Adozione del maggiorenne: è costituzionalmente illegittimo non consentire l’aggiunta del cognome dell’adottante a quello dell’adottato anziché la sua anteposizione

01 AGOSTO 2023 | Adozione

di Avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Avanti la Corte d’appello di Salerno veniva proposto reclamo dalla adottante avverso la sentenza di adozione del maggiorenne pronunciata dal Tribunale ordinario di Nocera, che aveva rigettato la richiesta di posporre il cognome dell’adottante a quello dell’adottanda. Quest’ultima, costituitasi nel procedimento di reclamo, dichiarava di non opporsi alle richieste della reclamante.

La Corte d’appello, sul presupposto che essa avrebbe potuto pronunciarsi sul gravame unicamente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, con ordinanza del 12.5.2022 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 299 primo comma c.c., nella parte in cui “preclude all’adottando maggiore d’età la possibilità di anteporre il suo originario cognome a quello dell’adottante, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. La norma in oggetto, infatti, dispone che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio.

Il Giudice del gravame ha quindi ripercorso in modo approfondito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’istituto dell’adozione del maggiore d’età. Tale evoluzione è stata caratterizzata dal mutamento della ratio e del presupposto dell’istituto, che oggi non possono più ritenersi fondati sull’aspetto patrimoniale, bensì sulla valorizzazione del riconoscimento di un “rapporto umano di tipo familiare” cui è conseguita la modifica dell’istituto, e quindi dell’art. 299 c.c., mediante la L. 184/1983, che ha per l’appunto disposto l’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato.

Secondo la Corte rimettente, tuttavia, poiché gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 120/2001, n. 286/2016, n. 131/2022) hanno via via portato a sostenere che “la precedenza del cognome dell’adottante non appare irrazionale” ma allo stesso modo che “non può costituire violazione del diritto all’identità personale il fatto he il cognome adottivo preceda o segua quello originario”, che il diritto al nome è indissolubilmente collegato all’identità personale e che in materia di cognome il principio della libertà di scelta avrebbe cancellato il dogma dell’immodificabilità dell’ordine prestabilito del cognome stesso, l’art. 199 c.c. (il quale esprime un dato lessicale indiscutibile) non sarebbe suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione.

LA DECISIONE. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 135/2023 del 10.5.2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 299 primo comma c.c., “nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto”.

La Consulta, nel valutare come fondata la questione riguardante, sostanzialmente, l’irragionevole compromissione del diritto inviolabile all’identità personale, ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale riguardante il diritto al nome, così sintetizzabile:

  • il nome (cognome e prenome) rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona, ed è tratto essenziale della personalità;
  • il cognome, più nello specifico, rappresenta il tratto identitario del doppio vincolo genitoriale e deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori, anche sotto il profilo dell’ordine dei cognomi di questi qualora non vi sia accordo sull’attribuzione di un solo cognome;
  • le ragioni della tutela del cognome, una volta assunto, trovano poi fondamento nel fatto che nel tempo l’identità della persona si va consolidando proprio intorno a tale segno distintivo, o a quello ulteriore eventualmente acquisito successivamente.

Ebbene, anche per il caso del cognome dell’adottando maggiore di età si configura l’esigenza della tutela del diritto all’identità personale, ed è una tutela riconosciuta a prescindere dallo status filiationis. La previsione del doppio cognome di cui all’art. 299 comma primo, c.c., trova certamente la sua ratio nell’esigenza di dare visibilità al nuovo legame giuridico cretosi tra adottante e adottato, ma non fa venir meno quello che è il tratto essenziale della personalità riconducibile al cognome originario.

In tale contesto anche l’ordine dei cognomi incide sul diritto all’identità personale. Pertanto, laddove vi sia, da un lato, l’esigenza da parte dell’adottando di aggiungere e non anteporre il cognome dell’adottante e, dall’altro, il consenso di quest’ultimo, risulta irragionevole e contrario agli artt. 2 e 3 della Costituzione mantenere il rigido automatismo previsto dall’art. 299 c.c.. Automatismo che appare irragionevole anche alla luce del perimetro applicativo dell’istituto dell’adozione del maggiore di età che, come testimonia il dato sociale, ricomprende ipotesi tra loro molto diverse e varie.

La Corte Costituzionale ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non consente che con la sentenza con cui è pronunciata l’adozione possa disporsi l’aggiunta anziché l’anteposizione del cognome dell’adottante, se adottante e adottato maggiore di età manifestano una univoca volontà in tal senso.  

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