Il Tribunale di Roma dispone d’ufficio un’astreinte a tutela di un minore in fuga da una mamma troppo “social”

Ha il significato di una vera e propria svolta giurisprudenziale l’ordinanza con la quale il Giudice istruttore del Tribunale di Roma, il 23 dicembre 2017, ha disposto d’ufficio una “misura coercitiva indiretta” ex art. 614 bis c.p.c. (cd. astreinte) nei confronti di una madre che aveva postato di continuo informazioni ed immagini del proprio figlio minorenne, coinvolto in una tormentata vicenda di separazione che si era da poco conclusa con la “sospensione della responsabilità genitoriale” di entrambi i genitori (e con la nomina di un tutore e di un curatore speciale del minore stesso).
Il Giudice tutelare, adìto a suo tempo con specifico ricorso (ex artt. 357 e 371 c.c.) aveva autorizzato “l’iscrizione del minore ad un istituto scolastico estero individuato dal padre”.
Successivamente, tuttavia, il Tribunale era stato investito di svariate, ulteriori domande, come si legge nelle premesse dell’ordinanza.
Nel corso di questo nuovo procedimento era “emersa con chiarezza la volontà del ragazzo di proseguire gli studi all’estero“ e, al tempo stesso, “di far cessare la continua diffusione di informazioni sulla sua situazione e sulla vicenda familiare operata dalla madre… con uso costante e sistematico dei social network”.
Tuttavia, nessuna domanda era stata proposta a questo proposito, e tanto meno era stato richiesto un ordine ex art. 614 bis c.p.c..
Ciò nondimeno, il Giudice istruttore ha ritenuto di disporlo d’ufficio.

Col suddetto provvedimento ha, quindi, ordinato alla madre “l’immediata cessazione della diffusione… in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio”, nonché la rimozione dai “social” delle “immagini, informazioni, ogni dato personale relativo al figlio ed alla vicenda processuale” anzidetta, entro il 1 febbraio 2018, determinando “la somma” da essa dovuta al tutore del minore (per conto di questi) “in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi”.

Inoltre, il Giudice ha ordinato al tutore di richiedere la “deindicizzazione dai motori di ricerca” e di diffidare i terzi  di “astenersi dalla diffusione e di procedere alla cancellazione dei social network delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo al minore”.
Tutto ciò al fine di tutelare il minore, ed anche allo scopo “di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale” estero nel quale il ragazzo era destinato ad inserirsi.

L’importanza del provvedimento non sta solo nell’attualità che riveste la tematica della diffusione di informazioni e immagini riguardanti i minori sui social network da parte di uno o di entrambi i genitori, ma anche nel fatto che esso sia stato assunto d’ufficio.

Infatti, l’art. 614 bis c.p.c. esplicitamente l’”istanza di parte” e la dottrina è unanime nel ritenere che, in linea di principio, l’astreinte non possa essere pronunciata d’ufficio (Bove, La misura coercitiva di cui all’art. 614 bis c.p.c., in www.Judicium.it; Carratta; L'esecuzione forzata indiretta delle obbligazioni di fare infungibile o di non fare: i limiti delle misure coercitive dell'art. 614 bis c.p.c., in www.treccani.it).
Tuttavia, in dottrina (ad esempio: Mondini, L'attuazione degli obblighi infungibili, Milano, 2014,. 107 ss.) si è affermato che in materia degli obblighi attinenti alla responsabilità genitoriale l'astreinte possa essere disposta pure d'ufficio, qualora ciò sia necessario per tutelare l’interesse del minore, in tutti i casi in cui anche la pronuncia principale può essere emanata ex officio.
Fra questi l’opinione dominante [ad esempio: Canavese, Evoluzioni giurisprudenziali sull’art. 709 ter c.p.c., in Giur. it., 2014, 2350; Danovi, Le misure sanzionatorie a tutela dell'affidamento (art. 709 ter c.p.c.), in Riv. dir. Proc. 2008, 603] ritiene vadano annoverati anche i provvedimenti di cui all’art. 709 ter c.p.c..
Il Giudice del Tribunale di Roma ha condiviso questa linea interpretativa, richiamando alcuni precedenti del medesimo Tribunale:
Sebbene l’art. 614-bis c.p.c. preveda l’istanza di parte, la ratio sottesa all’art. 709 ter c.p.c. che autorizza il Giudice ad adottare anche ex officio tutte le misure necessarie per l’attuazione di provvedimenti inerenti l’affidamento… consente al giudice di pronunciare, nella materia in oggetto, l’astreinte anche in assenza di domanda di parte. Ciò discende dall’applicazione di principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti in tale materia… Di questo avviso è la giurisprudenza di questo Tribunale (Trib. Roma, 27 giugno 2014; Trib. Roma, 6 luglio 2012), confortata dalla dottrina là dove afferma che, in materia di obblighi connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, l’astreinte può essere disposta d’ufficio a maggior garanzia dell’interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere rispetto di questi obblighi”.
 

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