L’affidamento ai servizi sociali dopo la Riforma Cartabia

di Avv. Massimo Osler

L'affidamento ai servizi sociali è uno strumento giuridico utilizzato per tutelare il benessere del minore quando i genitori non sono in grado di esercitare adeguatamente la loro responsabilità genitoriale.

Occorre distinguere tra diversi tipi di affidamento, in base alle conseguenze che determinano in ordine alla predetta funzione genitoriale.

Non tutti i provvedimenti di affidamento ai servizi sociali, invero, comportano una limitazione della responsabilità genitoriale, a seguito di un provvedimento del giudice che individua i compiti affidati ai servizi sociali, definendo misure proporzionate al caso concreto, nel rispetto del contraddittorio, che deve coinvolgere anche il minore attraverso la nomina di un curatore speciale.

Tuttavia, alcuni interventi, sebbene vengano definiti "affidamento ai servizi", hanno solo lo scopo di supportare e monitorare i genitori senza sostituirli nelle loro funzioni.

Per evitare tale ambiguità, come precisato da Cass. Civ. n. 32290/2023, sarebbe opportuno riservare il termine "affidamento" ai casi in cui i servizi sociali assumono un ruolo sostitutivo della genitorialità, mentre quando il loro compito è solo integrativo e additivo, sarebbe più corretto parlare di mandato di vigilanza e di supporto.

Parimenti, l'affidamento ai servizi sociali va distinto dall'affidamento a parenti o altre persone individuate in ambito familiare per due motivi principali: - il minore non viene necessariamente allontanato dalla residenza del genitore con cui viveva prima del provvedimento; - il servizio sociale non deriva i suoi poteri solo dal provvedimento del giudice, ma anche dalla legge, in particolare dalla L. n. 328 di data 8.11.2000, che riconosce ai servizi sociali compiti istituzionali specifici.

Nel processo che riguarda i minori, inoltre, i servizi sociali possono assumere di volta in volta funzioni e ruoli diversi, anche contestuali, poiché ad essi può essere affidata un’indagine conoscitiva sulle condizioni di vita del minore, con il compito di rendere una relazione che ha ingresso nel giudizio come mezzo di prova; possono rivestire il ruolo di ausiliari del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per specifiche attività, ad esempio per l'assistenza nell'attuazione dei provvedimenti di affidamento.

E ancora, è necessario distinguere l’ipotesi in cui l'affidamento ai servizi sociali viene disposto in corso di causa da quella in cui viene statuito a conclusione del procedimento. In tale ultimo caso, infatti, il provvedimento deve avere un carattere provvisorio e temporaneo, come suggerito dalla giurisprudenza CEDU, per evitare che si trasformi in una misura definitiva di allontanamento.

Con la Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022), l'affidamento ai servizi sociali è stato disciplinato in modo più chiaro attraverso l’introduzione dell’art. 5-bis della Legge 184/1983, che stabilisce che il minore possa essere affidato ai servizi sociali solo dopo un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, quindi, solo quando gli interventi di sostegno ai genitori si sono rivelati inefficaci.

Con la riforma introdotta con il D.lgs. n. 149 del 2022, si è previsto, da un lato, che al curatore speciale processuale (nominato ex art. 473-bis.8 ove sono state trasposte le disposizioni relative al curatore del minore già contenute negli artt. 78 e 80 c.p.c.) possano essere attribuiti poteri di rappresentanza sostanziale e, dall’altro, si è aggiunto il fondamento normativo per la nomina del curatore speciale con compiti di rappresentanza sostanziale qualora il processo si concluda con la dichiarazione di limitazione della responsabilità genitoriale, nomina che resta in ogni caso facoltativa, secondo quanto dispone l'art. 473-bis.7 c.p.c., comma 2: ("Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale").

Dunque, l'affidamento ai servizi sociali, oggi specificamente disciplinato dall’art. 5-bis della Legge 184/1983 costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma presenta alcune peculiarità, in considerazione della natura e delle funzioni dei servizi sociali e anche delle ragioni che determinano il giudice della famiglia a scegliere un soggetto pubblico, avente compiti istituzionali suoi propri, prefissati per legge, e non una persona fisica individuata in ambito familiare, potendo essere disposto solo a seguito di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale.

Poiché esso costituisce un’ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all'affidamento familiare, sul punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021) deve essere giustificato dalla necessità di non potersi provvedere diversamente all’attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità.

L'adozione di questo provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale.

La norma in esame prevede che i contenuti del provvedimento devono essere conformi al principio di proporzionalità tra la misura adottata e l'obiettivo perseguito, e il giudice deve esercitare una adeguata vigilanza sull'operato dei servizi.

Pertanto si richiede che i compiti dei servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall'ambito della responsabilità genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona diversa dai genitori; i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilità genitoriale se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo; deve essere necessariamente nominato, nella fase processuale che precede la sua adozione, un curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati; il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore speciale e del collocatario.

La durata dell'affidamento non può essere superiore a ventiquattro mesi e, almeno ogni sei mesi, il servizio sociale deve riferire all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.

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