Se si amplia il diritto di visita e frequentazione dei figli da parte del padre si riduce il contributo al loro mantenimento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3203 emessa il 15.12.2020, ha affermato il principio per cui l’ampliamento del diritto di visita delle figlie minori a favore del padre e il conseguente obbligo di mantenimento diretto durante la permanenza delle stesse presso di lui, giustifica la riduzione del mantenimento dovuto alla madre per le spese ordinarie delle figlie.

Nel caso esaminato, la Corte di Appello di Venezia, in ordine al ricorso promosso dal padre per la modifica delle condizioni di affidamento delle figlie minori, nate fuori dal matrimonio, e di riduzione dell’assegno disposto per il loro mantenimento ordinario, aveva confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Rovigo quanto alla collocazione prevalente delle figlie minori presso la madre, ma con diversa e più ampia modalità di frequentazione e soggiorno delle stesse presso il padre, accogliendo però il reclamo quanto alla richiesta di riduzione del contributo al mantenimento.

La Corte territoriale, infatti, riduceva il contributo al mantenimento ordinario per le figlie da versare alla madre, disponendo il mantenimento diretto delle due minori da parte del padre nel periodo in cui le figlie coabitavano con lui.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che “la riduzione di tale contributo si poteva giustificare con l’ampliamento del diritto di visita del padre e con il regime di mantenimento diretto della prole, non trascurato il fatto che le minori vivevano molte ore in educandato”.

Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la madre, lamentando, in particolare, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 ultimo comma c.c., quanto ai presupposti della revoca o modifica dei provvedimenti adottati.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla madre delle minori e ha confermato la decisione della Corte di Appello, affermando che “il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio, ha introdotto l’art. 337 quinquies c.c., che contempla la possibilità per ogni genitore di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni alla misura e modalità del contributo”.

La Suprema Corte ha, quindi, affermato che sussiste il pieno diritto del padre “di chiedere, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita, una modifica delle condizioni di frequentazione delle figlie minori” e ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di appello, che aveva accolto la richiesta di diminuzione del mantenimento ordinario dovuto dal padre per le figlie sulla base “della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i suddetti periodi”.

La Suprema Corte di Cassazione ha, pertanto, respinto il ricorso della ricorrente, confermando l’ordinanza della Corte d’Appello di Venezia.

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