Se la prole se ne va. La casa natale resta casa familiare?

di Avv. Rebecca Gelli

Col provvedimento in commento, la Suprema Corte affronta una tematica legata all’assegnazione della casa familiare, in caso di trasferimento volontario di un minore dal domicilio di un genitore a quello dell’altro.

In questi casi, il fattore cronologico - con riguardo alla tempestività della richiesta di modifica delle condizioni di separazione - gioca un ruolo fondamentale, perché col passare del tempo i legami del minore col contesto in cui ha vissuto in costanza di matrimonio potrebbero “sfilacciarsi” e, nel contempo, tendono a consolidarsi nuovi assetti.

Nel caso di specie la figlia, affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, era inzialmente stata collocata prevalentemente presso l’abitazione della madre dove aveva la residenza. A un certo punto, la minore si è trasferita dal padre.

Dopo qualche anno quest’ultimo ha agito in giudizio per riallineare le condizioni giuridiche alla situazione di fatto, chiedendo il collocamento prevalente della figlia presso di lui, con ogni conseguenza in ordine all’assegno di mantenimento e all’assegnazione della casa.

Con particolare riguardo a tale ultimo aspetto, la richiesta del padre di assegnazione dell’immobile (già intestato in nuda proprietà alla figlia, con usufrutto della madre) era fondata sulla sua qualità di genitore collocatario.

In primo e secondo grado, l’istanza veniva rigettata. In particolare, per la Corte d’appello il rapporto con la casa sarebbe venuto meno, in quanto la figlia era oramai sradicata dalle relazioni e consuetudini del contesto di origine, vivendo altrove da più di quattro anni.

La Cassazione, successivamente adita dal padre, ha ritenuto corretta la motivazione del provvedimento impugnato: l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale risponde, infatti, all’esigenza di conservare l’habitat domestico – inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare e proiezione nello spazio dell’identità del minore – solo se e nella misura in cui possa ancora considerarsi tale.

In caso di abbandono della casa familiare, il giudice deve, dunque, valutare la persistenza di uno stabile legame tra la prole e l’immobile, anche in considerazione del tempo trascorso dall’allontanamento (Cass. civ. n. 27907/2021, Cass. civ. n. 32231/2018).

Detta valutazione spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità: l’ordinanza annotata ha, quindi, dichiarato inammissibile il ricorso, perché - dietro l’apparente denuncia di violazione di legge - sollecitatava un’impropria rivalutazione degli elementi di fatto, già correttamente scrutinati, nelle precedenti fasi del giudizio.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli