L'accordo di separazione consensuale può essere impugnato per simulazione?

Con la recente ordinanza n. 21839/2019, depositata il 30.08.2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che il contenuto dell’accordo di separazione consensuale omologato può essere impugnato per simulazione, ex art. 1411 c.c., nella sola parte in cui esso riguardi gli accordi patrimoniali tra i coniugi, da considerarsi autonomi rispetto all’accordo di separazione in senso stretto.

La Suprema Corte, confermando il precedente orientamento, ha ricordato che l’accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può contenere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico – consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli ed assegno di mantenimento – e ad esso non immediatamente riferibili.

IL CASO – La signora Caia, nella qualità di vedova ed unica erede di Tizio, adiva il Tribunale di Pavia per sentire condannare Sempronio, sedicente consulente finanziario, al risarcimento dei danni subiti per avere questi circuito il marito, facendosi consegnare ingenti somme di denaro mai realmente investite dall’intermediario secondo quanto concordato.

Il processo penale promosso per il delitto di appropriazione indebita aggravata, si era concluso con una sentenza di patteggiamento della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p.

In sede civile, la vedova, chiedeva, oltre al risarcimento del danno, anche la pronuncia di inefficacia per simulazione degli accordi patrimoniali conclusi da Sempronio in sede di separazione consensuale con la moglie.

Con tali accordi, infatti, Sempronio aveva trasferito alla moglie tutto il proprio patrimonio immobiliare, costituito da tre appartamenti di pregio siti nel comune di Milano, uno dei quali adibito a casa familiare.

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda principale di risarcimento, mentre rigettava l’ulteriore domanda di inefficacia degli accordi succitati, sul presupposto della non impugnabilità per simulazione dell’accordo di separazione, una volta che fosse intervenuta l’omologa da parte del Tribunale.

Sempronio proponeva gravame avverso la sentenza di primo grado, che la Corte d’appello rigettava unitamente all’appello incidentale di Caia, ritenendo quest’ultimo inammissibile.

Caia, infine, proponeva ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

LA DECISIONE – La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo del ricorso, precisa che l’accordo di separazione personale dei coniugi in senso stretto ben può accompagnarsi ad altro tipo di accordo di contenuto negoziale e di natura patrimoniale, espressione della volontà dei coniugi di autodeterminarsi.

La Corte, quindi, distingue il contenuto essenziale dell’accordo di separazione, negozio di diritto familiare, dal contenuto eventuale “non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituto dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche” (Cass. n.16909/2015).

Tali accordi “risultano semplicemente assunti in occasione della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche  e purchè non ledano diritti inderogabili”, da ciò ne deriva, secondo la Cassazione che

“ben possono allora dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti rimanere invariate – convivere nello stesso atto: esse si configurano come del tutto autonome e riguardano profili tra loro pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento”.

Il Giudice di legittimità ha pertanto accolto il motivo di ricorso presentato da Caia ed ha stabilito che le disposizioni patrimoniali fatte da Sempronio nei confronti della moglie, dirette ad una regolamentazione complessiva dei loro rapporti, per la loro ingente entità, facevano parte del “contenuto eventuale” dell’accordo di separazione e come tali, essendo espressione della libera autonomia negoziale delle parti, potessero essere sottoposte alle regole ordinarie civilistiche della simulazione del negozio giuridico.

 

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