Linguaggio, giurisdizione e violenza di genere: il contributo dell’Osservatorio permanente del Ministero della Giustizia

di Avv. Massimo Osler

L’analisi del linguaggio utilizzato nelle sentenze in materia di violenza di genere costituisce oggi un osservatorio privilegiato per comprendere non soltanto l’evoluzione del diritto contemporaneo, ma anche – e soprattutto – il modo in cui la tutela giuridica si costruisce concretamente attraverso la parola.

Sul tema, il documento dell’Osservatorio permanente del Ministero della Giustizia, Linguaggio e violenza di genere nella giurisdizione: un cantiere aperto, pubblicato in data 08.03.2025, si colloca esattamente in questa prospettiva: non tratta la lingua come un mero involucro tecnico, bensì come un dispositivo che incide sulla rappresentazione della violenza, sulla credibilità della vittima, sulla percezione dell’autore e, in definitiva, sulla fiducia nelle istituzioni.

La premessa esplicita è, infatti, che “la lingua non ha […] soltanto il potere di descrivere la realtà, di certo contribuendo anche a plasmarla, dunque a condizionarla, finendo per assumere un ruolo anche performativo.” (Cfr. p. 12).

In ambito giurisdizionale questa performatività assume un significato peculiare, perché le parole con cui vengono redatti sentenza e provvedimenti non producono soltanto effetti nel processo, ma contribuiscono a plasmare l’immaginario pubblico su temi quali la violenza, determinando quali aspetti emergano come centrali e quali, invece, vengano eclissati o attenuati.

È in questo orizzonte che va letto il senso dell’espressione “cantiere aperto”. Il documento precisa, infatti, che la pubblicazione non si pone come vademecum o linee guida, ma vuole “offrire una piattaforma di riflessione” nello spirito di un “cantiere (necessariamente) aperto”, capace di accogliere spunti da un confronto continuo (Cfr. pp. 5 - 6).

Tale scelta metodologica si pone, pertanto, come una presa di posizione: la violenza di genere non è un oggetto stabile, ma un fenomeno che si modifica con le trasformazioni sociali, culturali e linguistiche; di conseguenza, la giurisdizione non può limitarsi ad applicare norme e misure di tutela, ma deve interrogarsi sul modo in cui le proprie pratiche discorsive possano riprodurre stereotipi o addirittura generare ulteriore violenza. Proprio per questo il documento chiarisce che non intende occuparsi “della legittimità e della correttezza” delle decisioni – tema estraneo alle competenze dell’Osservatorio – ma mira a “concentrare l’attenzione sulle modalità della narrazione giudiziaria”, mettendo a fuoco “quali e quanti stereotipi e pregiudizi di genere siano – non sempre consapevolmente – veicolati, causando […] forme di vittimizzazione secondaria” (Cfr. p. 9).

Il collegamento tra linguaggio e vittimizzazione secondaria rappresenta, invero, l’oggetto centrale dell’intero impianto argomentativo della ricerca, in cui si afferma che: “viene individuata proprio nel linguaggio la causa principale della vittimizzazione secondaria, in ambito processuale” (Cfr. p. 6).

Questa affermazione sposta l’attenzione dal solo contenuto della decisione alla forma della sua argomentazione: non è sufficiente che l’ordinamento preveda tutele, se poi il modo in cui la vittima viene narrata, interrogata, descritta o valutata finisce per produrre una “seconda ferita”, istituzionale e simbolica. In tal senso, il documento individua come obiettivo prioritario la necessità di “favorire un uso non stereotipico e di innalzare il livello di consapevolezza quanto al rischio di utilizzare espressioni sessiste e moralizzanti raccogliendo così gli spunti giunti dalla Corte Edu e dal Comitato Cedaw e mirando al comune obiettivo di eliminare le forme di vittimizzazione secondaria che gravano sulla vittima in ragione dello stare nel processo” (Cfr. p. 10).

Tra i meccanismi linguistici più insidiosi che producono questa vittimizzazione secondaria, è dato ampio spazio alla confusione semantica che attraversa molte pronunce: la tendenza a sovrapporre conflitto e violenza, discussione e prevaricazione, litigio e sopraffazione. Si osserva come alcune “pronunce confondano talvolta forme di conflittualità e violenza”, trattando di conseguenza allo stesso modo fenomeni diversi (Cfr. p. 26).

Questa confusione altera la struttura narrativa del fatto. In sintesi, se la violenza viene descritta come una forma di conflittualità di coppia, allora il rapporto sottostante tende a essere percepito come simmetrico, mentre la violenza di genere è, per sua natura, fondata su asimmetria, controllo e dominio. Proprio per questo il documento sottolinea che tale slittamento “normalizza la violenza – tipicamente nella forma domestica – come modalità espressiva del rapporto fra i generi” “e alimenta un fenomeno ulteriore, definito “evitamento linguistico” ed “eufemizzazione del discorso sulla violenza” (Cfr. p. 26).

Infatti, attraverso il cd evitamento linguistico (“una tecnica, deliberata o inconsapevole, grazie alla quale i principali autori delle violenze su donne e minori, gli uomini, spariscono dai discorsi e dai testi sulla violenza maschile” Cfr. p. 26) e la cd eufemizzazione (“una tecnica […] che permette di etichettare un fenomeno in modo impreciso e fuorviante, tale da offuscarne la gravità o la responsabilità di chi l’ha compiuto” Cfr. p. 26) si incide in modo strutturale sulla narrazione, in quanto, in tal modo, l’autore del fatto tende a scomparire dal discorso e la violenza si trasforma in un fatto privo di agente.

Quando si parla, ad esempio, di femminicidio spesso l’evento viene descritto come epilogo di una situazione che è giunta al “culmine di una lite”, ma tale formula produce – in realtà - un effetto attenuante, contribuendo a “offuscare la gravità dei fatti” e a consolidare “un immaginario in cui la violenza viene sotto rappresentata” (Cfr. p. 26). Sul punto, si osserva, infatti, che nelle pronunce in tema di femminicidio e violenza sulle donne si riscontrano termini come “gelosia” (spesso “morbosa”), “amore” (accompagnato da aggettivi come “deluso, malato, profondo, sincero”) e richiami a stati emotivi dell’imputato, talvolta mediante espressioni come “soverchiante tempesta emotiva e passionale” (Cfr. p. 31). Si stigmatizza, inoltre, un linguaggio, spesso fuori contesto, che utilizza termini quali “delitto passionale”, “perdita di controllo”, “esasperazione”, fino a “omicidio altruistico” in caso di malattia o disabilità della donna, con il rischio di “giustificare la condotta” (Cfr. p. 31).

Come chiarito nel testo in commento, tale registro narrativo, tipico della “sfera sentimentale”, produce un effetto di spostamento: concentra l’attenzione sul dolore dell’autore e sul “dramma umano” della rottura, trasformando la violenza in un epilogo quasi tragico di una storia affettiva, anziché in un’aggressione radicata in intenti di possesso.

Proprio per evitare l’ambiguità di tali formule, il documento richiama la Cassazione più recente (Cass. n. 32042/2024) che ha riconosciuto “il preciso disegno discriminatorio che guida gli autori dei reati di violenza nei confronti delle donne, il cui nucleo è costituito, non dalla gelosia o da perdita di controllo, ma da deliberati intenti di possesso e dominazione [...]” (Cfr. p. 31).

L’utilizzo di tali tecniche espressive comporta, quindi, che la violenza appaia come un accadimento, una tragedia, un incidente del destino, e non come un atto umano imputabile, ancorato a scelte e intenzioni. In tal modo, la violenza perde la sua dimensione relazionale e diventa un evento quasi naturale, e questo produce conseguenze sia sulla percezione pubblica sia sulla stessa efficacia della tutela.

Su questa linea, la ricerca mette in evidenza altre modalità narrative che concorrono alla (de)responsabilizzazione dell’autore.

Da un lato, viene segnalata la tendenza delle pronunce a recepire unicamente la prospettiva dell’autore: “spesso nelle pronunce la descrizione del fatto si rifà alle parole dell’autore”, che tende a offrire “una versione volta a de-responsabilizzarlo” e ad “enfatizzare la casualità di quanto verificatosi”, come se fosse un evento “quasi fortuito” (Cfr. p. 31).

Emerge, poi, dal documento un ulteriore punto di riflessione, tra i più delicati: la romanticizzazione della violenza, cioè la tendenza a spiegare la condotta attraverso categorie sentimentali e psicologiche tratte dal “sentire comune”, come amore, gelosia, tradimento, raptus.

Un ulteriore importante aspetto del lavoro dell’Osservatorio riguarda l’ampliamento del perimetro del problema oltre la sola scrittura giudiziaria, estendendolo ai comunicati stampa. Questa scelta è giustificata dalla constatazione che, spesso, la cronaca replica fedelmente il contenuto dei comunicati, ma, essendo essi caratterizzati da linguaggio tecnico, la stampa li reinterpreta per renderli più comprensibili, e ciò comporta il “rischio di una veicolazione inappropriata dell’informazione” (Cfr. p. 13).

È un passaggio importante, perché riconosce che la violenza di genere è anche un fenomeno narrativo pubblico: ciò che la giustizia scrive e comunica viene rielaborato e diffuso, contribuendo a consolidare o a contrastare stereotipi sociali.

In questo senso, il documento richiama la Relazione finale (2018) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che valorizza la previsione di “un’attenzione ai temi della violenza di genere, della discriminazione e del contrasto agli stereotipi di genere” e l’avvio di “un lavoro con l’ordine dei giornalisti” per individuare, non in via impositiva ma attraverso un lavoro condiviso, linee guida capaci di riservare “un linguaggio e un’attenzione diversi anche al racconto dei casi di femminicidio o di violenza” (Cfr. p. 13).

In conclusione, quindi, il linguaggio della giustizia non opera in un vuoto, ma entra nel circuito sociale e mediatico, e può fungere da presidio di consapevolezza o da moltiplicatore di distorsioni.

In tale senso, il “Un cantiere aperto” rende evidente come la trasformazione delle pratiche linguistiche in ambito giurisdizionale non sia un tema marginale o meramente stilistico, ma una condizione di effettività della tutela.

Se è vero – come afferma il testo – che occorre “innalzare il livello di sensibilità” degli operatori della giustizia e della cittadinanza (Cfr. p. 8), è perché la lingua delimita e costruisce l’orizzonte di senso entro cui la violenza viene riconosciuta, interpretata e giudicata.

La consapevolezza linguistica diventa così una responsabilità istituzionale: significa evitare di chiamare “conflitto” ciò che è dominio, evitare l’eufemizzazione che dissolve l’autore, evitare la casualizzazione che attenua l’imputazione morale e giuridica, evitare la romanticizzazione che trasforma la sopraffazione in sentimento.

Ed è per questo che l’Osservatorio indica come “sfida” la necessità di raccogliere gli spunti che hanno evidenziato come “proprio l’ambito processuale e comunicativo generi una delle forme più marcate di vittimizzazione secondaria” (Cfr. p. 8): se il processo può diventare luogo di seconda violenza, allora lavorare sul linguaggio significa lavorare sul cuore stesso della funzione garantista della giurisdizione, affinché la parola che giudica non ferisca, ma protegga.

 

Allegato: Documento “Un cantiere aperto” dell’Osservatorio permanente del Ministero della Giustizia

 

 

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