La storia affettiva vale a derogare i limiti di età nell’istituto dell’adozione del maggiorenne

16 FEBBRAIO 2024 | Adozione

di Avv. Massimo Osler

Con ordinanza del 17 gennaio 2023, il Tribunale ordinario di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 291, co. 1, cc “nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l’adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante ed adottando imposto in anni nei casi di esigua differenza di età”.

La predetta norma, come è noto, impone, quale presupposto per l’applicazione dell’istituto dell’adozione della persona maggiore di età, una differenza minima di età tra adottante e adottato pari a diciotto anni.  

Nel caso di specie, la ricorrente, nata nel 1946, aveva chiesto al Tribunale di Firenze di procedere alla dichiarazione di adozione del figlio del suo defunto marito, nato nel 1963, che aveva sempre vissuto con lei dall’età di cinque anni e che ella aveva accudito e cresciuto come un figlio.

La predetta richiesta non poteva, tuttavia, essere accolta dal giudice a quo, in quanto la differenza di età tra le parti non rispettava il requisito del divario minimo di età, essendo pari a diciassette anni e tre mesi.

Secondo il Tribunale remittente tale rigida condizione, nella parte in cui non consente al giudice alcuna discrezionalità nel derogare al limite del divario di età, presentava profili di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 2, 3, 10 e 30 della Costituzione, in quanto non considerava la mutata configurazione sociologica dell’istituto dell’adozione dei maggiorenni che, pur essendo nato come strumento per garantire a coloro che non avessero discendenti la possibilità di trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio, era oramai divenuto essenzialmente strumento di riconoscimento giuridico “ … di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottato …” finalizzato “ … a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da solidi vincoli personali, morali e civili, in ossequio ai principi costituzionali dell’unità familiare (art. 30 Cost.) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)”.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 5/2024, riconosce come fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 2 Cost., recependo le ragioni del Tribunale di Firenze e riconoscendo che l’istituto de quo “ … suggellando sovente l’effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e status – formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo”.

Nella sua motivazione la Corte Costituzionale compie un approfondito excursus storico sull’evoluzione delle norme e della giurisprudenza che hanno disciplinato e interpretato, nel corso degli ultimi cento anni, l’istituto generale dell’adozione, volto a dare atto della trasformazione culturale del Paese - recepita, nel corso del tempo, dalla legislazione e dai giudizi nazionali - che ha condotto alla trasformazione dell’istituto, da strumento per la trasmissione della successione, a mezzo per dare riconoscimento formale “ … a nuove situazioni e al sottostante rapporto affettivo-familiare di fatto, consolidatosi nel tempo, che anticipa, anziché seguire, la costruzione del rapporto giuridico”.

Con specifico riguardo all’adozione del maggiorenne, la Corte Costituzionale, nella sentenza in commento, richiama anzitutto la propria pronuncia n. 557/1988, con la quale aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 cc, nella parte in cui non consentiva l’adozione a persone aventi già discendenti maggiorenni, riconoscendo anche in tal caso - sulla scorta di quanto già avvenuto per l’adozione del minore di età - meritevole di tutela l’interesse dell’adottato a formalizzare sul piano giuridico un legame para-familiare già esistente. Inoltre, la medesima Corte Costituzionale evidenzia che anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7667/2020, aveva già segnato un ulteriore passaggio interpretativo, giungendo ad individuare nell’adozione del maggiorenne una modalità di espressione del diritto all’identità della persona, sancito dall’art. 2 della Costituzione, quale riconoscimento giuridico di un legame familiare di fatto stabile nel tempo.

Pertanto, prendendo atto dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, la Corte Costituzionale giudica “palese” l’irragionevolezza della regola dettata dall’art. 291 co. 1 cc. che subordina l’adozione del maggiorenne alla differenza di età minima di diciotto anni, in quanto “priva di un margine di flessibilità” e, pertanto, “ … destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale”.

In conclusione, la Corte individua un nuovo punto di equilibrio, rappresentato “nell’accertamento rimesso al giudice … che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua”.

Tale pronuncia si pone, quindi, in continuità con l’orientamento richiamato dalla Corte, volto a valorizzare, in misura sempre maggiore, i legami familiari di fatto che, ove supportati dal requisito della stabilità affettiva, divengono criterio determinate per il successivo riconoscimento giuridico, in quanto espressione dell’identità dell’individuo.   

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