Le implicazioni previdenziali dei diritti delle coppie omosessuali e dei figli nati da maternità surrogata

di avv. Chiara Curculescu

IL CASO. A seguito del decesso, avvenuto nel 2015, del proprio partner con il quale era legato da una stabile convivenza, successivamente sugellata dal matrimonio contratto nel 2013 a New York e trascritto in Italia come unione civile nel 2016, L.D.M. si vedeva rifiutare la domanda di erogazione della pensione indiretta presentata all’INPS. Il trattamento previdenziale veniva richiesto per sé ed anche per il figlio della coppia, nato nel 2010 con fecondazione assistita, inizialmente registrato in Italia come figlio del solo L.D.M. e del quale era stata successivamente accertata la paternità anche in capo al partner con sentenza statunitense trascritta in Italia nel 2017.

L.D.M. proponeva quindi ricorso avanti al Tribunale di Milano ai sensi del d.lgs.216/20023 e dell’art. 28 d.lgs.150/2011 per l’accertamento della discriminazione subita.

Il Tribunale respingeva la domanda formulata ritenendo che il diniego alla prestazione non integrasse una discriminazione, e al contempo dichiarava l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto ad ottenere il trattamento previdenziale richiesto, in quanto presentata con il procedimento speciale. Il gravame proposto da Tizio avverso questa statuizione veniva accolto dalla Corte d’Appello di Milano, la quale condannava l’INPS a corrispondere i ratei della pensione maggiorati degli interessi, ritenendo che fosse possibile riconoscere al componente della coppia omosessuale il diritto ad un trattamento omogeneo a quello riconosciuto alla coppia coniugata, sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata. Il dirtto al trattamento pensionistico doveva essere riconosciuto anche in capo al figlio della coppia, figlio anche del defunto sulla base della sentenza statunitense annotata sull’atto di nascita del registro di stato civile italiano.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’INPS proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi. In base al primo, la Corte territoriale avrebbe errato nel riconoscere il diritto al trattamento pensionistico a Tizio nonostante il decesso del partner fosse avvenuto nel 2015, prima dell’entrata in vigore della L. 76/2016. Con il secondo motivo veniva poi censurata, per contrarietà all’ordine pubblico della sentenza statunitense di riconoscimento della paternità, la statuizione riguardante il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta al minore nato da maternità surrogata.

L.D.M. proponeva controticorso e ricorso incidentale rilevando in particolare come il fondamento del proprio diritto alla pensione di reversibilità fosse stato rinvenuto nell’art. 2 della Costituzione.

LA DECISIONE. Con ordinanza interlocutoria n.22992 del 21.8.2024 la Corte ha rimesso gli atti al Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ritenendo che il ricorso investa “questioni di primaria importanza, contraddistinte da profili di spiccata peculiarità”.

Quanto all’aspetto connesso alla irretroattività della L.76/2016, la Suprema Corte pur richiamando le sue precedenti pronunce (Cass., sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24694; Cass., sez. I, 14 marzo 2022, n. 8241) nelle quali si trova affermato che “la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta, nella vigenza della disciplina antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, a favore di superstite già legato da stabile convivenza con persona dello stesso sesso poi deceduta”, ha riconosciuto le peculiarità della vicenda presa in esame, stante la trascrizione del matrimonio contratto negli Stati Uniti.

Quanto alla questione relativa al riconoscimento della tutela previdenziale a favore dei figli nati da maternità surrogata, la Suprema Corte ha posto in rilievo la “particolarità della posizione del minore, meritevole di una speciale tutela per le condizioni di più accentuata vulnerabilità in cui viene a trovarsi in questo frangente”.

Dalla disamina effettuata dalla Corte di Cassazione emerge come le questioni oggetto di esame “investono l’interpretazione del diritto vigente in ordine a punti di capitale importanza, che toccano la disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 76 del 2016, i corollari delle pronunce rese da questa Corte a sezioni unite sulla tutela dei figli nati da maternità surrogata e la stessa latitudine della tutela antidiscriminatoria, nelle sue interrelazioni con l’attuazione della legge”.

Secondo la Suprema Corte, in conclusione, le implicazioni previdenziali dei diritti dei singoli costituiscono un aspetto non ancora compiutamente approfondito dalla propria giurisprudenza ed emerge conseguentemente la necessità di garantire una tutela sistemica degli interessi coinvolti integrando il dettato normativo con le indicazioni valoriali dettate dalla Costituzione e dalle Carte internazionali.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli