Il Tribunale di Venezia liquida il compenso del curatore speciale a carico del genitore che ha reso necessaria la nomina

03 MAGGIO 2024 | Persone e processo

di Avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. Con ricorso, depositato nel gennaio del 2021, Tizio chiedeva la separazione giudiziale dalla moglie con richiesta di addebito alla stessa, affidamento condiviso delle figlie minori con facoltà per i genitori di tenerle con sé secondo i tempi e i modi che il Tribunale riterrà idonei, chiedeva inoltre che la casa familiare fosse divisa in due unità e che la convenuta contribuisse al mantenimento del marito e al 50% delle spese straordinarie per le figlie minorenni.

All’udienza Presidenziale la convenuta non compariva né risultava costituita e il marito comunicava che la stessa aveva abbandonato la casa coniugale con le figlie già nel marzo del 2021 e che non era a lui noto il luogo dove fossero; il Presidente, preso atto, autorizzava i coniugi a vivere separati nominava se stesso giudice istruttore e fissava l’udienza di trattazione a novembre del 2021.

Nelle more del procedimento si costituiva la moglie eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia a favore del Tribunale di Catania; nel costituirsi la convenuta aderiva altresì alla domanda di separazione, chiedendo però l’addebito al marito, chiedeva inoltre l’affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso di sé e chiedendo fosse disposto un contributo per le minori oltre che per sè.

Sorgeva quindi, secondo il Giudice, un contrasto insanabile radicale, determinato dall’allontanamento della signora, rientrata al paese di origine con le figlie, e la conseguente interruzione dei rapporti padre figlie e pertanto veniva dato ingresso ad una ctu al fine di valutare le capacità genitoriali dei genitori, stabilire la collocazione delle minori e la frequentazione con il genitore non collocatario.

Nel luglio del 2022 il Tribunale riteneva opportuno nominare una curatrice alle minori, tenuto conto dell’alta conflittualità e delle reciproche accuse, oltre alla circostanza che le minori erano comunque state iscritte a scuola a Catania, con l’autorizzazione del Tribunale.

Nel costituirsi in giudizio la curatrice rilevava che in oltre un anno e mezzo di processo non erano ancora stati emessi provvedimenti provvisori nell’ interesse delle minori, che comunque di fatto risiedevano da un anno e mezzo a Catania con la mamma frequentavano la scuola ma non erano beneficiarie di alcun contributo da parte del padre, che non si era mai recato a trovare le bambine e che lo stesso era stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia; che ciò nonostante si era svolta una ctu con un atteggiamento punitivo nei confronti della madre cercando in ogni modo di farla tornare al nord senza pensare minimante di coinvolgere il servizio di Catania che ben avrebbe potuto organizzare incontri padre figlie a Catania tenuto conto che il padre non lavora e avrebbe potuto recarsi nella città siciliana: chiedeva quindi che le minori restassero collocate presso la madre, tenuto conto, che già da due anni frequentano la scuola e che fosse disposto un contributo di mantenimento delle minori di euro 500 per figlia, oltre al 50% per le spese straordinarie; chiedeva altresì fosse dato incarico al servizio di Catania di relazionare sulle condizioni delle minori e di organizzare incontri protetti con il padre.

Il Tribunale, con successiva ordinanza, affidava le bimbe ai servizi di Catania, in via provvisoria, con collocamento presso la madre e disponendo che il servizio organizzasse da subito gli incontri padre figlie

La curatrice procedeva mantenendo contatti sia con il servizio sociale del paese in cui viveva il padre al Nord che con quello di Catania, con la Preside della scuola avendo rassicurazioni sia sul benessere delle bambine sia della ripresa dei rapporti con il padre e che il conflitto sembrava rientrato in termini soddisfacenti per le bambine.

LA DECISIONE Le parti riuscivano quindi a trovare un accordo e presentavano conclusioni congiunte per una separazione consensuale con trasferimento immobiliare, accordo cui aderiva anche la curatrice ritenendolo nell’interesse delle minori.

Purtroppo nelle more, mancava ai vivi, il ricorrente e il Tribunale dichiarava pertanto cessata la materia del contendere.

Con separata istanza la curatrice chiedeva la liquidazione del proprio compenso. Il Tribunale con decreto del 27.3.2024 liquidava il compenso così come richiesto ponendolo a carico della resistente, non perché unica superstite ma perché ritenuta la parte che con il suo comportamento aveva reso necessaria la nomina della stessa con la seguente motivazione:

“Ritenuto, quanto ai criteri e parametri di liquidazione, che debba trovare applicazione il Decreto Ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55) al cui art. 10-septies prevede che “Per le attività difensive svolte dall'avvocato in qualità di curatore del minore, il compenso è liquidato applicando i parametri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto relative alle procedure e ai giudizi in cui è di volta in volta nominato”;

- Ritenuto che l'onere del pagamento dei compensi deve gravare, nel caso di specie, sui genitori dei minori esercenti la responsabilità genitoriale, non essendovi motivo per discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori (artt. 147, 148, 316, 316 bis, 320 c.c.), dato che si tratta di spesa comunque necessaria nel superiore interesse degli stessi, per cui il relativo onere va imputato alla parte che con la sua condotta ha dato causa alla necessità della nomina del curatore, nel caso di specie la convenuta”.

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