Il Tribunale di Venezia applica la riforma “Cartabia” e adotta i provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis. 15 c.p.c.

di avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Con ricorso per separazione depositato innanzi al Tribunale di Venezia in data 4.08.2023, Tizia, tra l’altro, chiedeva in via indifferibile ed urgente l’assegnazione della casa coniugale per viverci con i due figli minori Mevio e Sempronio.

A sostegno della domanda deduceva e documentava (depositando, in particolare, le denunce sporte nei confronti del marito Caio in data 6 e 13 luglio 2023, un verbale di Pronto Soccorso di data 2.03.2023, un verbale redatto dai Carabinieri in data 10.07.2023, nonché schermate di messaggi) numerose condotte pregiudizievoli tenute dal marito nei confronti suoi e dei figli, che consistevano in maltrattamenti sia psicologici che fisici, impedimenti nei contatti telefonici madre-figli, trascuratezza del padre nel gestire il figlio Mevio durante l’assenza della madre.

Il Tribunale di Venezia, con provvedimento emesso il giorno successivo al deposito del ricorso, preso atto di quanto allegato e documentato da Tizia e ritenuto che, effettivamente, “la convivenza del nucleo familiare all’interno della stessa abitazione risult[asse] altamente pregiudizievole” per la prole minorenne, “al fine di salvaguardare il diritto [di quest’ultima] a vivere seren[a] nel proprio ambiente domestico”, visto l’art. 473-bis. 15 c.p.c., assegnava in via provvisoria ed urgente la casa coniugale alla ricorrente.

Contestualmente, il Giudice veneziano fissava per la conferma, modifica o revoca del predetto provvedimento l’udienza del 22.08.2023 ore 12,30, assegnando a Tizia termine perentorio per la notifica al resistente del ricorso e del decreto sino all’11.08.2023, ed onerando i Carabinieri di provvedere alla notifica a mani del provvedimento a Caio entro l’11.08.2023.

LA DECISIONE. All’esito dell’udienza del 22.08.2023, il Tribunale di Venezia, con provvedimento di pari data, accertata la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 473-bis. 15 c.p.c. (integrati, in particolare, dalla elevata conflittualità delle parti), ha ritenuto opportuno “anticipare fin d’ora i provvedimenti propriamente ‘separatizi’, reputati indifferibili nell’interesse della prole”.

Il Giudice veneziano si è, quindi, espresso in merito all’affidamento e al mantenimento dei due figli minori, nonché circa l’assegnazione della casa coniugale.

Con riferimento all’affidamento di Mevio e Sempronio, ai fini della valutazione della genitorialità paterna, il Tribunale ha tenuto conto delle “attuali difficoltà [di Mevio] nei rapporti col padre …, culminate quando il ragazzo – assente la madre – si era chiuso in camera dall’internoe il padre per superare l’empasse aveva chiamato i carabinieri, dando evidente prova di scarsa capacità di ascolto e nella relazione col minore”, del fatto che “non emerge una contribuzione paterna al mantenimento di [Mevio]”, del fatto che “il padre, avendo unilateralmente deciso di tenere [Sempronio] in Senegal separato da madre e fratelli, riveli scarsa sensibilità per la salvaguardia delle relazioni socio-familiari del bambino, notoriamente essenziali per qualunque essere umano, specie in tenera età”, del fatto che “il resistente non risulta avere coinvolto la madre dei ragazzi nelle scelte che li riguardano, dimostrando una concezione dominicale e paternalistica della genitorialità, strutturalmente e funzionalmente incompatibile con il suo esercizio condiviso posto come regola dal Legislatore (artt. 315 ss. c.c.) e costituente il principio del diritto dei figli alla c.d. bigenitorialità”. Ha, quindi, ritenuto che tali circostanze fossero “indici – già sulla base della sommaria delibazione propria della presente fase – di scarsa idoneità genitoriale paterna”.

Per contro, nel valutare la figura genitoriale materna, il Tribunale ha rilevato che Tizia “ha dimostrato di essere sufficientemente in grado di prendersi cura di [Mevio], nonostante i sacrifici connessi al necessario svolgimento di attività lavorativa, portandolo agli accertamenti suggeriti dalle insegnanti presso la Ulss 3 o facendogli frequentare il doposcuola”.

Il Giudice, nel confermare quanto già evidenziato nel precedente provvedimento reso inaudita altera parte il 5 agosto 2023, ha ribadito la necessità di assicurare ai figli un “sereno ambiente domestico e un sicuro habitat familiare”.

A tal fine, ha, pertanto, disposto l’affidamento esclusivo di Mevio e Sempronio alla madre, “che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per salute ed istruzione dei minori”, in quanto “maggiormente idonea sul piano genitoriale e da sempre prevalente riferimento per la cura dei figli, oltre che dotata di attività lavorativa che non li lascia soli in casa se non per tempi limitati e – a differenza del padre – mai in orario notturno”; ha collocato i figli stessi in via prevalente presso la madre, alla quale è stata, conseguentemente, confermata l’assegnazione della casa coniugale; ha, infine, disposto che il padre veda i figli, “in via provvisoria e fino a nuovo ordine dell’Autorità, in spazio neutro presso i servizi sociali del Comune di residenza che riferiranno sull’andamento degli incontri entro 10 gg. prima della prossima udienza che sarà fissata per l’ulteriore trattazione”.

Con riferimento, invece, al mantenimento dei minori, il Tribunale di Venezia ha posto a carico di Caio l’obbligo di versare mensilmente a Tizia la somma di € 500,00 – pari ad € 250,00 a figlio – oltre ISTAT su base annua, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.

Da ultimo, il Giudice ha confermato l’udienza già fissata per l’ulteriore trattazione, davanti al Giudice tabellarmente designato.

 

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