Detrazione fiscale per i figli a carico divenuti maggiorenni: la misura della detrazione rimane quella del periodo della minore età

di Avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Tizia, separata e poi divorziata da Caio e affidataria in via esclusiva dei figli, nella sua dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2012 indicava, ai fini Irpef, la detrazione per i figli a carico nella misura del 100%.

Riceveva, poi, dall’Agenzia delle Entrate la notifica di una cartella di pagamento, per un importo di circa 1.000,00 euro, con la quale le veniva contestata l’impossibilità di fruire per intero della suddetta detrazione, da ripartirsi invece al 50% con l’altro genitore, “essendo i figli divenuti maggiorenni, in assenza di una rinnovata pattuizione tra i genitori in materia”; le veniva, quindi, richiesto il versamento di quanto indebitamente detratto, tenuto anche conto che l’altro genitore aveva detratto la sua quota del 50% delle spese per i carichi di famiglia nella propria dichiarazione dei redditi.

La contribuente impugnava, quindi, la cartella esattoriale innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, che riteneva fondate le sue difese ed annullava l’atto esattivo.

Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle Entrate spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, la quale, in accoglimento del gravame proposto dall’Ente impositore, riformava la decisione dei primi giudici e riaffermava la piena validità ed efficacia della cartella di pagamento.

Il Giudice del gravame motivava il proprio provvedimento richiamando l’art. 12 del Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986), in base al quale la detrazione per i figli a carico spetta a ciascun coniuge nella misura del 50%. Qualora poi, prima del compimento della maggiore età, la detrazione fosse stata fruita da un solo coniuge, a seguito del compimento della maggiore età “occorreva che si ristipulasse un accordo tra gli ex coniugi, nel quale venisse esplicitamente indicato che la detrazione spettava per intero, od in percentuale, ad uno dei coniugi, anche se separati”.

Tizia proponeva, dunque, ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR del Lazio, lamentando la violazione dell’art. 12 del Tuir, in combinato disposto con l’art. 15 del D.P.R. n. 597 del 1973, e della Circ. n. 15/E del 16 marzo 2007, emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, ai fini della detraibilità per i figli a carico, in conseguenza del raggiungimento da parte loro della maggiore età fosse necessario un accordo con l’altro genitore per poter continuare a fruire della detrazione nella misura del 100%, e non del 50%.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 15224 del 2025, ha ritenuto che la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate non trovasse fondamento “in alcuna norma di legge o principio, del diritto tributario così come di quello di famiglia” e fosse in contrasto “pure con la normativa di prassi emanata dallo stesso Ente impositore”.

Infatti, l’art. 12 del Tuir, nella versione applicabile ratione temporis, dispone che “In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.

Inoltre, con circolare n. 15/E del 2007 (e, conformemente, con circolare n. 34/E del 2008), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in relazione ai genitori legalmente ed effettivamente separati, “Nelle ipotesi in cui la norma richiede la condizione dell’affidamento disgiunto o congiunto per l’assegnazione della detrazione, rispettivamente, nella misura intera ovvero nella misura del 50 per cento, si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio”.

Pertanto, “la detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori”.

La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso proposto da Tizia, cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accolto il di lei ricorso originario, così annullando la cartella di pagamento.

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