Affido esclusivo, affido super esclusivo, decadenza dalla responsabilità genitoriale: la Cassazione chiarisce i diversi presupposti e le diverse conseguenze

di Avv. Monica Mocellin

Con sentenza n. 24876 del 9 settembre 2025, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un padre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze - confermando la decisione del Tribunale di Firenze - aveva disposto l’affido super esclusivo della figlia minore alla madre.

I giudici del merito avevano ritenuto che la condotta paterna - caratterizzata da assenza prolungata, scarsa comunicazione e distanza fisica - giustificasse la deroga al principio di bigenitorialità.

Il padre ricorreva in Cassazione lamentando che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la prova documentale e la CTU che evidenziava la condotta ostruzionistica della madre e la manipolazione psicologica della minore. Da qui era derivata un’errata applicazione dell’art. 337 quater c.c..

Inoltre, il padre lamentava che non vi era stato un adeguato accertamento comparativo tra le condotte dei genitori, né erano stati considerati i comportamenti disfunzionali e ostativi della madre accertati in sede di CTU, per cui l’affido esclusivo era fondato, a suo dire, solo sul rifiuto della minore a incontrare il padre, senza verificarne le cause (attribuite in parte alla madre).

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, censura la decisione di merito per violazione dei criteri di cui agli artt. 337-ter e quater c.c., ritenendo che la mera conflittualità o la distanza fisica non bastino per escludere la bigenitorialità.

Gli Ermellini affrontano in modo sistematico la disciplina dell’affidamento - condiviso, esclusivo e “super esclusivo” - cogliendo l’occasione per esaminare altresì i diversi presupposti per una pronuncia di affido super esclusivo piuttosto che di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Ricordano gli Ermellini che l’affido condiviso di cui all’art. 337-ter c.c. costituisce la regola, espressione del diritto fondamentale del minore alla bigenitorialità, mentre l’affido esclusivo di cui all’art. 337-quater c.c., costituisce un’eccezione ammessa solo se l’affido condiviso è contrario all’interesse del minore, e deve fondarsi su un accertamento oggettivo e rigoroso.

L’affido super esclusivo non è stato previsto dal legislatore ma è di creazione giurisprudenziale e, a differenza dell’ipotesi di affido esclusivo, esclude il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggior interesse per i figli “salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del giudice…”. Esso può essere disposto solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore non affidatario da accertare in modo circostanziato e causale. Esso, pertanto, è ammissibile solo se siano accertate condotte gravemente pregiudizievoli del genitore non affidatario, causalmente rilevanti rispetto al pregiudizio del minore.

Nel caso in esame la Corte d’Appello aveva omesso di accertare tali condotte, fondando la decisione solo sul rifiuto della minore ad incontrare il padre e sulla conflittualità genitoriale, senza indagarne le cause (riconducibili, secondo la CTU, anche al comportamento materno).

Secondo la Corte “L’affidamento non condiviso del minore costituisce eccezione alla regola dell’art. 337-ter c.c. e richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all’interesse del minore. L’‘affido super esclusivo’, che esclude il genitore non affidatario anche dalle decisioni di maggior interesse, è misura fortemente limitativa della responsabilità genitoriale, ammissibile solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli, causalmente rilevanti e rigorosamente provate…inquadrabile nel sistema delle misure conformative ed ablative dagli articoli 330 e 333 c.c….”

La sentenza in esame riafferma la centralità del principio di bigenitorialità come diritto inviolabile del minore, e riconduce l’affido super esclusivo nell’alveo delle misure ablative e limitative della responsabilità genitoriale (artt. 330–333 c.c.) subordinando tale misura, di applicazione davvero residuale, a un rigoroso accertamento probatorio e a un quid pluris di gravità nella condotta del genitore escluso.

La rilevanza della sentenza è evidente ma rimane labile e sfuggente il confine, il rapporto, tra affido super esclusivo e decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La questione non è di poco momento se si considera, per fare qualche esempio, che nel primo caso il provvedimento giudiziale ben potrebbe lasciare la possibilità al genitore non affidatario di intervenire su alcune materie di preminente interesse del minore, mentre per il genitore decaduto questo non è possibile.

O ancora, l’affidamento super esclusivo incide sull’esercizio della responsabilità genitoriale operando limitazioni (anche rilevanti), ma il genitore non affidatario conserva il diritto di informazione - del quale è onerato l’altro genitore che se richiesto deve fornire tutte le informazioni relative alle scelte attuate per il figlio - e di vigilanza con piena legittimazione per contestare, anche giudizialmente, le scelte operate rivolgendosi al tribunale.

Al contrario, incidendo la decadenza sulla titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore, il decaduto non ha diritto di richiedere all’altro genitore indicazioni sulle scelte operate per il figlio e non ha legittimazione diretta per contestarle. Qualora ritenga che alcune scelte operate dall’altro genitore per il figlio siano dannose potrà utilizzare altri strumenti: chiedere la revoca della decadenza o chiedere la nomina di curatore speciale del minore affinché agisca per tutelare lo stesso oppure, infine, chiedere l’intervento del pubblico ministero minorile.

In conclusione, la sentenza in esame, chiarisce molto bene quando è possibile chiedere/disporre un affido super esclusivo del minore rispetto ad un affido esclusivo e quali ne siano le conseguenze, ma non chiarisce quale sia la soglia oltre la quale vi sia la decadenza dalla responsabilità genitoriale lasciando quindi ampio spazio alle diverse sensibilità nella valutazione caso per caso.

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