Violenza sessuale su minore approfittando dell’assenza della madre: sussiste l’aggravante della minorata difesa

Tizio era stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Imperia, all’esito di giudizio abbreviato, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., u.c. e 5 sexies, art. 61 n.5 c.p. in danno di minore e condannato alla pena di anni 7 di reclusione.

La Corte d’appello di Genova aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p. n. 5 sexies, riducendo la pena inflitta ad anni 6, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, confermando nel resto.

Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 61 n.5 c.p., per aver ritenuto integrata la circostanza aggravante comune della minorata difesa sulla base della semplice assenza della madre della minore.

La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha respinto il ricorso proposto richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale,

in tema di abuso sessuale su minore, l’aggravante di cui all’art. 61 n.5 c.p. non è incompatibile con quella della minore età della vittima ove il reo, proprio per le modalità con le quali attua l’azione delittuosa, approfitti della condizione di fragilità della persona offesa, a prescindere dalla sua minore età in quanto tale.

Va opportunamente precisato che la circostanza aggravante comune della minorata difesa è stata integrata, nella sua previsione normativa, con espresso riferimento all’età della vittima ex L. 15/07/09 n. 94.

La minore età attiene ad una condizione soggettiva della vittima, mentre la minorata difesa investe le modalità dell’azione, connesse a situazioni oggettive o soggettive, che prescindono dalla minore età in quanto tale.

Nel caso di specie, la minorata difesa era stata correttamente ritenuta dai Giudice del merito in quanto l’imputato aveva profittato della circostanza che la minore, in quel momento, non si trovava sotto la vigilanza della madre ed in considerazione del particolare contesto ambientale in cui erano avvenuti i fatti, e cioè in un luogo privo di persone adulte alle quali la minore potesse chiedere aiuto.

Tali circostanze di fatto non sono elemento costitutivo del reato di violenza sessuale su minore che si realizza a prescindere da qualsiasi approfittamento dell’assenza dei genitori o di contesto ambientale, ma rappresentano un quid pluris idoneo ad integrare l’aggravante di cui all’art 61 n.5 c.p..

 

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