Sussiste la giurisdizione italiana per la nomina di Ads, non solo in via cautelare ma anche definitiva, ad una beneficiaria macedone residente in Italia

IL CASO. Il Tribunale di Belluno, richiesto di nominare in via di urgenza un amministratore di sostegno ad una cittadina macedone residente in territorio italiano, vi provvedeva nominando il figlio convivente.

Riteneva infatti il Giudice sussistente sia la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 44, 1° comma della l.n. 218/1995, a norma del quale “la giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli art. 3 e 9 anche quando si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell’incapace che si trovino in Italia”; sia l’applicabilità della legge italiana in forza dell’art. 43 della medesima legge, secondo il quale il Giudice Italiano può, in via d’urgenza, adottare  per la protezione della persona o dei beni dell’incapace, le misure previste dalla legge italiana stessa.

Quindi, in forza, del combinato disposto degli artt. 43 e 44 della l.n. 218/1995 e dell’art. 405, 4° comma del codice civile, il Tribunale di Belluno ha ritenuto sufficiente, ai fini della nomina in via provvisoria e urgente dell’ads, quale titolo per la giurisdizione e la legge applicabile la presenza del beneficiario sul territorio italiano, anche se questi, non è cittadino italiano.

LA DECISIONE. Il medesimo Tribunale nel riaffrontare la questione in sede di conferma della misura di protezione in via definitiva, è arrivato alla medesima conclusione con un’attenta e approfondita disamina delle questioni di diritto internazionale privato poste dal caso concreto.

Ha ritenuto infatti il Giudice che per il procedimento istitutivo dell’amministrazione di sostegno, sia che lo si consideri di giurisdizione volontaria, sia che lo si reputi di natura contenziosa, la giurisdizione italiana sussista, rispettivamente ai sensi dell’art. 9 o dell’art. 3 in quanto richiamati dall’art. 44 della l.n. 218/ 1995 che stabiliscono comunque quale criterio di collegamento la residenza in Italia, nel nostro caso, della persona destinataria della amministrazione di sostegno.

Con riferimento alla legge applicabile prosegue il Tribunale di Belluno, l’art. 43 della legge 218 del 1995 fa riferimento alla legge nazionale dell’incapace e quindi, nella fattispecie in esame, va presa in considerazione la legge della Repubblica di Macedonia, ma va verificato se la legge nazionale macedone accetti il rinvio o preveda il rinvio alla legge di un altro Stato. Sul punto la legge macedone di diritto internazionale privato sottopone la protezione degli adulti alla legge nazionale dell’interessato, ma, diversamente dalla nostra legge di diritto internazionale privato, al pari di altre recenti normative nazionali prevede una clausola di salvaguardia di portata generale che permette di piegare il funzionamento degli ordinari criteri di collegamento alle esigenze di prossimità in favore del collegamento più stretto.

Il Giudice di Belluno, con un’illuminata interpretazione, afferma che “poiché la vicinanza cui allude l’art. 3 della legge macedone di diritto internazionale privato non sembra essere esclusivamente di natura geografica deve ritenersi che l’intensità del collegamento possa essere valutata anche sotto il diverso profilo dell’interesse concreto della persona e in questa prospettiva che valorizza la ratio sostanziale delle misure di protezione degli adulti, oltre all’aspetto della presenza fisica su un determinato territorio appare evidente come la posizione personale dell’interessata residente in Italia presso il figlio il quale provvede alla sua assistenza confermi lo stretto legame della beneficiaria con l’ordinamento italiano” trovando conferma della correttezza di questa interpretazione anche negli obiettivi e principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone disabili cui pure la Macedonia ha aderito.

Concludendo, il Tribunale di Belluno ha pertanto confermato la nomina del figlio della beneficiaria cittadina macedone, ma residente in Italia anche a tempo indeterminato.
 

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