La casa familiare può essere assegnata ai figli prevedendo la rotazione dei genitori nell’esercizio dell’onere di accudimento

di avv. Gabriella Dal Molin

Con ordinanza n. 6810 del 7 marzo 2023, la Corte di Cassazione, definendo la controversia conseguente alla rottura di una convivenza more uxorio con nascita di figli, si sofferma sull’interpretazione e applicazione dell'art. 337 ter c.c. alla famiglia di fatto. In particolare, ove ciò risponda all'interesse della prole, non esclude la possibilità di "...disporre l'assegnazione della casa familiare ai figli, con rotazione dei genitori...".

La Corte d'Appello di Brescia, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Bergamo (che non si era pronunciato in ordine alle modalità concrete di esercizio della responsabilità genitoriale), confermava l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori e disponeva il collocamento prevalente delle minori presso la madre alla quale assegnava la casa familiare, regolando conseguentemente i rapporti padre-figlie e pronunciando i provvedimenti di natura economica.

Avverso tale decisione il padre proponeva ricorso per Cassazione invocando la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 bis, 337 ter e ss. c.c., in particolare sostenendo la "...validità della scelta operata dal Tribunale che ... non aveva adottato nessun provvedimento circa il collocamento privilegiato delle figlie e l’assegnazione della casa familiare...".

La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso ha ricordato che "...in tema di assegnazione della casa familiare, l'art. 155-quater c.c., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, postulando, oltre alla permanenza del legame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, mentre non si pone anche a presidio dei rapporti affettivi ed economici che non involgano, in veste di genitori, entrambi i componenti del nucleo che coabitano la casa familiare ... (Cass. 18863/2011)".

Il principio è oggi confluito negli artt. 337 bis e ss. c.c. che, conseguentemente, regolano i rapporti tra le parti dopo la cessazione della convivenza more uxorio.

Pertanto, "...atteso che non è in discussione tra le parti l'affidamento condiviso delle minori e la sussistenza dell'interesse delle stesse a permanere presso la casa familiare ... va osservato che la censura concernente la statuizione di assegnazione della casa familiare e di collocazione prevalente propone un'errata e non condivisibile interpretazione ed applicazione dell'art. 337 ter c.c. ... . Invero, per realizzare la finalità di cui al comma 1 dell'art. 337 ter c.c., intesa a consentire il pieno esercizio della bigenitorialità, il legislatore affida al giudice ... il compito di adottare i provvedimenti necessari con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dei minori...".

Ancora, la Corte sottolinea che, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, quando si parla di affidamento ad entrambi i genitori, ci si riferisce all'affidamento condiviso cui consegue l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale "...e non al collocamento fisico (presenza) dei minori, sul quale il giudice si deve anche distintamente pronunciare, e che è disciplinato dal successivo periodo dell'art. 337 ter c.c....".

In tale quadro normativo viene considerata la possibilità di disporre l'assegnazione della casa ai figli, con rotazione dei genitori all'interno della stessa ai fini di adempiere agli obblighi di accudimento, a condizione che, già nella fase di merito venga

"...rappresentato in modo pertinente e concreto, come tale opzione - che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell'esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno - avrebbe potuto rispondere al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l'habitat e le consuetudini di vita, finalità al servizio della quale è prevista l'assegnazione della casa familiare...".

Nel caso di specie la domanda è stata ritenuta inammissibile "...per difetto di specificità ed apparente novità, in quanto non risulta tempestivamente proposta in fase di merito...".

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli