L’art. 38 disp. att. c.c. nella sua formulazione post Cartabia: abbandonato il criterio della prevenzione a favore della vis attractiva assoluta del Tribunale ordinario

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Tizio, con ricorso depositato avanti al Tribunale di Rimini il 23.11.2023, chiedeva che - previa adozione dei provvedimenti indifferibili ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c. - fosse pronunciata la sua separazione dalla moglie Caia, con addebito alla stessa, affidamento esclusivo dei quattro figli minori al padre e mantenimento ordinario e straordinario a carico del medesimo, nonché incontri protetti madre-figli.

Con ordinanza in data 10.02.2024 il Giudice rigettava l’istanza formulata ai sensi dell’art. 473-bis.15 c.p.c., ritenendo che la competenza a disporre su affidamento e collocazione dei minori fosse del Tribunale per i Minorenni di Bologna, ove era pendente già dal 3.05.2022 un procedimento ex artt. 333 ss. c.c., promosso dal Pubblico Ministero.

Con ordinanza del 20.05.2024, emessa a seguito dell’udienza di prima comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c., il Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e adottava i provvedimenti temporanei e urgenti; dichiarava, poi, l’incompetenza del Tribunale ordinario a provvedere su affidamento e collocamento dei figli minori in favore del Tribunale per i Minorenni di Bologna, in quanto il procedimento minorile era stato avviato prima della separazione.

Avverso la suddetta ordinanza Tizio proponeva ricorso per regolamento di competenza necessario ex art. 42 c.p.c., lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione anteriore alla vigenza della L. 26 novembre 2021, n. 206.

Il ricorrente sosteneva, infatti, che l’art. 38 disp. att. c.c. nella versione ante Riforma Cartabia prevedesse una competenza tassativa del Tribunale per i Minorenni solo per i procedimenti de potestate.

Tizio evidenziava, poi, come il criterio di prevenzione fosse indicato solo per sancire, in presenza dei presupposti, la vis attractiva verso il Tribunale ordinario dei provvedimenti ex art. 333 c.c., non essendo invece in alcun modo prevista la vis attractiva nella direzione opposta, ovvero dal Tribunale ordinario verso il Tribunale per i Minorenni in relazione a provvedimenti diversi da quelli de potestate.

Infine, il ricorrente invocava la recente giurisprudenza (in particolare l’ordinanza n. 3777/2023) con cui la Corte di Cassazione aveva stabilito che “il Tribunale ordinario, anche in presenza di un’anteriore pendenza di un procedimento limitativo della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. innanzi al Tribunale per i minorenni, è tenuto sempre a decidere le questioni inerenti all’affidamento e al mantenimento dei figli minori”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28901/2025, ha ritenuto infondato il ricorso.

Il Giudice di legittimità ha, infatti, premesso che “l’art. 38 disp. att. c.c. ha subito, a seguito dell’art. 1, comma 28, L. 26.11.2021, n. 206, una modifica radicale del criterio di ripartizione della competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni. Secondo il testo dell’art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., ante riforma, sostanzialmente, la naturale competenza del Tribunale per i minorenni per i provvedimenti de potestate (e altri) cedeva di fronte alla competenza del Tribunale ordinario, qualora, davanti a quest’ultimo, già pendesse una causa di separazione o di divorzio. Il criterio della prevenzione, pertanto, sottraeva al Tribunale per i minorenni il procedimento de potestate. L’introduzione, successiva, di una causa di separazione o di divorzio, invece, non sottraeva al Tribunale per i minorenni la competenza già radicatasi.

A seguito della modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., invece, la vis attractiva del Tribunale ordinario prescinde dalla prevenzione delle cause di separazione o divorzio (o dei giudizi di revisione o relativi a figli nati da genitori non coniugati) e si radica anche qualora tali cause siano state introdotte dopo il procedimento di competenza del Tribunale per i minorenni. In sostanza, ad oggi la competenza del Tribunale ordinario è sempre prevalente sulla competenza del Tribunale per i minorenni, quand’anche quest'ultimo sia stato adito in precedenza; viene cioè abbandonato il criterio della prevenzione a favore della vis attractiva assoluta del Tribunale ordinario”.

La Corte di Cassazione ha, quindi, precisato che la riforma dell’art. 38 disp. att. c.c. si applica, ai sensi dell’art. 1, comma 37 L. 206/2021, solo ai procedimenti instaurati a decorrere dal 22.06.2022 e, pertanto, non al caso di specie, considerato che il procedimento de potestate innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna era stato introdotto prima di tale data (precisamente, il 3.05.2022), con la conseguenza che, alla data del 3.05.2022, la competenza del Tribunale minorile “era ormai definitiva ed irrevocabile”.

Né tale competenza avrebbe potuto “fluttuare sol perché, successivamente, il legislatore ha introdotto un diverso criterio di ripartizione della competenza fra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, in quanto ciò confliggerebbe con il principio stesso della perpetuatio jurisdictionis” sancito all’art. 5 c.p.c..

La Corte di Cassazione ha, poi, evidenziato come, diversamente da quanto sostenuto da Tizio nel motivo di ricorso, queste argomentazioni fossero “del tutto coerenti con lo stato della precedente giurisprudenza sul tema”, avendo la stessa Corte “più volte affermato che la norma dell’art. 38 disp. att. cod. civ., nell’estendere la competenza del Tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest’ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. cod. civ., in riferimento all’ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 cod. civ., ma nulla dispone in ordine all’ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale (Cass., n. 16340/2021; n. 6229/2022; n. 3777/2023)”.

La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso e dichiarato la competenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna, rinviando al giudizio di merito la decisione in punto spese.

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