È consentito l’accesso documentale difensivo ai sensi della legge 241/1990 al genitore cui è stato richiesto il mantenimento

30 GIUGNO 2023 | Accesso agli atti

di avv. Chiara Curculescu

IL CASO. La figlia di due coniugi separati instaurava un ricorso per ottenere il riconoscimento dell’assegno di mantenimento da parte del padre. Nel procedimento avanti la Corte d’Appello di Messina erano, infatti, stati revocati tanto l’assegnazione dell’immobile alla madre quanto l’assegno di mantenimento a favore di quest’ultima e della figlia a carico del padre.

Al fine di poter predisporre la documentazione necessaria alla propria difesa nel procedimento instaurato dalla figlia, il padre richiedeva l’accesso agli atti all’INPS per ottenere l’estratto conto previdenziale degli ultimi cinque anni della figlia e del coniuge, nonché l’eventuale documentazione attestante la percezione del reddito di cittadinanza.

L’INPS, tuttavia, rigettava la richiesta di accesso agli atti e ai dati previdenziali, affermando la prevalenza dell’esigenza di riservatezza delle controinteressate “avuto riguardo alla motivazione relativa allo svolgimento di indagini difensive, anche nella considerazione della possibilità che il giudice, valutata la concretezza e l’attualità del relativo interesse, disponga l’acquisizione del documento richiesto”.

Avverso il suddetto diniego, il ricorrente proponeva ricorso avanti al TAR Sicilia – Sezione di Catania ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990, denunciandone l’illegittimità.

 

LA DECISIONE. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n.1205 dell’11 aprile 2023, ha accolto il ricorso dichiarando l’obbligo dell’INPS di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’accesso agli atti. Secondo il TAR, infatti, “il ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale e collegato ad una situazione giuridicamente tutelata, che l'art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241/90 richiede per l'esercizio del diritto di accesso, stante la necessaria strumentalità degli atti richiesti rispetto al procedimento instaurato dalla figlia, odierna controinteressata. Né l'esercizio del diritto di acceso resta precluso dal fatto che i medesimi atti potrebbero essere acquisiti attraverso il potere istruttorio del giudice nell'ambito del processo civile”.

In tale pronuncia il TAR, affermando la possibilità per il privato di utilizzare gli strumenti accordati dalla l.n. 241/1990 per l’accesso ai documenti amministrativi, ha quindi ribadito i principi di diritto statuiti dall’Adunanza plenaria n.19 del 2020, ovvero:

  • 1) Le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti presentati o acquisiti dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell'accesso documentale difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990;
  • 2)L'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210,211 e 213 cod. proc. civ.”;
  • 3) L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia;
  • 4) L'accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, può essere esercitato mediante estrazione di copia”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli