La moglie fa il part-time per stare con i figli piccoli? Scatta l’assegno divorzile

di Avv. Rebecca Gelli

In una società che afferma la parità tra i sessi, ma non appronta sufficienti misure di welfare per assicurarla, spesso nelle famiglie italiane viene adottata una gestione che porta uno dei genitori, solitamente l’uomo, a realizzarsi professionalmente fuori di casa, e la donna a fare un “passo indietro”, sacrificando in tutto o in parte le proprie ambizioni lavorative, per occuparsi di un’altra mansione. Non certo meno nobile e utile, senz’altro più gratificante, sotto il profilo affettivo; purtroppo, meno remunerativa, da un punto di vista economico: cioè, il ruolo di madre e di accudimento dei figli.

È quello che avviene nel caso di specie. In costanza di un matrimonio durato circa dieci anni, marito e moglie, in ragione dei rispettivi obblighi di solidarietà familiare, condividono una scelta di ripartizione dei ruoli: il marito accetta un trasferimento, per ragioni lavorative, nella capitale, molto vantaggioso, dal punto di vista dell’incremento retributivo; contemporaneamente la moglie chiede un part-time e resta nella città di residenza, per occuparsi da sola dei figli in tenerissima età. Quando subentra la crisi e i giudici raffrontano le posizioni economiche dei due ex coniugi, il divario è talmente significativo che lui ha un guadagno netto mensile superiore di quattro volte a quello di lei.

In primo grado, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a cui assegna la casa familiare, ponendo a carico del padre, oltre a un contributo per il mantenimento dei figli, l'ulteriore somma di euro 700,00, a titolo di assegno divorzile.

In appello, ferme le ulteriori statuizioni, la Corte riduce tale somma ad euro 600,00, in ragione delle spese che gravano sul padre per il mantenimento diretto dei figli e della maggiore partecipazione alle spese straordinarie, disposta nella misura dei 2/3.

Il marito propone ricorso, in sede di legittimità, pretendendo di eliminare l'assegno divorzile. A suo dire, l’ex moglie non avrebbe dato alcun contributo al suo successo lavorativo, mentre il divario reddituale tra le parti sarebbe dipeso esclusivamente dalle scelte personali della donna, che non aveva mai optato per un impiego a tempo pieno e mancava dei requisiti per un avanzamento di carriera, anche a causa del basso titolo di studio e di una presunta carenza di empatia, in ambito lavorativo.

In particolare, l’uomo lamentava la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 della L. n. 898/1970, sostenendo che la Corte d’appello avesse confermato il diritto della signora a percepire l'assegno divorzile, basandosi unicamente sulla differenza di reddito, in assenza degli ulteriori presupposti normativi.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo.

L’assegno divorzile, in ragione della declinazione nelle sue tre componenti – assistenziale, perequativa e compensativa – deve assicurare al richiedente un livello reddituale adeguato al contributo che fornisce, mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, anche tenendo conto di eventuali altri introiti che abbiano già compensato il sacrificio delle aspettative professionali, realizzando l’esigenza perequativa.

Il giudizio dev’essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal “coniuge debole” alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, in funzione della durata del matrimonio e dell’età del beneficiario.

Nel caso di specie, il giudice distrettuale non si è limitato al riscontro di un divario reddituale, ma ha spinto la sua indagine all’accertamento degli ulteriori presupposti normativi che giustificano l’erogazione dell’assegno divorzile.

La resistente aveva, infatti, senz’altro, favorito la crescita professionale del marito che aveva accettato il trasferimento, potendo contare sull'apporto della moglie. Questa, al contrario, si era inevitabilmente fatta carico di un aggravio degli oneri di accudimento, con inevitabili ricadute sulla propria carriera e retribuzione, a tutto vantaggio del coniuge.

In conclusione, da un punto di vista strettamente bilancistico, fare il genitore può essere un ostacolo all’indipendenza economica e, al contempo, un lavoro, ancorché gratuito e, spesso, svilito.

Nella giurisprudenza, la dedizione alla cura della prole ritrova, però, una sua dignità sociale, almeno a posteriori, attraverso il riconoscimento di una compensazione economica indiretta, al momento di rottura dell’unione.

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