CEDU: Il ritardo nei procedimenti per la determinazione delle modalità di visita di un padre al figlio minore viola il suo diritto al rispetto della vita familiare

Una delle norme fondamentali in materia di famiglia è l’art. 8 CEDU, rubricato «Diritto al rispetto della vita privata e familiare», che così recita: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

Occorre precisare che il concetto di «vita familiare» include anche la parentela tra nonni e nipoti, zii e nipoti, purché venga provata l’esistenza di legami personali affettivi (come la coabitazione o le visite frequenti). Il rispetto della vita familiare così intesa comporta, per lo Stato, l'obbligo di agire in modo da consentire il normale sviluppo di tali legami e quindi è strettamente connesso anche ai diritti e agli interessi tutelati dall’articolo 6 della Convenzione (diritto ad un equo processo).

E ciò è stato di recente e con chiarezza ribadito nella sentenza Anagnostakis e altri c. Grecia (Corte CEDU 281/2021 del 23.09.2021; ricorso no. 46075/16) che riguardava i “diritti di visita” riconosciuti ai ricorrenti (padre e nonni del minore) dal giudice nazionale e la durata dei vari procedimenti che vedevano come controparte la madre del minore.

LA VICENDA GIUDIZIARIA

Il minore era nato, nel settembre 2014 dalla relazione fra il sig. N. Anagnostakis e la sig.ra Evgenia - Marta Karabali, era stato riconosciuto dal padre davanti al Notaio e contestualmente i genitori avevano concordato l'esercizio della potestà genitoriale congiunta.

Nel novembre 2015 la signora Karabali propose ricorso dinanzi al Tribunale di Atene, chiedendo un provvedimento cautelare e provvisorio di condanna del padre o, in subordine dei nonni, al versamento di 1.000 al mese per il mantenimento del piccolo. I nonni nel dicembre si costituivano chiedendo che nello stesso giudizio fossero anche stabiliti tempi di frequentazione del nipote.

Con sentenza n. 2924/2016 del 27 giugno 2016, il Giudice di primo grado, accolse in parte la domanda di mantenimento nei confronti del padre e la richiesta dei nonni, disciplinando provvisoriamente i loro diritti di visita. Le controversie furono definite solo in data 11 agosto 2021 con la decisione della la Corte di Cassazione, dopo l’introduzione nei vari gradi di giudizio di molteplici domande anche concernenti i tempi di visita spettanti al padre.

In data 28 luglio 2016, dunque nonni e padre depositarono ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, lamentando i ritardi nell’emissione dei vari provvedimenti, ed in secondo il fatto fino all’ultima udienza tenutasi avanti il Tribunale ( 4 giugno 2018) avevano beneficiato di un diritto di visita al minore di sole tre ore a settimana.

La Corte ha ritenuto, all'unanimità, che vi fosse stata una violazione dell'articolo 8 (sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare) , per quel che concerne il riconoscimento di adeguati tempi di visita al padre . Non per i nonni rispetto ai quali la pronuncia era intervenuta entro sei mesi dalla richiesta , cioè in un tempo considerato “tempo ragionevole”

La decisione assunta con riferimento al padre è stata l’occasione per ribadire principi ripetutamente espressi e per compiere un interessante excursus sulla giurisprudenza CEDU relativa all’art. 8 e ribadire principi ormai consolidati.

Significativi sono soprattutto i paragrafi 66; 68 di cui si riporta qualche stralcio liberamente tradotto dalla versione francese (l’unica esistente) della decisione

«66…La Corte ricorda che per un genitore e il suo bambino essere insieme rappresenta un elemento fondamentale della «vita familiare» ai sensi dell’art. 8 della Convenzione (si vedano tra le altre Olsson c. Svezia (n°1), 24 marzo 1988, § 59, serie A n°130, e Gluhaković c. Croazia, n° 21188/09, § 54, 12 aprile 2011)»

« 68. poiché il rispetto effettivo della vita familiare richiede che le relazioni future tra genitori e un bambino siano determinate solamente sulla base di elementi pertinenti e non dal semplice scorrere del tempo (Diamante e Pelliccioni c. San Marino n° 32250/08, § 177, 27 settembre 2011), la condotta inefficace e in particolare ritardata delle procedure di custodia e di frequentazione può comportare una violazione degli obblighi positivi discendenti dell’art. 8 della Convenzione Convention (Eberhard e M.c. Slovenia, n° 8673/05 e 9733/05, § 127, 1° dicembre 2009 e S.I. c. Slovenia, n° 45082/05, § 69, 13 ottobre 2011)… ((H. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 89, serie A n° 120, et Improta c. Italia, n° 66396/14, § 52, 4 maggio 2017)

Ne consegue che nelle questioni concernenti la relazione di una persona con il suo bambino c’è un obbligo di dar prova di diligenza eccezionale tenuto conto del rischio che lo scorrere del tempo potrebbe comportare di fatto la decisione della questione. Questo obbligo che è determinante per valutare se una questione è stata risolta in un tempo ragionevole come esige l’art. 6 § 1 della Convenzione, fa ugualmente parte delle esigenze processuali implicite nell’articolo 8 (vedere per esempio Süß c. Germania, n° 40324/98, § 100, 10 novembre 2005, Strömblad c. Svezia, n° 3684/07, § 80, 5 aprile 2012, et Ribić c. Croazia, n° 27148/12, § 92, 2 aprile 2015).

GB AS eb

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