Rimessa alla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione la questione pregiudiziale in ordine al cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio

30 GIUGNO 2023 | Separazione e divorzio

di avv. Massimo Osler

Nella newsletter del 15.06.2023 abbiamo commentato l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 30.05.2023 con cui il Tribunale di Treviso, ex art. 363 bis cpc, ha sottoposto alla Corte di Cassazione la questione dell’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti.

Immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione come prescrive il dettato normativo, il primo Presidente, con provvedimento di data 14.06.2023, ritenuti soddisfatti tutti i requisiti per l’ammissibilità del rinvio, ha assegnato la questione alla prima sezione civile della Corte di Cassazione, stante «la specificità della questione processuale prospettata e la sua esclusiva attinenza all’area del diritto di famiglia».

Il provvedimento de quo ha quindi ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Treviso risponda ai requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 363 bis cpc., in quanto:

  • la questione è «pienamente rilevante, ponendosi come quesito preliminare rispetto all’accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, dal momento che, in caso di soluzione negativa, deve essere dichiarata inammissibile la domanda relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio»;
  • Il requisito della grave difficoltà interpretativa è reso, invece, evidente dal contrasto giurisprudenziale e dottrinale in corso, ripercorso nella motivazione dell’ordinanza con specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili (Cfr. newsletter 01.06.2023 e 15.06.2023);
  • la questione de qua è chiaramente suscettibile di proporsi in numerosi giudizi, attesa l’incidenza numerica dei procedimenti di separazione consensuale e il numero di pronunce già intervenute sul punto dall’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

A questo punto, la Corte, a sezione semplice, pronuncerà in pubblica udienza (dopo la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie) il provvedimento che definisce la questione, disponendo la restituzione degli atti al giudice. Il principio di diritto che sarà enunciato dalla Corte sarà vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione.

Allegati: Provvedimento di rimessione alla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione di data 14.06.2023.

Allegati

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