Il figlio di genitori dello stesso sesso ha diritto di ottenere il rilascio del proprio documento di identità dallo Stato membro di cui è cittadino

a cura di Chiara Curculescu, avvocato in Venezia

IL CASO. Una cittadina bulgara ed una cittadina del Regno Unito, che dal 2015 avevano trasferito la propria residenza in Spagna, nel 2018 contraevano matrimonio. Nel 2019 nasceva una bambina, di cui ciascuna delle donne, in base all’atto di nascita rilasciato dalle autorità spagnole, risultava essere “madre”. Al fine di ottenere il rilascio di un documento d’identità bulgaro per la minore, la madre – con cittadinanza bulgara – presentava apposita istanza al Comune di Sofia, corredata da traduzione legalizzata ed autenticata dell’estratto del registro dello stato civile spagnolo relativo all’atto di nascita della figlia.

Il Comune di Sofia respingeva la domanda, sulla base della mancata indicazione, sul modulo di richiesta dello stato civile (che prevedeva unicamente la possibile indicazione di “madre” e di “padre”), dei dati riguardanti l’identità della madre biologica del minore interessato, e sulla base del fatto che la menzione nell’atto di nascita di due genitori di sesso femminile fosse contraria all’ordine pubblico bulgaro.

Avverso tale decisione di rigetto, la madre, cittadina bulgara, proponeva ricorso avanti al Tribunale amministrativo di Sofia. Questo, tuttavia, a fronte di plurimi dubbi interpretativi ed applicativi, sospendeva il procedimento di cui era stato investito per sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’art. 276 TFUE.

Le questioni nella sostanza riguardavano l’eventuale obbligo di uno Stato membro a rilasciare un atto di nascita, finalizzato ad ottenere un documento di identità, per il caso di minore di cui l’atto di nascita - emesso dalle autorità di un altro Stato - membro abbia designato quali genitori due madri, senza specificare quale sia quella biologica. Il Tribunale bulgaro si chiedeva, quindi, se un siffatto obbligo potesse pregiudicare l’ordine pubblico e l’identità nazionale della Repubblica di Bulgaria, non essendo prevista dal diritto interno la possibilità di dare riconoscimento a genitori dello stesso sesso.

La CGUE, mediante un articolato percorso argomentativo, ha evidenziato che:

  • risultando la minore cittadina bulgara per nascita (in base alla stessa Costituzione bulgara) e al contempo cittadina dell’Unione Europea, le deve essere riconosciuto il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

  • poiché gli Stati membri devono garantire ai loro cittadini l’esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente, mediante il rilascio di apposito documento di identità che ne indichi la cittadinanza, le autorità bulgare sono obbligate a rilasciare un tale documento alla minore cittadina bulgara, a prescindere dall’emissione di un previo atto di nascita di quello stesso Stato;

  • poiché, inoltre, le autorità spagnole hanno accertato e attestato legalmente l’esistenza del rapporto di filiazione tra le due madri e la figlia, tutti gli Stati membri devono riconoscere alle due madri il diritto di accompagnare la minore nell’esercizio del proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente per gli Stati membri, e conseguentemente anche le autorità bulgare debbono riconoscere tale rapporto di filiazione, al fine consentire alla minore di esercitare, con i propri genitori, il proprio diritto alla libera circolazione e libero soggiorno;

  • l’obbligo per uno Stato membro di rilasciare un documento di un minore, suo cittadino, figlio di due genitori dello stesso sesso, e riconoscere quindi il rapporto di filiazione intercorrente tra gli stessi ed il minore, non viola l’identità nazionale né l’ordine pubblico dello Stato membro, non sussistendo un corrispondente obbligo di previsione nel diritto interno della genitorialità di persone dello stesso sesso.

Alla luce delle considerazioni svolte, quindi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato, con la sentenza 14 dicembre 2021 in commento, che “L’articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che,

nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli