Diritto dell’erede all’accesso agli account del defunto

di Avv. Alessandra Buzzavo

Con l’ordinanza della Sezione I° del Tribunale di Venezia del 4 giugno 2025 è stato affrontato il tema sempre più attuale del diritto degli eredi all’accesso agli account del defunto.

IL CASO. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Tizio, erede universale di Caio giusto testamento olografo, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla resistente Alfa s.r.l. di conservare tutti i dati relativi agli account del de cuius e di fornirgli assistenza nel recupero degli stessi a mezzo della procedura di “trasferimento dati” finalizzata a consentire l’acquisizione delle credenziali di accesso agli ID del defunto.

Il ricorrente ha dedotto sia la sussistenza del fumus boni iuris sotto il profilo della legittimazione dell’erede ad esercitare il diritto di accesso ai dati personali del de cuius in ragione dell’art. 2-terdecies D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy) in quanto “portatore di un interesse proprio” e “di un interesse alla tutela morale” del de cuius medesimo; sia la sussistenza del periculum in mora consistente nel concreto ed imminente rischio di automatica distruzione, da parte del sistema, dell’account iCloud inattivo, con gravissimo ed insanabile danno. Tizio in particolare ha fondato la propria richiesta sul diritto di difesa rispetto ai molteplici creditori del de cuius, le cui pretese potevano essere contestate disponendo dei dati contenuti nei devices indicati; inoltre sulla perdita di fotografie, contatti, scritti e corrispondenza del de cuius, molto utili per la dotazione patrimoniale della costituenda Fondazione in nome del defunto.

Il Tribunale in prima istanza ha rigettato la richiesta, motivando che il de cuius, nell’attivazione del servizio on-line oggetto della domanda di Tizio, aveva accettato le condizioni generali di contratto tra le quali la clausola che esclude, in caso di decesso del titolare, la possibilità del trasferimento mortis causa dell’account o dei diritti sui suoi contenuti con conseguente chiusura dell’account ed eliminazione dei suoi contenuti.

Tizio ha tempestivamente reclamato l’ordinanza di rigetto del Tribunale.

L’ORDINANZA. Il Collegio investito del reclamo lo ha ritenuto fondato.

Anzitutto il Tribunale ha richiamato il Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, il cui Considerando 27 demanda agli Stati membri la possibilità di introdurre norme sul trattamento dei dati personali delle persone decedute.

Ed il legislatore italiano, con il D.Lgs. n. 101 del 2018 (per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al citato regolamento), ha modificato il c.d. codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003) con l'aggiunta (per quanto qui interessa) dell'art. 2-terdecies, specificamente dedicato ai temi della tutela post mortem dei dati personali.

Al comma 1, tale articolo stabilisce che "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento accesso, rettifica e cancellazione, limitazione di trattamento, opposizione e portabilità, n.d.r. riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione". La regola generale prevista dal nostro ordinamento è dunque quella della sopravvivenza o "persistenza" dei diritti di contenuto digitale dell'interessato oltre la vita dello stesso e della possibilità del loro successivo esercizio da parte di determinati soggetti legittimati (vi è dubbio se mortis causa o iure proprio, non avendo il legislatore chiarito, appunto, la natura della vicenda acquisitiva).

Il secondo comma del citato art. 2-terdecies introduce un duplice limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell'interessato, a presidio della sua dignità e del suo diritto all'autodeterminazione, lasciando quindi a costui la scelta se consentire agli eredi ed ai superstiti legittimati la facoltà di accedere ai propri dati personali (ed esercitare tutti o parte dei diritti connessi), oppure di sottrarre loro l'accesso a tali informazioni: "L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata". Al fine di salvaguardare la consapevolezza della scelta, il terzo comma prevede pregnanti requisiti di sostanza e di forma per tale manifestazione di volontà, aggiungendo che "La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata", precisando che "il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma". Infine, mentre il quarto comma dispone che la volontà espressa dall' interessato è sempre suscettibile di revoca o modifica, il quinto comma della norma in esame, in un'evidente ottica di bilanciamento con gli interessi dei terzi superstiti, precisa che il divieto in oggetto "non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi".

Sul disposto di tale ultimo comma, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il Giudice, rispetto alla richiesta di un soggetto di acquisire i dati richiesti per l’esercizio del diritto di difesa, deve valutarne la sussistenza in termini di astrattezza, non avendo un potere/dovere di provvedere ad una valutazione preventiva in ordine alla fondatezza dell’azione che il richiedente intende intraprendere.

Alla luce dei suindicati principi, il Tribunale del reclamo ha evidenziato che il ricorrente Tizio aveva provato, a mezzo della documentazione dimessa, l’esistenza di numerosi creditori del defunto. Era pertanto da escludere la pretestuosità dell’iniziativa processuale dell’erede in quanto volta ragionevolmente a consentire allo stesso di ottenere, mediante l'accesso ai dati del defunto, la chance di reperire ogni elemento che potrà essergli utile a tutela dei propri diritti, a fronte di una pretesa creditoria milionaria di cui Tizio afferma di essere completamente ignaro, non apparendo inverosimile che all'interno dei propri dispositivi elettronici il de cuius avesse conservato documentazione inerente ai rapporti con le società di cui era titolare e che ora si dichiarano creditrici di ingenti somme.

Inoltre, la società convenuta non aveva offerto alcuna prova che il defunto avesse espressamente vietato l’esercizio dopo la sua morte dei diritti connessi alla gestione dei suoi dati personali: la mera adesione alle condizioni generali, in difetto di approvazione specifica delle clausole predisposte unilateralmente dal gestore, non poteva considerarsi ostativa alla richiesta dell’erede Tizio, in quanto non munita dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa.

Il Tribunale di Venezia, nell’accogliere il reclamo, ha altresì valorizzato l’interesse morale del reclamante Tizio allorché, in ragione della fraterna amicizia con il defunto, auspicava di acquisire fotografie, scritti, ecc. da conferire nel patrimonio della costituenda fondazione volta al rafforzamento della memoria dell’amico.

In ragione di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto sussistere il fumus boni iuris.

Sotto il profilo del periculum in mora il Collegio ha osservato che è dato di comune esperienza che, dopo un periodo dalla morte, i dati contenuti negli account sono esposti al rischio di automatica cancellazione, ciò che impedirebbe - senza rimedio - l’esercizio dei diritti (sia di difesa che di interesse morale) riconosciuti in capo all’erede Tizio.

Il reclamo è stato quindi accolto con ordine alla società Alfa s.r.l. di conservare di tutti i dati relativi agli account del defunto e di prestare assistenza a Tizio, intraprendendo ogni azione necessaria per il recupero dei dati presenti nei dispositivi appartenuti al de cuius, nonché di quelli eventualmente archiviati su iCloud, anche mediante consegna delle credenziali di accesso all'ID A. e al profilo iCloud.

 

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