Niente risarcimento se manca il nesso causale (in termini di ragionevole probabilità scientifica) tra vaccinazione e malattia

IL CASO. B.F., affetto da una grave patologia neurologica comportante crisi epilettiche acute, chiedeva il riconoscimento giudiziale dell’indennità di cui alla l. n. 210/1992, sostenendo che detta patologia sarebbe stata causata dalle vaccinazioni obbligatorie praticategli nella prima infanzia. 

La richiesta del ricorrente veniva respinta sia dal giudice di primo grado che da quelli d’appello, i quali, valorizzando gli accertamenti tecnici compiuti in entrambi i gradi di giudizio, concludevano per l’insussistenza di un nesso eziologico tra le vaccinazioni praticate al B.F. e la malattia dalla quale era affetto. Decisivi in tal senso risultavano gli esami peritali compiuti nel primo grado di giudizio, che avevano accertato come la patologia avesse natura genetica e come le crisi epilettiche fossero espressione di una malattia preesistente, che aveva semplicemente avuto l’occasione di palesarsi con gli episodi febbrili derivanti dai vaccini. Conferma ne era, secondo i consulenti d’ufficio, anche il fatto che il ricorrente fosse stato interessato da ulteriori episodi epilettici successivi alle vaccinazioni, causati da fattori del tutto estranei a queste ultime.  

Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione B.F., lamentando: con un primo motivo, la mancata valorizzazione del ruolo di concausa efficiente assunto dalle vaccinazioni nella determinazione della malattia e l’omesso rispetto dei canoni di probabilità nell’accertamento del nesso causale; con un secondo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nella deviazione dalla letteratura scientifica richiamata dal c.t.p. e nella mancata valorizzazione dell’azione eziopatogenetica del vaccino antitetano e antipertosse; con un ultimo motivo, la nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame dell’istanza di rinvio dell’udienza di discussione per legittimo impedimento presentata dal difensore del ricorrente.

LA DECISIONE. Con la pronuncia n. 12445 del 24 giugno 2020, la Suprema Corte ha confermato le conclusioni raggiunte dai giudici di merito, rigettando il ricorso del B.F..

In particolare, quanto al primo motivo di ricorso, gli ermellini, nel dichiararne l’infondatezza, aderiscono appieno al ragionamento logico-giuridico operato dalla Corte d’appello che, “tenuto conto sia dello stato della letteratura scientifica in materia sia delle caratteristiche del caso concreto”, aveva escluso di poter configurare una ragionevole probabilità scientifica del nesso causale tra le vaccinazioni e la malattia, evidenziando come l’alterazione febbrile “che aveva determinato alcuni degli episodi di manifestazione della malattia ed era stata conseguenza delle vaccinazioni non era entrata nella sequenza causale, essendo la malattia già presente nell’organismo, e costituendo un fenomeno frequente e non necessariamente legato alle vaccinazioni (…) considerato peraltro che successivamente alle vaccinazioni altri fattori del tutto diversi avevano determinato lo scatenarsi di episodi critici”. 

In conclusione, sulla base degli accertamenti effettuati, l’eziologia ipotizzata dal ricorrente “è rimasta allo stadio di mera possibilità teorica”. 

Quanto al secondo motivo di gravame, i giudici di legittimità ne hanno dichiarato l’inammissibilità, evidenziando come esso si traducesse nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze fattuali già esaminate dalla Corte territoriale e, dunque, in un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità. 

Il terzo motivo è stato invece dichiarato infondato in ragione, da un lato, dell’impossibilità di configurare il vizio di omessa pronuncia in caso di mancato esame di una mera istanza di rinvio e, dall’altro lato,  dell’insussistenza nel merito dei presupposti per ottenere il rinvio per grave impedimento del difensore, considerato che quest’ultimo si era limitato ad allegare l’esistenza di una contemporanea udienza presso altro ufficio giudiziario, senza aver dedotto anche l’impossibilità di farsi sostituire mediante delega conferita ad altro collega. 
 

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