L’ads autorizzato dal GT assiste il beneficiario nella redazione del testamento pubblico: il provvedimento del GT è abnorme, il testamento è nullo, il notaio è sanzionato

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Dopo aver ricevuto la richiesta di registrazione di un testamento pubblico redatto nel 2018 avanti a due testimoni e all’amministratore di sostegno della testatrice, il Notaio veniva ritenuto responsabile dalla Commissione Amministrativa Regionale di disciplina della violazione dell’art. 28 Legge Notarile, la quale vieta di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge. La sanzione applicata (con una pecuniaria di € 8.000,00) veniva impugnata dal Notaio avanti la Corte d’Appello di Bari, la quale – con ordinanza del 28.12.2022 – confermava l’addebito disciplinare per avere il Notaio consentito la partecipazione dell’amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico, sia pure autorizzato dal Giudice Tutelare a sugellare le ultime volontà della beneficiaria allo stesso già espresse, con la conseguenza che la volontà della testatrice non era stata espressa autonomamente e liberamente. Nello specifico, l’ads aveva ottenuto l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a che la beneficiaria manifestasse le sue ultime volontà nella forma del testamento pubblico con la previsione dell’obbligo di assistenza al compimento dell’atto da parte del medesimo ads.

Il Notaio proponeva ricorso per Cassazione sulla base di sei motivi. Con il primo veniva lamentata la violazione dell’art. 603 c.c., non essendovi stata alcuna interferenza nella libera manifestazione della volontà testamentaria dovuta alla presenza dell’ads.

LA DECISIONE. Con sentenza n. 2548 depositata il 6.2.2026 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

La Suprema Corte ha anzitutto esaminato le prime due doglianze formulate dal ricorrente, aventi ad oggetto la violazione degli artt. 603 c.c. e dell’art. 54 R.D 1326/1914 (“I notari non possono rogare contratti, nei quali intervengano persone che non siano assistite od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabilito, affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentanti giuridicamente obbligarsi”). Partendo dal consolidato principio in base al quale il beneficiario di amministrazione conserva appieno la propria capacità di agire per tutti gli atti personalissimi, salvo il Giudice Tutelare (o il notaio rogante) impongano una specifica limitazione della capacità di testare o donare a tutela del beneficiario stesso, la Suprema Corte ripercorre in sintesi le caratteristiche proprie dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, quale strumento finalizzato a proteggere la persona e a modellarsi sulle peculiari esigenze della stessa. Conseguentemente, tutto ciò che il Giudice Tutelare non dispone sia affidato all’amministratore di sostegno, rimane nella completa diponibilità del beneficiario. Ciò vale anche per la capacità di testare (Cass. 12460/2018 e Cass. 13270/2022). Ne discende, da un lato, che la capacità di testare può essere limitata da un provvedimento del Giudice Tutelare solo alla presenza di comprovata compromissione delle condizioni psico-fisiche tale da condizionare la libera manifestazione della volontà testamentaria, dall’altro che “il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo”. Nel caso preso in esame il provvedimento autorizzativo del Giudice Tutelare non era idoneo né ad escludere la capacità di testare della beneficiaria, né ad imporre o a consentire al Notaio di far assistere l’ads all’atto, con violazione pertanto tanto dell’art. 603 c.c. che dell’art. 54 del regolamento per l’esecuzione della Legge Notarile. Al Notaio perciò era precluso per legge di far assistere l’ads al testamento pubblico della beneficiaria di cui lo stesso Notaio aveva personalmente constatato la permanenza

Circa il terzo motivo di cassazione, riguardante l’esclusione del rischio che il Notaio potesse incorrere nella violazione dell’obbligo di “prestare il proprio ministero ogni volta che ne è richiesto” (come previsto dall’art. 27 della Legge Notarile) sul presupposto che trovi applicazione la deroga prevista proprio dall’art. 54 già citato, che è però norma di un regolamento esecutivo, la Suprema Corte ha precisato che la deroga all’obbligo di prestare il proprio ministero trova fondamento in realtà nell’art. 28 della stessa legge notarile e nell’art. 603 c.c.

Altra questione esaminata dalla Suprema Corte, ricompresa nel quarto motivo, attiene alla violazione o falsa applicazione dell’art. 1, co.2, n.1, della Legge Notarile, secondo la quale ai notai è concessa anche la facoltà di “sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti”. Secondo il ricorrente il Notaio non aveva alcuna legittimazione ad impugnare per abnormità il provvedimento, così come erroneamente affermato dalla Corte d’Appello. Ebbene, la Cassazione precisa che “il notaio non era tenuto ad impugnare l'atto del giudice tutelare, perché questi non aveva il potere di autorizzare l'amministratore di sostegno ad assistere ad un atto personalissimo”, avrebbe però potuto chiedere chiarimenti ed eventualmente la revoca del decreto emesso dal GT.

Infine, rilevata l’inammissibilità del quinto motivo, la Cassazione ha esaminato il sesto ed ultimo motivo di doglianza, relativo alla dichiarata nullità assoluta del testamento ricevuto alla presenza dell’ads. È stato precisato che, nonostante la violazione dell’art. 54 del regolamento esecutivo della legge notarile non dia luogo a nullità, ciò che invece l’ha determinata è stata la violazione degli artt. 47 e 48 della Legge Notarile (all’atto notarile possono presenziare solo le parti e i due testimoni, salvo le deroghe espressamente previste dalla legge) e la violazione dell’art. 603 comma 2 c.c..

 

 

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