Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso anche nella separazione consensuale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20545/20, ha affermato che la parte può essere ammessa al patrocinio a spese dello stato anche nel procedimento di separazione consensuale, non solo nella procedura contenziosa, escludendo anche in tale prima ipotesi, ex art. 76 del DPR n. 115/2002, comma 4, il cumulo con i redditi degli altri componenti del nucleo familiare convivente. 
Il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 13 0ttobre 2017, aveva rigettato l’opposizione della moglie avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale, in un procedimento di separazione consensuale, aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 4, DPR 115/2002 in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, c.p.c., ciò sotto un duplice profilo.
Anzitutto “…per non avere il Tribunale ritenuto che il carattere personale della causa … imponesse di considerare … i soli redditi della ricorrente…” e secondariamente perché il Tribunale non aveva “ ritenuto che il conflitto di interessi delle parti in causa imponesse di considerare unicamente i suoi redditti ai fini della amissione al patrocinio a spese dello stato…”.
Va ricordato che l’art. 76 del DPR 115/2002, 2 comma dispone che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito di riferimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è costituito dal cumulo dei redditi di tutti i membri della famiglia. Ciò a meno che, come prevede il quarto comma della stessa disposizione, il procedimento riguardi diritti della personalità ovvero vi sia un conflitto di interessi tra il richiedente e gli altri familiari conviventi, nel qual caso si deve tener conto del solo reddito dell’istante. 
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, affermando che, nel giudizio di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., “…la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale … non comporta l’assenza interessi confliggenti …d’altro canto, gli esiti dell’iniziativa per la separazione  non sono predefiniti neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice…”.
Il provvedimento impugnato è stato conseguentemente cassato e la causa è stata rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.

Sul punto vanno segnalate Cass. n. 30068/17, che ha escluso il cumulo dei redditi in ipotesi di separazione contenziosa e Cass. n. 20385/19, che, per la prima volta, ha esteso la soluzione al procedimento di separazione consensuale, evidenziamo , in proposito, un passaggio della motivazione nel quale vengono evidenziate le possibili ripercussioni distorsive della mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato nella procedura di separazione non contenziosa: “…come osserva la Procura Generale, in una interpretazione complessiva che sia orientata anche alle conseguenze di sistema della tesi prescelta, lo stabilire che il patrocinio a spese dello Stato, a parità di condizioni materiali e reddituali, non abbia luogo per l'opzione per una separazione consensuale e invece possa darsi se i coniugi instano per la separazione giudiziale sembra un indirizzo suscettibile di produrre effetti distorsivi, nel senso che incentiva ex se la scelta per questo secondo modulo anche laddove in principio non ve ne sarebbe stata ragione, in contrasto con il favore per le composizioni e le forme semplificate, non per l'accentuazione del conflitto e le modalità più complesse….”.

Da ultimo va sottolineato che va escluso dal cumulo dei redditi familiari “…il solo reddito dell’altro coniuge, e non anche quello dei figli conviventi, essendo esclusivamente il coniuge in conflitto di interessi con l’altro…” (Cass. 20385/19 conforme Cass. 30068/17).

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