La Corte Costituzionale sull’acquisto della cittadinanza: la persona straniera con disabilità deve essere esonerata dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Avverso il provvedimento del Prefetto con il quale veniva rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana (presentata ai sensi dell’art. 9 L. 91/1992) per mancanza di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che la ricorrente riconduceva ad un deficit cognitivo debitamente certificato, la cittadina straniera presentava impugnazione avanti al TAR dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma.

In base all’art. 9.1, infatti, la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della L.n. 91/92 è subordinata al possesso da parte dell’interessato di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1. Secondo l’autorità amministrativa adita la sussistenza della conoscenza della lingua italiana costituiva, quindi, elemento necessario per conseguire lo status di cittadino, rappresentando il livello di integrazione dello straniero nella società italiana.

Il TAR, con ordinanza del 30 maggio 2024, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9.1 della L.91/1992, rilevando come la doglianza relativa alla violazione di legge per illegittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente fosse decisiva ai fini della pronuncia sul ricorso.

Infatti, la preclusione dell’acquisto della cittadinanza anche a chi sia impossibilitato ad acquisire la conoscenza della lingua italiana per gravi disabilità e certificati deficit cognitivi si pone in contrasto con alcune norme della Costituzione: con l’art. 2 (perché verrebbe impedito alla persona con disabilità di ottenere un diritto fondamentale quale quello dello status di cittadino), con l’art.3 (perché si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento), 38 (perché impedirebbe il diritto all’assistenza sociale e il diritto all’educazione e alla formazione professionale per gli inabili), con l’art.10 (perché contrastante con l’art. 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità).

Nel giudizio di legittimità costituzionale interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale, il quale eccepiva l’inammissibilità delle questioni costituzionali sollevate perché la pronuncia richiesta avrebbe invaso la sfera riservata al legislatore e perché la rilevanza delle questioni sollevate sarebbe stata insufficientemente motivata.

Nel merito la difesa statale contestava l’assunto che l’acquisizione della cittadinanza italiana fosse riconducibile ad un diritto inviolabile dell’uomo e che quindi potesse sussistere una violazione dell’art. 2 della Costituzione. Eccepiva inoltre che non potesse dirsi sussistente una violazione dell’art. 3, garantendo l’ordinamento italiano specifici percorsi rivolti alle persone con disabilità per conseguire i titoli di studio, né dell’art. 38, essendo garantiti i diritti sociali riconosciuti agli inabili dalle modalità agevolative offerte dagli istituti certificatori. Inoltre, non sarebbe sussistita alcuna violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e conseguentemente dell’art. 10 della Costituzione.

LA DECISIONE. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 25 del 7 marzo 2025, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art.3 della Costituzione, con assorbimento delle ulteriori questioni, eccettuata quella sollevata in relazione all’art. 10 della Costituzione perché dichiarata inammissibile,

e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9.1 della Legge 91/1992 “nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”.

La Corte Costituzionale ha anzitutto rilevato come il requisito del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia previsto per le sole fattispecie di acquisto della cittadinanza per matrimonio (art.5 L.91) e per naturalizzazione (art.9 L.91) e debba essere provato mediante attestazione del possesso di un idoneo titolo di studio o di una certificazione rilasciata da un ente certificatore. Tale requisito risponde alla ratio di riscontrare nel richiedente un rilevante grado di integrazione nella comunità nazionale ed è escluso in due sole ipotesi per i cittadini di Stati non appartenente all’UE e per gli apolidi: qualora questi abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione o qualora siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tanto le norme che disciplinano tali ipotesi di esonero, quanto le norme che negli altri ordinamenti europei regolamentano i procedimenti di attribuzione della cittadinanza, contengono delle previsioni specifiche volte ad esonerare dal test linguistico quei soggetti che presentino gravi limitazioni cognitive o disabilità. Invece, l’art. 9.1 della Legge 91/1992, nell’imporre la verifica della padronanza della lingua italiana, non è associato a nessun’altra disposizione che ne restringa la portata soggettiva, con la previsione di un esonero per quelle persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana. Pertanto, proprio sotto tale profilo, la norma censurata

tratta, ingiustificatamente e irragionevolmente, in modo uguale situazioni diverse: detta, infatti, una disciplina uniforme – la prova del possesso della competenza linguistica – valida anche per persone che, in ragione della loro disabilità, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei richiedenti la cittadinanza.

In senso opposto, il principio di eguaglianza richiede, nella fattispecie in esame, che per tale specifica categoria di stranieri il riscontro dell’integrazione avvenga con requisiti commisurati, e quindi proporzionati, alle relative capacità e, dunque, esige una disciplina differenziata con dispensa dalla prova del requisito linguistico”.

La Corte Costituzionale, pertanto, ritenendo sussistere un vulnus al principio di eguaglianza formale con riferimento alle condizioni personali di disabilità, ha ritenuto che l’art. 9.1 della L.n. 91/92 sia costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in una situazione di oggettiva e documentata impossibilità a causa di una condizione di disabilità.

 

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