No-vax: la sola richiesta della vaccinazione obbligatoria non basta per l’iscrizione alla scuola d’infanzia

IL CASO. Tizia e Caio hanno impugnato innanzi al TAR abruzzese il provvedimento con il quale è stato negato l’accesso alla scuola pubblica dell’infanzia della loro bambina, motivato dal mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale così come previsto dal d.l. n. 73/2017, convertito nella legge n. 119/2017.
A fondamento della domanda cautelare i genitori deducevano di aver presentato all’istituto scolastico - quale documento alternativo al certificato vaccinale ex art. 3 del d.l. n. 73/2017 - la formale richiesta svolta alla ASL competente in ordine alle vaccinazioni obbligatorie, alla quale non sarebbe, tuttavia, seguita risposta da parte dell’Azienda ospedaliera.

LA DECISIONE. Il TAR abruzzese, con l’ordinanza n. 41/2019 del 20.02.2019, ha respinto l’istanza cautelare, adducendo una letterale interpretazione del disposto legislativo il quale, se al comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 73/2017, qualifica la richiesta delle vaccinazioni obbligatorie fatta all’ASL, come documentazione alternativa “idonea ai soli fini dell’atto di iscrizione”, al successivo comma 2 precisa espressamente che il deposito della documentazione completa deve avvenire “entro il termine di scadenza per l’iscrizione”.
Il Tribunale amministrativo, inoltre, accertata documentalmente la regolarità dell’operato dell’ASL, evidenziava il comportamento inadempiente dei genitori, i quali erano stati ulteriormente informati dall’Azienda sanitaria della possibilità di effettuare comunque le vaccinazioni obbligatorie presso gli ambulatori.

Il Giudice amministrativo, nell’accertare l’insussistenza dei presupposti necessari per l’accoglimento dell’invocata misura cautelare, ha ribadito che

“….le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito di accesso alla scuola dell’infanzia e, quindi, la mancata effettuazione delle stesse, a parte le conseguenze sanzionatorie previste per i genitori dall’art. 1,comma 4 D.L. 73/2017, preclude la frequenza della scuola da parte dei minori non vaccinati secondo il calendario ministeriale”.

Il Tribunale amministrativo abruzzese, pertanto, nell’esaminare la contrapposizione che viene a crearsi tra diritti egualmente tutelati, quali quello alla frequenza della scuola dell’infanzia ed il diritto alla salute pubblica, perseguito attraverso il raggiungimento di un livello di sicurezza epidemiologica, ha ribadito come il legislatore abbia inteso privilegiare quest’ultimo, anche a tutela di quei minori che, per particolari situazioni patologiche o, come in questo caso, per il colpevole inadempimento dei genitori, non hanno la possibilità di vaccinarsi.

Diversa la situazione per gli alunni delle elementari e medie per i quali infatti, secondo la legge Lorenzin, prevale il diritto all’istruzione, essendo però i genitori passibili di una sanzione pecuniaria.

 

 

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