Alternanza nella casa familiare in caso di alta conflittualità tra i coniugi?

di Avv. Rebecca Gelli

Con i decreti in commento, due diversi magistrati del Tribunale di Roma statuiscono, in fase di provvedimenti provvisori o indifferibili nella separazione, disponendo l’uso alternato della casa familiare.

Nel caso analizzato dal decreto del 9 ottobre 2025, vi è una coppia che vive separata in casa da circa un anno, con un figlio in tenerà età. Si dà atto della “rilevante conflittualità” tra coniugi, come sottolineata dagli stessi Servizi sociali, con scambio di offese, toni di discussione molto alti e incapacità di reciproco ascolto: ciò che rende necessaria la contestuale nomina di un curatore speciale per il minore. Si prospetta, altresì, un clima di “violenza psicologica” e, in talune circostanze, anche “fisica”, come riferito dalla moglie e contestato dal marito che, per converso, si difende lamentando l’aggressività di lei.

Nel caso analizzato dal decreto del 29 ottobre 2025, viene, invece, censurata la condotta della madre, denunciata dal marito per sottrazione di minore, per aver unilateralmente deciso di trattenersi, dopo le ferie, in un’altra città, con la figlia piccola, senza il preventivo assenso e contro la volontà del padre. Anche qui, si assume una “elevata conflittualità” tra coniugi, che rende necessaria la contestuale nomina di un curatore speciale, e si prospetta un clima di “violenza psicologica”, in danno della moglie.

Il Tribunale, nel primo provvedimento, ritiene indimostrate le reciproche accuse di comportamenti di rilievo penale, peraltro, nemmeno oggetto di denuncia-querela dell’uno nei confronti dell’altro genitore; nel secondo, prende atto delle presunte violenze, asseritamente comprovate dai numerosi messaggi versati in atti, ma, nello stesso tempo, constata l’illegittimità del trasferimento, ordinando l’immediato rientro della bambina al domicilio.

In entrambi i casi, il Giudice, tenuto conto della delicatezza della situazione, dispone consulenza tecnica d’ufficio, per approfondire le condizioni psicologiche del minore e la qualità del rapporto con gli adulti di riferimento, anche a fronte delle richieste di affidamento esclusivo formulate dalle madri.

Nelle more degli accertamenti peritali, in assenza di elementi da cui poter desumere l’incapacità di accudimento di uno dei genitori e nell’ottica di preservare la bigenitorialità, viene disposto l’affidamento condiviso, con collocamento paritetico e mantenimento diretto.

Non si fa luogo ad assegnazione della casa, in comproprietà tra coniugi, ma viene imposta l’alternanza settimanale dei genitori nel domicilio coniugale, con conseguente obbligo di allontanamento dell’uno o dell’altro, secondo il calendario.

Ambo le decisioni suscitano, tuttavia, alcune perplessità.

Nel primo caso, la decisione è asseritamente ispirata al lodevole intento di conservare l’habitat e le abitudini di vita del minore, nella speranza che: “l’interruzione della coabitazione possa consentire il ripristino nell’alveo di una fisiologica dialettica della relazione parentale”. In sostanza, in una situazione in cui i coniugi restano, loro malgrado, separati in casa, forse perché non dispongono delle risorse materiali, per riorganizzare l’assetto familiare dopo la separazione, l’alternanza nell’abitazione sembra il male minore, rispetto a un’intollerabile convivenza ad oltranza. La rotazione settimanale appare, tuttavia, una soluzione decisamente antieconomica. Infatti, senza assegnazione della casa, alla famiglia serviranno addirittura tre ricoveri: uno per il figlio ed uno per ciascuno dei genitori, dove poter riparare quando non è di turno con il figlio.

Nel secondo caso, il passaggio argomentativo per mezzo del quale si perviene alla determinazione non è nemmeno esplicitato. Forse si tiene conto del fatto che la moglie non ha interesse all’assegnazione, essendosi già trasferita altrove. La statuizione finisce tuttavia per avere un effetto indirettamente punitivo, nei suoi confronti. La signora, infatti, sarà, ovviamente libera di fissare la sua residenza altrove: nel qual caso, però, perderà la figlia che rimarrà stabilmente collocata con il padre.

Nessuna delle due pronunce coglie, inoltre, un aspetto che avrebbe richiesto maggiore cautela nella decisione: cioè lo spettro di una violenza endofamiliare. La sola prospettazione di questa eventualità avrebbe dovuto forse suggerire ai giudicanti maggiore prudenza, rispetto a una soluzione che, di fatto, moltiplica le occasioni di contatto tra le parti, in quanto scarsamente protettiva, nei confronti della donna esposta al rischio di reiterazione di eventuali condotte maltrattanti.

L’organizzazione logistica sottesa a una rotazione nella stessa casa è, infatti, difficile da armonizzare con tutte le situazioni di alta conflittualità, perché potrebbe dare adito a fastidiose e reciproche ingerenze nella privacy e presuppone che i genitori siano in grado di collaborare, nel superiore interesse dei figli, per l’organizzazione degli spazi e dei tempi di gestione dell’abitazione e della prole.

Pertanto, ogni qualvolta il regime promiscuo o alternato non sia frutto di un accordo, ma l’esito di una scelta subita e non condivisa delle parti, l’imposizione del giudice, non scevra da implicazioni, a livello economico e psicologico, sul ménage familiare, rischia di tradursi in una sproporzionata ingerenza dell’autorità pubblica nella sfera di vita privata e familiare, verosimilmente contraria ai dettami dell’art. 8 della Convenzione Cedu.

Ciò nonostante, simili provvedimenti, certamente apprezzabili laddove sussistano superiori esigenze di tutela (ad esempio, a beneficio di minori disabili), non rappresentano un unicum, nel panorama giurisprudenziale che ultimamente tende a replicare lo schema in maniera indiscriminata.

La stessa idea dell’uso alternato della casa è, del resto, una prospettiva sempre più concreta, anche de jure condendo. Nel febbraio dello scorso anno, è stata, infatti, depositata in Corte di Cassazione una proposta di legge per iniziativa popolare “Norme in materia di tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità”, dove si prevede che, quando i genitori non possono o non vogliono trovare autonome sistemazioni, al giudice rimane la possibilità di assegnare la casa ai figli.

 

 

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