La sospensione della prescrizione tra i coniugi ai sensi dell’art. 2941 c.c. non opera dopo la separazione

Confermando l’orientamento introdotto con la sentenza n. 7981/2014, la Cassazione con ordinanza n. 32524 del 14 dicembre 2018, pronunciata in causa di opposizione a precetto relativa al mancato versamento dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento in favore della moglie separata, ha ribadito che 

…la sospensione della prescrizione tra i coniugi di cui all’art. 2941 n. 1, c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto in caso di separazione personale… ”.

Il marito aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di L’Aquila, la quale aveva affermato che la prescrizione del diritto di credito per la corresponsione dall’assegno di mantenimento attribuito al coniuge in sede di separazione personale, restava sospesa  ex art. 2941 c.c. “…per effetto del perdurante vincolo matrimoniale…”.
La Corte di merito aveva aderito al precedente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la sospensione della prescrizione operava anche in ipotesi di separazione dei coniugi, poiché ciò implicava solo una attenuazione del vincolo matrimoniale (ex multis 7533/14).

Il ricorrente, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, aveva denunciato la “…violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2941, n.1, c.c., nonché del principio di equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post matrimoniali e delle azioni esercitate dai coniugi separati…”.

La Cassazione, con l’ordinanza 32524/18, ha accolto l’impugnazione affermando la non operatività, nel caso di specie, dell’art. 2941 c.c.. Ciò sul presupposto che debba “ … prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi,  della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post –matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati… ”.
Infatti, ha ulteriormente osservato la Corte di legittimità, “ …nel regime di separazione…non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata… ”, con ciò prendendo atto della innegabile alterazione dei rapporti personali tra i coniugi conseguente alla separazione (in senso conforme: Cass. Civ. 7981/14, ordinanze nn. 18078/14, 8987/16, 27889/17 e 4160/18).

La Suprema Corte ha quindi cassato l’impugnata sentenza, con rinvio alla stessa Corte d’Appello di L’Aquila in differente composizione.

 

 

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