Ammissibile per il Tribunale di Treviso l’istanza di adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis cpc della parte convenuta non ancora costituita

di Avv. Barbara Carnio

In un procedimento per separazione personale dei coniugi il Tribunale di Treviso ha ritenuto ammissibile un ricorso ex art. 473-bis 15 cpc depositato dalla convenuta prima della sua costituzione in giudizio.

Il particolare la moglie, allegando un pregiudizio imminente ed irreparabile a danno della figlia minore, aveva chiesto l’adozione di provvedimenti indifferibili (consistenti, nello specifico, nell’affido super-esclusivo della figlia o, comunque, nell’inibizione al marito nei suoi turni di responsabilità genitoriale della presenza nell’abitazione della di lui nuova compagna). La mamma, inoltre, sempre col ricorso ex art. 473-bis 15 cpc aveva chiesto il ripristino del percorso di psicomotricità della minore che era stato sospeso per volontà unilaterale del padre e una compiuta regolamentazione dei turni di responsabilità.

Il Giudice Delegato, con apposito decreto, dava disposizioni per l’adeguata instaurazione del contraddittorio, precisando che all’udienza a tal fine fissata sarebbe stata vagliata anche l’ammissibilità di tale ricorso.

Nel sub-procedimento si costituiva il marito eccependo, in primis, l’inammissibilità del ricorso ex art. 473-bis 15 cpc proposto dalla moglie non essendo quest’ultima ancora costituita nel giudizio portante. Secondo la difesa del marito per legge il ricorrente poteva formulare richiesta di provvedimenti inaudita altera parte all’esito della proposizione del giudizio principale e non vi era motivo per regolare diversamente tale possibilità per il convenuto che, quindi, avrebbe dovuto prima costituirsi e poi proporre istanza ex art. 473-bis 15 cpc. Nel merito ne chiedeva il rigetto.

Seguivano altre due udienze (la prima perché per un disguido tecnico il ricorso ex art. 473-bis 15 cpc della convenuta era stato reso visibile solo poco prima dell’udienza con conseguente richiesta di parte ricorrente di un congruo termine a difesa; l’altra perché il Giudice aveva ritenuto di convocare le parti per discutere in contraddittorio sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre).

Sciogliendo la riserva assunta a tale ultima udienza (nella quale non veniva raggiunto un accordo sull’esercizio del diritto di visita paterno) il Giudice si è anzitutto soffermato sulla decisione di instaurare il contraddittorio tra le parti prima della pronuncia sui provvedimenti indifferibili.

Non essendo emerso un differente e univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudicante ha ritenuto di aderire a quell’interpretazione dell’art. 473-bis 15 cpc della giurisprudenza di merito per cui “qualora sia ravvisabile un possibile pregiudizio imminente ed irreparabile non causato dalla convocazione delle parti, il Giudice prima di adottare i provvedimenti indifferibili possa fissare un’apposita udienza nel contradditorio tra le parti”.

In tal modo, infatti, viene garantita una risposta giudiziaria tempestiva nei casi in cui non sussistono i presupposti per derogare al contraddittorio, ma allo stesso tempo sarebbe inopportuno - se non dannoso - attendere l’esito della prima udienza di comparizione.

Ciò anche perché “il perseguimento del best interest del minore e l’esigenza di decisioni quanto più possibili celeri e condivise dalle parti costituisce la logica ispiratrice della recente riforma processuale in materia di famiglia”.

Circa l’ammissibilità della domanda proposta da parte resistente prima della sua costituzione in giudizio, per il Giudice il testo della norma richiede una comparazione tra le istanze indifferibili e le domande di merito delle parti (rendendo così necessaria ed imprescindibile la costituzione in giudizio di parte convenuta) solo con riferimento alle questioni di natura economica proposte tra i coniugi, ma non anche con riguardo alle domande, di natura personale o economica, che riguardano i figli minori.

La “stretta correlazione e ancillarità” tra le domande ex art. 473-bis 15 cpc e quelle proposte nel giudizio di merito è, cioè, richiesta solo per i diritti disponibili e non per i diritti indisponibili che riguardano i figli minori.

Per le domande aventi ad oggetto diritti indisponibili correlati ai figli minori, infatti, non è prevista alcuna preclusione processuale e “dunque ininfluente è il vaglio della compatibilità tra le domande c.d. indifferibili e quelle tempestivamente formulate nel merito”.

Del resto la ratio ispiratrice della riforma con riferimento alla posizione dei minori è quella di garantire una rapida e pronta risposta del sistema giudiziario per evitare pregiudizi imminenti ed irreparabili e ciò “anche a discapito delle ordinarie regole di competenza (salvaguardate solo in via successiva)”.

Il Giudice osserva, inoltre, che nel caso portato alla sua attenzione la convenuta, alla data della decisione sull’ammissibilità del ricorso ex art. 473-bis 15 cpc, si era regolarmente costituita in giudizio formulando conclusioni di merito coincidenti con quelle chieste in via di urgenza.

Inoltre la convenuta, una volta costituita, ben avrebbe potuto immediatamente riproporre l’istanza ex art. 473-bis 15 cpc che va, quindi, ritenuta ammissibile anche in un’ottica di economia processuale per non sprecare risorse processuali e dilazionare le tempistiche a discapito della minore.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli