La sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso non incide sull’assegno divorzile

di Avv. Barbara Carnio

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza in commento si è pronunciato su un ricorso per modifica condizioni di divorzio col quale il ricorrente aveva chiesto la revoca dell’assegno divorzile che era stato riconosciuto in favore dell’ex coniuge nell’importo di Euro 300,00.

Varie le circostanze valorizzate dall’istante: l’intervenuta sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, una nuova relazione con convivenza della resistente, la brevità del matrimonio e il fatto che l’ex moglie era persona abile al lavoro.

Quest’ultima si costituiva chiedendo a sua volta l’aumento dell’assegno divorzile ed il risarcimento del danno: negava infatti di aver intrapreso una relazione more uxorio, affermava di essere solo ospitata infrasettimanalmente a casa di un amico (avendo subito lo sfratto) e di trascorrere i fine settimana dai genitori (dove dormiva sul divano) poiché l’amico che la ospitava veniva raggiunto dalla di lui compagna.

Il Tribunale ha rigettato le domande di entrambe le parti.

Quanto al ricorrente, ha ritenuto non provata la dedotta (ed ex adverso negata) convivenza more uxorio che, rammenta il Collegio, implica “la presenza di stabili legami affettivi di coppia e l’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza morale e materiale”.

Né per il giudice adito giustifica la richiesta di revoca dell’assegno divorzile l’intervenuta sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

Sul punto richiama la giurisprudenza di legittimità per la quale “la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio non produce alcun effetto di caducazione delle statuizioni contenute nella precedente sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio relative all'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile, ove su tali statuizioni si sia formato il giudicato, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., non costituendo in sé stessa un "giustificato motivo" sopraggiunto, legittimante, ai sensi dell'art. 9, comma primo, della legge 1° dicembre 1970, 898, la revisione del provvedimento economico contenuto nella sentenza di divorzio” (cfr. Cass. n. 21331/2013).

Per la Cassazione, peraltro, “in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili, ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere in quest'ultimo giudizio, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile” (Cfr. Cass. SS UU. n. 9004/2021).

Con l’occasione il Tribunale rammenta i limiti oggettivi del giudizio di revisione ormai declinati da una consolidata giurisprudenza di legittimità: “la revisione dell'assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 9, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertate” (Cfr. Cass. n. 787/2017 e n. 11177/2019).

La capacità lavorativa della resistente e la breve durata del matrimonio erano elementi già considerati in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, nel giudizio di revisione non potevano giustificare la richiesta di mutamento o revoca dell’assegno divorzile.

 

 

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