Il diritto del caregiver al trasferimento per assistere il familiare disabile

di avv. Cristina Arata 

IL CASO. Una figlia convivente con il padre gravemente disabile ricorreva ex artt. 700 e 409 c.p.c al Tribunale di Reggio Calabria perché venisse accertato il suo diritto al trasferimento dalla sede di Reggio Calabria a quella di Catania, richiesto al datore di lavoro ai sensi dell’art. 33 comma 5 l.n. 104/1992 per necessità di assistenza al genitore e più volte negato.

Il ricorso della lavoratrice veniva accolto con ordinanza non reclamata. Nel giudizio di merito il provvedimento cautelare veniva confermato, e il datore di lavoro condannato al risarcimento del danno per inattività forzata, dalla data del provvedimento cautelare alla sua esecuzione, pregiudizio che veniva parametrato in via equitativa ad un quarto della retribuzione dovuta.

La società convenuta (Poste Italiane) appellava la decisione di prime cure.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettava il gravame, rilevando che in giudizio era incontestata sia la condizione di disabilità del padre che la circostanza che la figlia gli fornisse assistenza, tanto che per tali motivi quest’ultima aveva già goduto di periodi di aspettativa.

Risultava poi provato documentalmente che vi erano posti vacanti nella sede di Catania: in un documento P.I. dichiarava di cercare risorse da inserire nei centri di recapito presenti in detto Comune.

Infine per il giudice del gravame, per la maturazione del diritto al trasferimento, rilevava la situazione occupazionale della sede ambita e non di quella di provenienza; in ogni caso il Comune di Reggio Calabria risultava coperto per il 91,5% e il trasferimento non avrebbe comportato lesione alle esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro.

Contro la sentenza d’appello P.I è ricorsa in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della l. n. 104/92 sotto vari profili: ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. in quanto al momento del ricorso della lavoratrice non vi erano posti vacanti nella sede di Catania e per aver il giudice di merito erroneamente ritenuto che oggetto del giudizio fosse il diritto al trasferimento e non i dinieghi opposti dal datore di lavoro (che non menzionavano le necessità di assistenza al genitore disabile); ed ex art 360 n. 3 c.p.c perché il diritto al trasferimento era stato affermato nonostante presupponesse che la sede di provenienza non versasse in condizione di carenza di organico, come invece nel caso concreto.

LA DECISIONE. Con Ordinanza 20 luglio 2023 n. 21627 la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso per inammissibilità dei motivi, in quanto:

  • la valutazione della domanda attorea (come l’interpretazione delle prove) è attività riservata ai giudici di merito (cfr SU n. 3041/2007) che, al di là delle espressioni utilizzate, devono cogliere il contenuto sostanziale della domanda desumendola dalla situazione dedotta e dallo scopo pratico perseguito in sede giudiziaria; correttamente nel caso de quo i giudici hanno interpretato la domanda come avente ad oggetto il diritto al trasferimento ex art. 33 l.n. 104/92 presso la sede di lavoro più vicina, prestando la ricorrente assistenza al padre, e non come impugnazione para amministrativa di dinieghi datoriali;
  • il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere non è assoluto e illimitato, e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto.  

Nel procedere al bilanciamento la norma deve, tuttavia, essere interpretata nel senso che il diritto al trasferimento può essere esercitato non solo al momento dell’assunzione ma anche nel corso del rapporto di lavoro, e ciò tenuto conto della funzione solidaristica della disciplina e delle esigenze e garanzie di tutela delle persone con disabilità, stabilite non solo dalla Costituzione Italiana ma anche dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata dall’Italia nel 2009.

Nel caso in esame il bilanciamento è stato correttamente operato, non avendo da un lato il datore di lavoro provato un’effettiva lesione di esigenze aziendali ed essendo dall’altro presenti posti di lavoro vacanti nella sede ambita, mentre risulta irrilevante che l’accertamento di tale vacanza sia avvenuto successivamente al deposito del ricorso.

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