La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, non esclude il diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1882 depositata il 23 gennaio 2019, si è nuovamente occupata dei rapporti tra il giudicato di divorzio e la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Nel caso di specie, sulla scia di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. ord. n. 11553/18, Cass. Civ. nn. 21331/13, 4795/05, 3186/08, 4202/01), la Corte ha stabilito l’intangibilità dell’assegno divorzile attribuito successivamente alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, pronunciata dopo il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il Tribunale di Asti, con sentenza non definitiva n.254707, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, “…rimettendo la causa in istruttoria per la soluzione delle questioni patrimoniali ad essa collegate…”. Con sentenza del 5 marzo 2010, il Tribunale, definendo la controversia, riconosceva alla moglie un assegno divorzile di € 1.000,00 al mese. La statuizione veniva confermato dalla Corte d’Appello di Torino, con sentenza in data 14 febbraio 2011, ritenendosi che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status, non valesse ad escludere il diritto all’assegno divorzile.

Il coniuge onerato aveva interposto ricorso per cassazione, adducendo “…la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 8 comma 2, dell’accordo del 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con L. 121 del 1985, circa la relazione tra gli effetti della sentenza passata in giudicato, che abbia delibato quella ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, con quelli della sentenza non definitiva passata in giudicato che abbia pronunciato solo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nulla statuire in ordine alle relative conseguenze economiche…”.

La Corte di Cassazione ha dichiarato l’infondatezza di tale motivo di impugnazione, ritenendo che la decisione dei Giudici del merito “…circa il rapporto tra la sentenza di nullità del matrimonio e quella di divorzio, è…coerente con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte…. che non si è limitata ad affermare il principio…secondo cui il giudicato sulla spettanza di un assegno di divorzio resta intangibile, in ipotesi di successiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio…ma…ha aggiunto che…

il titolo giuridico dell’obbligo di mantenimento dell’ex coniuge si fonda sull’accertamento dell’impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità dl matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica..”, e sottolineando esplicitamente l’autonomia e la diversa finalità dei due procedimenti.

In tale contesto “…la questione della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile non è preclusa quando

l’accertamento inerente all’impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale tra i coniugi…sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un unico giudizio, la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici...”.

Sull’argomento si veda :  https://www.apfavvocati.it/notizie/famiglie/il-riconoscimento-della-sentenza-ecclesiastica-di-nullita-del-matrimonio-travolge-l-assegno-di-mantenimento-attribuito-al-coniuge-dalla-sentenza-di-separazione-passata-in-giudicato/

 

 

 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli