Va affidata ai Servizi Sociali la figlia minore quando un genitore impedisce l’accesso all’altra figura genitoriale

di Avv. Barbara Carnio

Il Tribunale di Matera con la sentenza n. 150 del 02.03.2026 ha confermato l’affidamento ai Servizi Sociali (già disposto in via provvisoria con ordinanza del 20.05.2025) di una ragazza di 15 anni perché nel corso del giudizio (iniziato nel 2018) è emerso in modo evidente che il comportamento della madre era improntato ad escludere il padre dalla vita della figlia.

La mamma già nel 2021 era, peraltro, stata sanzionata dal Presidente del Tribunale ex art. 709 ter c.p.c. con condanna al pagamento di una sanzione di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende e con ordine di rispettare la regolamentazione delle visite già stabilita per condotta “violativa del diritto della minore alla bigenitorialità nonché pericolosa per la sua crescita equilibrata (avendo la bambina sviluppato, su evidente condizionamento della madre, comportamenti innaturali e di natura fobica)”. Tale provvedimento, tuttavia, non sortiva alcun effetto.

Dalla CTU è emerso che la madre, pur soddisfacendo i criteri minimi relativi alle capacità genitoriali (funzione di cura e protezione, funzione affettiva e funzione organizzativa scolastica, culturale e sociale), risulta incapace sia “di supportare la figlia verso l’accesso all’altro genitore”, sia “di comprendere le dinamiche e le conseguenze di una relazione parentale disfunzionale”. Tale atteggiamento materno ha impedito al papà di esserci per la figlia, vanificando qualsiasi suo tentativo di dialogo e vicinanza affettiva con la stessa e creando nella minore un conflitto di lealtà “che le impedisce di guardare con obiettività al legame con l’altra figura genitoriale, tenuto conto che la sua volontà, nel corso del tempo, non è stata libera di formarsi e soprattutto non è stata scevra da condizionamenti esterni”.

Significativo anche il comportamento oppositivo assunto dalla mamma con gli operatori dei Servizi Sociali e del Consultorio “tutti ampiamente criticati per incompetenza in quanto alleati manifesti o inconsapevoli dell’ex marito e quindi di parte”.

La conferma dell’affidamento ai Servizi Sociali è stata disposta dalla pronuncia in oggetto considerando “il fallimento di tutti gli interventi posti in essere nel corso del giudizio e della persistente situazione di stallo, che vede la minore permanere nell’indisponibilità di una ripresa dei rapporti con il padre” per cui per il Tribunale qualsiasi forma di affidamento diversa dall’affidamento ai Servizi Sociali non sarebbe coerente con l’interesse della minore. Ciò anche perché non sarebbe praticabile né l’affido condiviso (per l’elevata conflittualità tra i genitori e per il comportamento assunto della madre sia nei confronti dell’ex marito che in relazione ai rapporti padre-figlia), né l’affido esclusivo alla madre (che pregiudicherebbe ulteriormente il diritto della minore alla bigenitorialità), né l’affido esclusivo al padre (perché la figlia lo rifiuta).

Il Tribunale chiede che il Servizio affidatario continui a svolgere “una costante opera di monitoraggio e vigilanza sulla situazione familiare e sostenga le funzioni genitoriali, convocando i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell’interesse della minore e, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto, assumendo le decisioni relative all’istruzione, all’educazione e alla salute della minore”.

Per le scelte relative alla frequentazione di istituti privati parificati o meno, corsi di recupero e lezioni private, corsi di lingue, iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti; attività educative/ricreative diverse; viaggi studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; vaccinazioni facoltative; cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private; cure termali e fisioterapiche prescritte da privati; trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, nonché relativamente alla richiesta di documenti validi per l’espatrio e di permesso di soggiorno, il Tribunale ha previsto che “l’ente affidatario, valutato l’interesse della minore, convocherà i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell’interesse della stessa. In caso di accordo, ciascun genitore potrà provvedere al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l’ente segnalerà la situazione all’autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all’interesse della minore”.

Il Tribunale nell’occasione ha confermato anche il collocamento della figlia presso la madre (che, come detto, soddisfa i criteri minimi relativi alle capacità genitoriali) e perché un collocamento presso il padre, totalmente rifiutato dalla figlia, la esporrebbe ad un trauma eccessivo. Tuttavia il Servizio Sociale affidatario potrà “valutare la possibilità di inserire la ragazza presso un’idonea struttura in regime di semiresidenzialità, se tale soluzione dovesse apparire la più rispondente all’interesse della minore e se sia funzionale al recupero del rapporto con il padre”.

Ha poi condiviso le conclusioni della curatrice speciale della minore ritenendo non di poter costringere la ragazza a frequentare il padre, ma “essendo le ragioni del rifiuto legate ad un conflitto di lealtà con la madre e non ad una condotta del padre” ha disposto che la minore “segua un percorso psicologico presso il competente Consultorio, i cui operatori dovranno mettersi in contatto con i Servizi Sociali del Comune di P. per un proficuo scambio di informazioni così che, avendo chiara la situazione familiare nella sua completezza, possano fornire alla minore i giusti strumenti per riavvicinarsi al padre”. All’esito potrà essere ipotizzato un “calendario di frequentazione protetta, sempre che lo stesso non appaio in conflitto con l’interesse della minore”.

Il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di Euro 375,00 a titolo di mantenimento ordinario e concorrendo al 70% delle spese straordinarie. L’assegno unico sarà percepito integralmente dalla mamma in ragione dei tempi di permanenza pressoché esclusivi della minore presso di lei.

Infine il Tribunale ha ammonito la madre “a tenere una condotta maggiormente comunicativa e collaborante con il ricorrente e con tutti gli operatori incaricati”; l’ha condannata al pagamento di una sanzione di € 2.500,00 da versarsi alla Cassa delle ammende e ad un risarcimento dei danni (quantificato in Euro 5.000,00) in favore della figlia per averla “di fatto privata da anni della figura genitoriale paterna”: tale somma dovrà essere versata su un conto intestato alla minore (che dovrà aprire la Curatrice speciale), vincolato sino al raggiungimento della maggiore della stessa.

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