Alta conflittualità o prevaricazione tra genitori: distinguo necessario per l’affidamento dei figli ai servizi sociali

di avv. Valentina Alberioli

IL CASO. Con ricorso promosso innanzi al Tribunale di Roma, Tizia aveva chiesto l’affidamento esclusivo delle figlie Caia e Sempronia e incontri protetti con il padre Mevio, avendo quest’ultimo “serbato sin dalla gravidanza della prima figlia un contegno violento e prevaricatore nei confronti dell’istante, esitato in violenze fisiche e verbali, umiliazioni, offese, prevaricazione e soggezione economica, avendo egli, di professione poliziotto, il controllo di tutte le risorse economiche della famiglia, incluse quelle derivanti dal lavoro della ricorrente, agente di commercio, e dagli affitti degli immobili intestati alle figlie e alla ricorrente medesima la quale a febbraio 2021 si era allontanata dalla casa familiare unitamente alle minori al fine di fuggire alle violenze del compagno, perpetrate anche davanti alle bambine, e si era rivolta ad un centro antiviolenza”.

Mevio, nel costituirsi in giudizio, aveva contestato i comportamenti ascrittigli, e rappresentato come non vedesse più da circa otto mesi le figlie per decisione unilaterale dell’ex compagna la quale, per parte sua, non aveva coltivato due procedimenti per ordine di protezione, né sporto alcuna denuncia.

Con decreto in data 3.10.2021 il Collegio, alla luce del mancato deposito, da parte del Servizio Sociale incaricato, della relazione in merito alle competenze genitoriali di Tizia e Mevio ed alle condizioni psico-fisiche delle minori, aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio.

Aveva, inoltre, disposto, in via provvisoria, il collocamento delle minori presso l’abitazione della madre, con possibilità per il padre di vederle e tenerle con sé con cadenza settimanale “in uno spazio neutro e sotto la supervisione di operatori specializzati”, e a tal fine aveva incaricato il Servizio Sociale territorialmente competente di “prendere con urgenza e sollecitudine in carico il caso al fine di organizzare e supervisionare tali incontri nonché allo scopo di guidare i genitori alla graduale liberalizzazione degli stessi in raccordo e d’intesa con il ctu nominato … unitamente al quale il Servizio dovrà elaborare un progetto di intervento e sostegno”.

Il CTU, all’esito degli accertamenti effettuati, aveva ritenuto che “la migliore soluzione atta a garantire il benessere delle bambine [fosse] quella di:

- Considerata l’alta conflittualità tra le parti, procedere all’affidamento delle minori al Servizio Sociale che - in quanto neutrale - sia garante degli interessi delle stesse in attesa che i genitori acquisiscano una migliore capacità comunicativa e relazionale nell’interesse delle figlie.

- È opportuno che allo stato il collocamento rimanga presso la genitrice, sempre che questa dimostri un comportamento attivo, presente e sollecito – oltre la formalità – atto a garantire la funzione triadica, ovvero la possibilità per il padre di ‘accedere’ telematicamente e di persona alle figlie secondo i tempi stabiliti dal Tribunale e dal Servizio Sociale. Si richiama anche il padre ad un comportamento sollecito e responsivo, che non sia polemico e d’intralcio agli incontri che saranno previsti.

- Per quanto riguarda la frequentazione tra padre e minori, si ritiene che questa debba essere attualmente vigilata per permettere la creazione di un legame adeguato e di modalità relazionali funzionali. Gli incontri padre/figlie potranno essere liberalizzati e transitare per una fase di educativa domiciliare quando ci sarà prova dell’effettivo conseguimento di modalità relazionali congrue”.

Con particolare riferimento a tali incontri, il CTU aveva previsto che “nell’ambito degli incontri assistiti dovranno essere inseriti gradualmente i parenti del ramo paterno. Recuperato il rapporto padre / minori (con prova dell’effettiva risoluzione delle problematiche preesistenti), potranno essere previsti con gradualità crescente incontri domiciliari padre / figlie, che saranno assistiti per parte del tempo da un operatore SISMIF. Tale servizio, come da intese con l’AS, sarà attivato sia presso l’abitazione paterna che presso quella materna (in rapporto di 1/4) … All’esito di tale percorso saranno previsti incontri liberi con le modalità che saranno suggerite dal SS. Tale percorso avrà una durata presumibilmente di almeno10-12 mesi. Tuttavia la durata del percorso è strettamente legata alla risposta delle singole parti e quindi all’andamento del percorso di recupero”.

Nel rispondere, poi, al quesito in ordine agli “interventi di sostegno … necessari”, il Consulente del Tribunale aveva “suggerito” (rectius: imposto, visto il verbo utilizzato) che “i signori dovranno eseguire un percorso di sostegno alla genitorialità particolarmente centrato sulla capacità comunicativa e sulla funzione triadica, anche e specialmente in riferimento alle necessità per le successive tappe evolutive delle minori”, al contempo fornendo indicazioni sulle modalità dell’intervento del Centro “Alfa” individuato a tal uopo dalle parti: “il Centro organizzerà tale percorso genitoriale in forma individuale o di coppia, a seconda delle disponibilità dei due genitori e del vissuto emotivo degli stessi. Il Centro dovrà coordinarsi con il SS (quest’ultimo si è già detto disponibile in tal senso) e relazionare sull’andamento delle capacità comunicative e decisionali dei genitori”.

Non solo: il CTU aveva, altresì, ritenuto che “sarebbe [stato] ottimale” che Mevio “intraprendesse un percorso di psicoterapia individuale, per il rafforzamento delle proprie aree di debolezza e come aiuto nella relazione con le minori” e che Tizia “continua[sse] … tale percorso già intrapreso autonomamente.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Roma, con decreto del 5 aprile 2022, facendo proprie le articolate conclusioni contenute nella consulenza tecnica d’ufficio e pur confermando il collocamento di Caia e Sempronia presso l’abitazione della madre, ha affidato le minori al Servizio Sociale, attribuendo a quest’ultimo la competenza in ordine alle “decisioni di maggior importanza afferenti l’educazione, l’istruzione e la salute delle minori”, e ai genitori “l’esercizio della responsabilità genitoriale … limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l’organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore”.

Il Tribunale ha, poi, stabilito che “il padre potrà vedere e tenere con sé [Caia] e [Sempronia] con la cadenza stabilita dal Servizio affidatario e in modalità vigilata sì da consentire la creazione di un legame e di modalità relazionali padre-figlie adeguate, con la precisazione che il Servizio medesimo ha il compito di avviare e guidare i genitori verso la progressiva ‘liberalizzazione’ secondo le modalità e il calendario che verranno all’uopo indicate e avrà cura di attivare il servizio SISMIF”.  

Il Tribunale ha quindi rivolto ad entrambe le parti un duplice “invito”:

a)ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso un centro o un professionista scelto di comune accordo” (dando atto che durante la consulenza tecnica d’ufficio Tizia e Mevio avevano concordato la scelta del Centro “Alfa”);

b) a Tizia di “proseguire il percorso di psicoterapia intrapreso” ed a Mevio di “intraprendere un percorso di psicoterapia presso un centro o un professionista di fiducia”.

Al Servizio Sociale il compito di “vigilare sull’attuazione e sull’osservanza del presente decreto, incluso l’avvio dei percorsi sopra indicati, e di segnalare immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per le minori che richiedono il sollecito intervento dell’autorità giudiziaria”.

***

Il provvedimento in esame fa emergere, ancora una volta, le tante e delicate problematiche sottese al (talvolta eccessivo e/o infondato) ricorso da parte dei giudici all’istituto dell’affidamento ai servizi sociali.

È anzitutto sempre doveroso verificare in concreto se sussista una “alta conflittualità tra le parti”, e non già, invece, situazioni ben più complesse di violenza e prevaricazione poste in essere da un genitore nei confronti dell’altro (la conflittualità presuppone una bidirezionalità: cfr., ad es., https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/famiglie/genitori-troppo-litigiosi--i-figli-sono-affidati-al-comune/)

In caso di violenza e/o prevaricazione, l’affidamento delle minori ai servizi sociali (in luogo dell’affidamento esclusivo al genitore vittima di violenza) potrebbe assumere il significato di una vittimizzazione secondaria, lesiva, tra l’altro, dei principi contenuti nella Convenzione di Istanbul e nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo (in particolare, sub art. 8), oltre che elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es. Cass. Civ. SS.UU. n. 35110/2021).

Né si rinviene nel decreto del Tribunale di Roma la previsione di un termine di durata dell’affidamento, e ciò in violazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “tali provvedimenti temporanei ed urgenti, se protratti a tempo indeterminato e senza che sia fissato un termine, violano l’art. 8 CEDU sul rispetto della vita privata e familiare da parte dello Stato contraente che abbia una legislazione che permetta che questo tipo di provvedimenti possano essere indeterminati” (cfr., ex plurimis, decreto del Tribunale di Cosenza n. 5786/2020: https://www.avvocatipersonefamiglie.it/notizie/affidamento-ai-servizi-sociali/affidamento-ai-servizi-problematiche-presupposti-e-necessit/).

Perplessità emergono, inoltre, dall’“invito” (rectius: prescrizione, visto il tenore letterale della previsione) rivolto dal Tribunale alle parti di intraprendere un “percorso di sostegno alla genitorialità” ed un “percorso di psicoterapia”.

La giurisprudenza, sul tema, ha stabilito che “in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con l'art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. Conseguentemente, la valutazione circa l'opportunità o meno di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità è rimessa esclusivamente in capo ai genitori e non può essere imposta giudizialmente” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 18222/2019).

Merita, infine, un cenno la problematica afferente la possibile sovrapposizione tra le (non sempre ben definite) competenze, da un lato, del Servizio Sociale affidatario e, dall’altro, dei genitori, con conseguente rischio – invero frequente nella prassi – di paralisi decisionale, a danno delle quotidiane, e talvolta urgenti, necessità dei figli minori coinvolti.

Alla luce di tali problematiche, l’auspicio di chi scrive è che l’affidamento ai Servizi Sociali divenga, effettivamente, un’ipotesi residuale, cui ricorrere solo in caso di comprovata contrarietà delle altre tipologie di affidamento (condiviso, esclusivo, super-esclusivo, …) al best interest of the child.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli