Per il Tribunale di Modena il vantaggio dei vaccini consiste nella protezione dalla malattia e dalle sue conseguenze

Con provvedimento del 19.12.2017, il Tribunale di Modena ha accolto la richiesta del padre di sottoporre la figlia alle vaccinazioni previste dal piano vaccinale della Regione Emilia Romagna nonostante il dissenso della madre, dopo aver demandato la questione ad una CTU ed aderendo in toto alle conclusioni del Consulente.


IL CASO: con ricorso ex art. 337 ter cc, il padre si rivolse al Tribunale per dirimere il contrasto insorto con la madre in merito alla sottoposizione o meno della figlia ai vaccini e per chiedere a tal fine l’autorizzazione. La madre si costituì in giudizio manifestando il proprio dissenso alle vaccinazioni perché “lesive del diritto della salute della figlia”. Il Tribunale decise di demandare la soluzione del conflitto ad una CTU, che indicasse e descrivesse i “probabili rischi connessi a ciascun vaccino e la loro frequenza statistica”, oltre che le eventuali “controindicazioni” alla sottoposizione alle vaccinazioni “tenuto conto dell’età, della condizione di salute e ambientale della minore”. All’esito delle indagini mediche effettuate sulla minore, il consulente tecnico ritenne “non lesive del diritto alla salute della figlia le ulteriori vaccinazioni, indicando l’insussistenza di controindicazioni alla somministrazione nei riguardi della minore, ritenendo che per ogni vaccinazione succitata il vantaggio consiste nella protezione della malattia e delle sue conseguenze”.

LA DECISIONE: con provvedimento del 19.12.2017, Il Tribunale di Modena, aderendo in toto alle conclusioni del Consulente e tenuto conto della normativa ratione temporis intervenuta (ossia del DL n. 73/2017), accolse il ricorso del padre autorizzandolo a sottoporre la figlia alle vaccinazioni. La decisione del Tribunale di Modena tratta un tema molto attuale come quello dei vaccini, che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Lorenzin sta generando ferventi dibattiti anche sul piano politico. Il provvedimento offre dunque degli spunti interessanti, non tanto sotto il profilo strettamente giuridico (dalle motivazioni emerge infatti come il Collegio si sia di fatto “limitato” ad aderire alle conclusioni del Consulente), quanto piuttosto: 1) per la scelta di disporre una CTU, nonostante le ragioni del dissenso materno fossero alquanto generiche e non provate; 2) per il principio espresso dal Consulente a conclusione della perizia.
Quanto al primo aspetto, è d’obbligo precisare che si tratta di una decisione precedente all’entrata in vigore del Decreto “Lorenzin”, che avrebbe probabilmente condotto il Collegio ad una decisione differente.

La recente normativa limita infatti i casi di omissione o differimento delle vaccinazioni obbligatorie “ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”.

Dal punto di vista processuale, ne consegue che, solo a fronte di dissensi puntualmente documentati da specifici rischi per la salute del figlio, il Giudice potrà disporre degli approfondimenti; in caso contrario, vige il principio dell’obbligatorietà della somministrazione vaccinale. In questo senso si veda anche la recente ordinanza del 9.1.2018 Tribunale di Milano, sez. IX civile.
Molto significativa è poi la “massima” fornita dal Consulente nelle proprie conclusioni,

secondo cui il “vantaggio” delle vaccinazioni “consiste nella protezione dalla malattia e dalle sue conseguenze”.

E’ un principio che può apparire prima facie banale ma che, in realtà, si basa sulle “correnti nozioni della peculiare scienza pratica”, come sottolineano i Giudici modenesi, e che nel caso di specie è il frutto di una valutazione medica completa ed esaustiva sulla minore.
Il Consulente non tace il fatto che i vaccini possano comportare anche “reazioni ed eventi che provochino danno irreparabile”, ma sottolinea che si tratta di un “danno estremamente raro ... da uno su diecimila a uno su un milione di dosi”. Sulla mera possibilità che le vaccinazioni obbligatorie provochino gravi danni alla salute dei minori si è già espressa anche la Suprema Corte in due pronunce dello scorso anno (Cass. civ., 18358/2017 e 24959/17).  
Si tratterebbe, insomma, di un bilancio rischi/benefici che depone a favore della sottoposizione ai vaccini e che, evidentemente, ha ispirato anche il nostro legislatore.

 

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli