L’accertamento della paternità e della maternità: quale rilevanza della consulenza tecnica?

Con l’ordinanza n. 14916/2020, la Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui nell’accertamento della paternità e della maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, quale strumento più idoneo, con margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento della filiazione.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado con cui Tizio, nato da una relazione della madre con Caio, deceduto, era stato dichiarato suo figlio naturale ed erede.

I due figli ed eredi legittimi di Caio avevano proposto ricorso alla Corte Suprema, assumendo che la Corte territoriale aveva errato nel non aver disposto la chiesta consulenza tecnica, mentre aveva ritenuto insindacabile il risultato della perizia stragiudiziale allegata dall’attore nella quale mancava l’esame genetico diretto tra questi ed il defunto padre.

Inoltre, i ricorrenti evidenziavano che l’esame era stato eseguito solo su uno dei due fratelli.

La Corte ha rigettato sul punto il ricorso e, dopo aver ricordato che per provare la paternità naturale sono utilizzabili anche elementi presuntivi, da valutare nel loro complesso per la loro concludenza ed idoneità, in primo luogo “le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore”, ha precisato che

in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica ha funzione di mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avendo margini di sicurezza elevatissimi, per l’accertamento del rapporto di filiazione; essa pertanto, in tal caso, non è mezzo per valutare elementi di prova offerti dalle parti, ma costituisce strumento per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione”.

La Corte ha osservato che i giudici di secondo grado avevano correttamente valutato il risultato dei prelievi eseguiti, valorizzando il fatto “che l’attore si era sottoposto all’esame del DNA, come da accordi con le controparti, affidandosi ad un noto genetista, il quale lo confrontava con quello del convenuto, suo presunto parente in linea maschile più prossimo”. Di conseguenza, “la consulenza tecnica richiesta, oltre che infondata da un punto di vista scientifico poiché richiedeva il confronto di un DNA femminile XX per verificare il DNA maschile XY presente solo in linea maschile, era inutile essendo state le parti in primo grado del tutto concordi sia sulla necessità dell’esame, sia sul nome dell’esperto.”

In conclusione la sentenza della Corte territoriale aveva, con motivazione adeguata, esaminato il risultato dei prelievi, nell’ambito della sempre maggiore rilevanza riconosciuta alle indagini genetiche, proprio in considerazione “dell’alto grado di affidabilità di tale mezzo di prova, del rapporto di filiazione”, prova che le parti avevano concordemente richiesto.

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