Il Tribunale di Firenze e la dignità nel fine vita: il SSN è chiamato a collaborare con il paziente nell’esercizio dei suoi diritti

di Avv. Maida Milan

L’autodeterminazione terapeutica si configura come diritto fondamentale della persona. Sebbene non sussista, allo stato, un obbligo del Servizio sanitario nazionale a erogare prestazioni finalizzate al suicidio medicalmente assistito, grava sull’amministrazione sanitaria un dovere costituzionale di cooperazione funzionale all’esercizio effettivo di tale diritto.

È questo il principio – espressione di una lettura evolutiva del diritto alla dignità nel fine vita – affermato dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza 13 febbraio 2025, n. 14540. Una decisione che, pur nel solco della giurisprudenza costituzionale, introduce una significativa torsione argomentativa: al centro del giudizio non vi è più soltanto la liceità dell’agevolazione, bensì la configurabilità di un dovere pubblico di rendere concretamente praticabile la scelta personale del paziente.

Il caso.

Una donna, affetta da patologia irreversibile e determinata a porre fine alla propria esistenza secondo il percorso tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242/2019, si rivolge al Tribunale di Firenze per ottenere dall’azienda sanitaria locale non l’assistenza medica diretta al suicidio, bensì la messa a disposizione di farmaci non reperibili sul mercato e di strumentazione ospedaliera necessaria all’autosomministrazione. La reclamante si dichiara pronta a sostenere le spese e a farsi seguire dal proprio medico di fiducia, senza coinvolgere personale sanitario pubblico.

In prima istanza, il Tribunale rigetta il ricorso, ritenendo non sussistente un diritto soggettivo all’erogazione della prestazione da parte del SSN. La paziente propone reclamo, chiarendo ulteriormente i confini della sua domanda: non un diritto a essere assistita, ma il riconoscimento di un dovere minimo di cooperazione da parte dell’ente sanitario. Il giudizio si interrompe per il sopravvenuto decesso della ricorrente, ma il Tribunale ritiene comunque di dover pronunciarsi sulla “soccombenza virtuale”, al fine di decidere sulle spese.

La decisione.

Con ordinanza 13 febbraio 2025, n. 14540, il Tribunale di Firenze accoglie il reclamo e riconosce che l’azienda sanitaria era tenuta a una forma di collaborazione, ancorché non riconducibile a un obbligo di prestazione sanitaria.

Secondo il Collegio, l’originaria domanda della paziente non può essere ricondotta all’ambito delle prestazioni sanitarie coperte dal SSN, ma si fonda sul principio di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. e sul dovere dello Stato, in tutte le sue articolazioni, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono all’esercizio effettivo dei diritti fondamentali della persona (art. 3, co. 2, Cost.).

Alla luce della sentenza n. 242/2019, che ha escluso la punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di specifiche condizioni soggettive e procedurali, il Tribunale valorizza il ruolo delle strutture sanitarie pubbliche non solo nella verifica formale della sussistenza dei presupposti, ma anche nella concreta attuazione della volontà del paziente, qualora questa sia libera, consapevole e documentata.

La mera approvazione tecnica, avvenuta nel caso di specie, non basta se non seguita da una collaborazione effettiva per rendere praticabile il percorso indicato dal medico.

La paziente aveva chiesto che le venissero forniti un farmaco ospedaliero (tiopentone sodico) e una pompa ad infusione, nonché il midazolam per evitare complicazioni in caso di somministrazione orale. La richiesta era ragionevole e circoscritta, già validata dalla struttura pubblica come “idonea e conforme”, ma inattuabile senza il supporto logistico minimo dell’ente sanitario.

Il Tribunale riconosce quindi che, sebbene non sussista un diritto soggettivo all’assistenza gratuita, sussiste un dovere di cooperazione in capo all’azienda sanitaria, quale espressione del principio di solidarietà costituzionale.

La pronuncia fiorentina si inserisce in modo coerente nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la storica sentenza n. 242/2019. In quella sede, la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., nella parte in cui non escludeva la punibilità dell’aiuto al suicidio nei confronti di pazienti affetti da patologie irreversibili e dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, capaci di autodeterminarsi e sottoposti a verifica delle condizioni previste dalla l. n. 219/2017, previo parere del comitato etico.

L’ordinanza n. 14540/2025 rappresenta un passo ulteriore: non è più solo il profilo penale dell’agevolazione a essere scrutinato, ma anche la dimensione positiva del dovere pubblico di supportare, nei limiti della compatibilità organizzativa, il percorso di chi ha diritto – e non solo libertà – di morire nel modo per lui più dignitoso.

Nel bilanciamento tra autodeterminazione, dignità, principio di solidarietà e assenza di obbligo a fornire prestazioni non previste, il Tribunale riconosce che l’assenza di una disciplina legislativa compiuta non può giustificare l’inerzia istituzionale. In gioco non è il “diritto a morire”, ma la concreta possibilità di esercitare un diritto all’autodeterminazione terapeutica pienamente garantito dal nostro ordinamento quale espressione dell’inviolabilità della dignità della persona in ogni condizione esistenziale.

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