Il Giudice non può imporre percorsi terapeutici ai genitori, anche se finalizzati a ridurre la loro conflittualità

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Il Tribunale per i Minorenni di Bologna si pronunciava sul procedimento instaurato dal Pubblico Ministero disponendo che le tre figlie minori, che si rifiutavano di incontrare il padre secondo il calendario stabilito all’esito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i loro genitori, potessero incontrare il padre liberamente. Il Tribunale per i Minorenni disponeva altresì che i genitori, tra i quali esisteva una forte conflittualità, frequentassero un programma di sostegno psicologico.

Il reclamo proposto dal padre avverso tale provvedimento veniva rigettato dala Corte d’Appello di Bologna, che precisava, da un lato, quanto al percorso di psicoterapia o mediazione, che l’Autorità Giudiziaria deve limitarsi a suggerimenti o solleciti e pertanto non poteva essere sanzionata o ammonita la madre che si rifiutava di aderirvi, e dall’altro, come non fossero emersi elementi manipolatori o ostacolanti da parte della madre nei confronti delle figlie che, in modo consapevole, continuavano a rifiutare di incontrare il padre.

Avverso il decreto della Corte d’Appello, il padre proponeva ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi: per avere escluso la possibilità di ammonire o sanzionare la madre che si era rifiutata di partecipare al percorso di supporto psicologico, in violazione dell’art. 8 CEDU, artt. 333 c.c. e 709ter cpc; per difetto di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie in relazione a due fatti decisivi per la controversia, quello riguardante le dichiarazioni rese dalle minori in sede di ascolto - dal quale sarebbe emersa l’assenza di una condotta manipolatoria della madre - e quello riguardante la considerazione in base alla quale nessun calendario obbligatorio poteva essere imposto alle figlie, poiché il padre avrebbe dovuto prendere atto delle proprie carenze genitoriali senza pretendere sanzioni o obblighi .

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 32576 depositata il 14.12.2025 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondato il primo motivo e inammissibili gli altri due.

 

Circa il rifiuto della madre di intraprendere il percorso di terapia familiare e la decisione del Giudice di secondo grado di ritenere non sanzionabile una simile condotta, la Suprema Corte ha anzitutto richiamato due propri precedenti (Cass. N. 13506/2015 e n. 17903/2023), in base ai quali il condizionamento imposto dalle prescrizioni che prevedono un percorso psicoterapeutico si pone in contrasto con i principi costituzionali dell’inviolabilità della libertà personale e dei limiti all’obbligatorietà dei trattamenti sanitari in quanto avente ad oggetto la “finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione”.

Da tale presupposto discende quanto segue:

  • il giudice del merito “non ha il potere di imporre trattamenti terapeutici funzionali a correggere le dinamiche patologiche, anche se tali dinamiche incidono negativamente sulla vita dei minori”;
  • tale principio non può essere derogato nemmeno se il percorso terapeutico è funzionale a ridurre la conflittualità tra genitori;
  • la condotta non collaborativa di un genitore o il suo rifiuto a partecipare al percorso terapeutico prescritto non possono essere sanzionati.

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