I presupposti dell’azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione e dell’opposizione ex art 563, quarto comma, c.c., nell’ipotesi di donazione indiretta.

02 DICEMBRE 2022 | Donazioni indirette

di avv. Alessandra Buzzavo

La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 278/22 depositata il 6.7.2022, ha ben chiarito i limiti dell’ammissibilità dell’azione di accertamento della natura di donazione indiretta di un atto dispositivo ai fini e per gli effetti dell’opposizione ex art. 563, quarto comma, c.c..

IL CASO. Tizio conveniva avanti il Tribunale di Trieste la madre Sempronia ed il nipote (figlio della sorella) Caio, per ottenere l’accertamento della natura di donazione indiretta di due acquisti immobiliari compiuti dal nipote Caio e costituenti invece - secondo la prospettazione dell’attore - donazioni indirette della nonna Sempronia in favore dello stesso. La domanda era funzionale alla notifica dell’atto di opposizione ex art. 563, IV° comma, c.c., in considerazione del fatto che le due donazioni apparivano lesive della futura quota di legittima di Tizio.

I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il Tribunale istruiva la causa documentalmente ed accoglieva solo parzialmente la domanda dell’attore, ritenendo che solo uno dei due trasferimenti immobiliari avesse natura di donazione indiretta ai fini del disposto di cui all’art. 563, IV co., c.c.. I Giudici di primo grado in particolare affermavano l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione ex art. 563, c.c., in relazione alla situazione reddituale della disponente Sempronia, e ritenevano altresì l’azione esperibile nei confronti delle donazioni indirette, pur nella consapevolezza del diverso orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità. Veniva invece rigettata la domanda relativa al secondo atto di acquisto immobiliare, non essendo emersi sufficienti elementi ai fini della prova dell’animus donandi.

Avverso la sentenza proponeva appello Caio.

LA SENTENZA DI APPELLO. Con il primo motivo d’appello, l’appellante censurava la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 563, c.c. per l’esercizio dell’azione da parte di Tizio. Secondo l’appellante l’istituito in questione sarebbe applicabile solo alle donazioni che rivestono tutti i crismi di cui all’art. 782, c.c. e pertanto solo alle donazioni dirette.

Con il secondo motivo di gravame, Caio censurava la sentenza nel capo in cui ha qualificato donazione indiretta l’acquisto della nuda proprietà dell’immobile di cui al primo atto di disposizione. Secondo l’appellante, il Tribunale non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che la provvista per l’acquisto derivava da un conto corrente cointestato tra la nonna e il nipote e, pertanto, vi era la presunzione che la provvista fosse in pari quota di ciascuno dei cointestatari del conto.

La Corte d’Appello di Trieste ha, anzitutto, esaminato il primo motivo di gravame, relativo alla proponibilità dell’azione proposta da Tizio.

I Giudici di secondo grado, quanto alla natura dell’opposizione di cui all’art. 563, comma IV°, c.c., hanno affermato che non assicura alcuna tutela attuale al legittimario, ma gli consegna soltanto un risultato ipotetico e futuro. Per effetto dell’opposizione, infatti, il legittimario potrà esercitare, anche in relazione alle donazioni eseguite dal suo dante causa e trascritte da oltre venti anni, l’azione di riduzione della liberalità ed, in caso di buon esito di quest’ultima, esigere la restituzione del bene donato anche nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 11.2.2022, n. 4523) ha chiarito la questione relativa all’applicabilità delle regole di circolazione degli immobili donati per effetto di donazione diretta anche alle donazioni indirette.

La questione che interessa è se le norme che impongono al terzo avente causa dal donatario la restituzione dei beni donati, a favore del legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, possono essere applicate anche alle donazioni indirette (qualora il patrimonio del donatario fosse insufficiente a soddisfare le pretese dei legittimari).

La Corte di legittimità ha precisato che l’immobile donato può essere oggetto di azione di restituzione solo se sia effettivamente passato dal patrimonio del donante a quello del donatario.

Nel caso della donazione indiretta ciò non accade, in quanto l’acquisto dell’immobile avviene dal donatario con l’utilizzo di denaro fornito dal donante, di talché l’immobile tecnicamente non viene trasmesso dalla sfera patrimoniale del donante a quella del donatario, ma viene trasferito direttamente dal venditore al donatario (che è l’acquirente nel contratto di compravendita).

Ciò chiarito, la Corte d’Appello ha quindi distinto tra: la liberalità che abbia ad oggetto (diretto) il denaro, che poi sia eventualmente utilizzato dal donatario per l’acquisto di un immobile; e il diverso caso in cui il donante fornisca il denaro quale mezzo proprio per l’acquisto dell’immobile: in tale evenienza l’immobile costituisce esso stesso l’oggetto della donazione in funzione dello stretto collegamento tra la donazione del denaro e l’acquisto del cespite.

Solo nella ricorrenza di questa seconda ipotesi si potrebbe ipotizzare un margine di esperibilità del rimedio di cui all’art. 563 c.c., comma 1, poiché tale norma, nell’assicurare la restituzione del bene, presuppone logicamente che la liberalità abbia oggetto quest’ultimo bene e non il denaro utilizzato per il suo acquisto.

La Corte ha quindi concluso nel senso che “per poter esercitare l’azione di accertamento della natura simulata di un negozio dispositivo avente ad oggetto un immobile, in funzione dell’esperimento del rimedio di cui all’art. 563 c.c., comma 4, a sua volta finalizzato al successivo avvio della domanda di restituzione ex art. 563 c.c., comma 1, l’attore è tenuto a dimostrare che la liberalità indiretta abbia avuto ad oggetto direttamente il bene, e non invece il denaro, o altro valore, utilizzato per realizzare il successivo acquisto di un immobile”.

Applicati questi principi al caso in esame, la Corte ha statuito che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto ammissibile l’azione, posto che il bene immobile fu acquistato con il denaro proveniente dalla nonna Sempronia, ma mai il bene immobile entrò nel patrimonio di quest’ultima, con la conseguenza che oggetto della donazione in favore del nipote non fu l’immobile, ma la provvista di denaro.

I Giudici di secondo grado, pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, hanno accolto l’appello e riformato la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità della domanda proposta in primo grado da Tizio, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.        

 

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