Cani & gatti tra crisi di coppia, riconoscimento di diritti e protezione di interessi

Nel nostro paese vivono 60 milioni di animali domestici secondo un’indagine attendibile, perché commissionata da una federazione di industrie del settore pet economy.

Esclusi i pesci, 30 milioni, e gli uccelli, 13 milioni, vivono nelle famiglie italiane ben 14 milioni tra cani e gatti, con questi ultimi in leggera maggioranza.

Il cane e il gatto, più di ogni altro animale, accompagnano la famiglia in cui vivono, come testimoni muti del suo ciclo evolutivo; e come tutti i componenti della famiglia sono coinvol-ti nella riorganizzazione delle relazioni imposta dalla crisi familiare.

Fintanto che il nuovo assetto è concordato tra le parti, non si pone alcun problema: gli accordi di separazione che riguardino gli animali domestici possono essere recepiti dall’eventuale provvedimento giudiziario, in quanto hanno un oggetto meritevole di tutela.

Infatti “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione”, come recita l’art 1 della legge quadro sugli animali d’affezione e sul randagismo, n. 281 del 1991.

Il problema sorge piuttosto quando anche sugli amici a quattro zampe vi sia conflitto.

Come è noto, il procedimento di cui all’art 337 ter ss cc ha ad oggetto soltanto la regolazione della responsabilità genitoriale.

Quanto ai procedimenti di separazione e divorzio, la giurisprudenza è piuttosto salda nel negare il simultaneus processus con domande restitutorie, di divisione, o risarcitorie.

Ed allora quale spazio dare ad eventuali domande riguardanti gli animali? o, addirittura, ad un eventuale impulso officioso a loro tutela? Il problema non è solo processuale, ovviamente, ma soprattutto di inquadramento giuridico sostanziale.

L’animale domestico non è più considerabile alla stregua di una res, ha affermato solennemente il Tribunale di Milano, con l’ordinanza 13 marzo 2013, in quanto è un “essere senziente”.

Affermazione condivisibile, se si considerano le fonti sovranazionali come la carta dei Diritti fondamentali dell’UE o quelle internazionali come la Convenzione Europea sulla protezione degli animali da compagnia, ratificata in Italia con legge n. 201 del 2010, ma che non equivale ad attribuire all’animale una soggettività giuridica.

La pronuncia del Tribunale di Milano aveva ad oggetto l’omologazione di un accordo tra le parti, per cui non ha affrontato il problema della legittimazione del giudice a disporre sull’animale e delle norme da applicare.

In fin dei conti, anche considerando l’animale come una cosa, i coniugi ben possono disporre sulla sua custodia presso l’uno o l’altro e sui costi del suo mantenimento: al giudice è rimesso il mero controllo dell’accordo sotto il profilo della non contrarietà a norme cogenti o all’ordine pubblico, che sono i presupposti per l’omologazione.

Ed infatti, il Tribunale di Como, ordinanza 3 febbraio 2016, ha omologato le condizioni di separazione relative al cane, ma lo ha definito come “bene familiare” ed ha censurato l’utilizzo nel ricorso dei i termini affidamento, collocazione e visita come “una caduta di stile sul piano culturale”.

La pronuncia del Tribunale di Sciacca, invece, interviene sulla mancanza di accordo dei separandi in relazione al cane ed al gatto che vivevano presso di loro e rompe con un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il giudice della separazione non è tenuto a disporre sull’assegnazione dell’animale e sulla regolazione delle relazioni con i coniugi; indirizzo richiamato anche in altri decreti di omologa di condizioni di separazioni riguardanti animali domestici (Trib.  Milano 3 febbraio 2011; Trib. Cremona 11 giugno 2008; il già citato Trib. Como 3 febbraio 2016).

Vi è un precedente conforme in Trib. Pescara 9 maggio 2002, che, però, applicava per analogia le norme su affidamento e mantenimento.

L’elemento su cui il Tribunale di Sciacca fonda la decisione, invece, non è il diritto dell’animale, o qualunque altra situazione giuridica imputabile direttamente all’animale stesso, ma “il sentimento per gli animali” che la legge riconosce come meritevole di tutela.

La tutela dell’animale è quindi mediata, ricalcando l’impostazione degli articoli 455 ss cp (“dei delitti contro il sentimento per gli animali”).

Nel corso dell’iter parlamentare che portò all’introduzione di tali norme, venne così modificata la rubricazione originaria (“dei delitti contro gli animali”).

Cambiò anche la topografia codicistica, perché le norme vennero inserite a seguire dopo quelle su moralità pubblica e buoncostume, anziché nell’iniziale collocazione subito dopo i delitti contro la persona.

La tutela giuridica degli animali domestici sembra quindi fondarsi su questo principio: l’animale non è più una res, ma un “essere senziente”, il cui benessere risponde ad un in-teresse che si colloca nell’orizzonte pubblicistico, in quanto rispondente ad un comune sentimento.

Il Tribunale di Sciacca pare correttamente collocarsi in questa ricostruzione, perché gli animali sono assegnati e non affidati, come nella pronuncia di Trib. Pescara prima citata e come previsto dal ddl 795 della XII legislatura, con tanto di audizione di esperti del comportamento animale finalizzata alla decisione sull’affido (la CTU non poteva certo mancare, ma perché allora non prevedere il curatore speciale del cane?).

Anche la Cassazione civile, con la sentenza n. 2278/2018, ha avuto modo di affermare che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque que-sti titolari di diritti.

La questione è di notevole importanza.

Da un lato vi è chi paventa il rischio che il benessere degli animali sia tutelato solo in funzione del sentimento che gli uomini nutrono per loro, in una sorta di colonizzazione giuridica.

Dall’altro vi è chi evidenzia tutte le conseguenze dell’attribuzione di una piena soggettività giuridica all’animale: “essere senziente”, ma non capace di esercitare i propri diritti.

È curioso che questo stesso dibattito abbia animato per anni, nella cultura del common law, il tema dei diritti dei bambini, anch’essi privi della capacità di esercizio dei diritti.

Se il diritto soggettivo, dicevano i giuristi angloamericani, consiste nella protezione di una libera volontà di autodeterminazione (will theory), non possiamo affermare che i bambini abbiano dei veri e propri diritti, altrimenti dovremmo attribuire diritti soggettivi anche agli animali!

Meglio, allora, affermare che la protezione dei bambini avvenga tramite l’affermazione di doveri che gli adulti hanno nei loro confronti.

Nel 1976 il grande giurista scozzese Neil Mc Cormick, intervenendo nel dibattito scrisse: piuttosto che negare i diritti ai bambini è meglio abbandonare l’idea del diritto soggettivo come protezione pubblica della volontà individuale e concepirlo invece come strumento di protezione di un interesse dell’individuo.

L’idea che ciascun individuo sia portatore di interessi meritevoli di tutela è il fondamento delle costituzioni europee e delle grandi legislazioni internazionali, che riconoscono i diritti fondamentali a partire dal concetto di dignità della persona.

Questo resta il discrimine rispetto all’animale; e questo infatti è il punto su cui si innestano le critiche delle teorie antispeciste, secondo cui l’animale sarebbe una “persona non umana”.

 

 

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