Sono revocabili i trasferimenti immobiliari convenuti in sede di separazione personale consensuale

IL CASO.  Nell’ambito della separazione consensuale il marito disponeva il trasferimento di tutti i propri beni immobili a favore della moglie in ragione del fatto che nulla avrebbe versato a titolo di assegno di mantenimento.

Un creditore del marito conveniva entrambi i coniugi avanti al Tribunale di Vicenza affinchè dichiarasse l’inefficacia del trasferimento immobiliare nei suoi confronti, ritenendo che la separazione dei coniugi fosse in realtà stata simulata e che l’atto di cessione immobiliare contenuto nel verbale di separazione consensuale fosse stato compiuto al solo scopo di sottrarre i beni immobili alle ragioni creditorie.   

Il marito, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda avversaria in ragione del fatto che, a suo dire, la separazione era giustificata dal progressivo deterioramento della serenità coniugale, che non permetteva ai coniugi di proseguire la convivenza, e che l’atto di trasferimento non era a titolo gratuito ma oneroso, visto che era stato concordato in sostituzione dell’assegno di mantenimento a favore della moglie.

Anche la moglie si costituiva opponendosi alle richieste avversarie, lamentando di non essere mai stata a conoscenza dei rapporti commerciali intrattenuti dal marito, essendosi sempre dedicata solo alla casa e ai figli, e negando che la separazione fosse stata simulata, pur affermando di intrattenere col marito separato “un sereno rapporto interpersonale”.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Vicenza, in accoglimento della domanda attorea, ha dichiarato l’inefficacia, nei confronti del creditore, della cessione dei beni immobili stipulata tra dai coniugi con il verbale di separazione sulla base dei seguenti motivi:

1) Ricorre, in primo luogo, l’elemento del cd. “eventus damni”, cioè dell’obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall’atto di cessione immobiliare, visto che, a seguito del trasferimento, il marito risulta essere nullatenente. L’atto di cessione di tutti i beni del marito - debitore alla moglie nel contesto della separazione personale è successivo al sorgere del credito. In ragione di ciò, appare evidente che il marito certamente sapeva che, alienando i propri immobili, e cioè soli beni di sua proprietà, avrebbe apportato al proprio patrimonio una diminuzione tale da ridurre notevolmente la garanzia spettante al proprio creditore.   

2) Quanto alla cd. “scientia damni” da parte della moglie (ossia la consapevolezza da parte della moglie del danno alle ragioni del creditore del marito), il Tribunale ha ritenuto che l’atto di cessione immobiliare fosse, in realtà, a titolo gratuito. Appare, infatti, inverosimile che la cessione immobiliare di cui al verbale di separazione abbia potuto sostituire l’assegno di mantenimento a favore della moglie, la quale, avendo dichiarato di essersi sempre dedicata alla casa e ai figli, nel 2009, a 59 anni di età, avrebbe dovuto essere comunque aiutata dal marito, essendo priva di redditi (da lavoro o d pensione).

3) Anche se si volesse diversamente ritenere che l’atto di cessione immobiliare di cui al verbale di separazione fosse stato realmente a titolo oneroso, ossia in sostituzione di un assegno periodico di mantenimento della moglie, sussiste certamente la consapevolezza, da parte di quest’ultima, del fatto che  la  cessione di  tutti i beni  costituisse  pregiudizio per i creditori del marito, visto che non poteva ignorare che il marito fosse dedito ad attività imprenditoriali  ed esposto a debiti.
 

 

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