Necessaria l’udienza in presenza per la trascrizione della sentenza di separazione o divorzio, ai sensi degli artt. 2643 e ss del c.c.

15 GIUGNO 2023 | Separazione e divorzio

di avv. Massimo Osler

Con decreto di data 07.06.2023, il Tribunale di Padova, a seguito di deposito di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha fissato udienza mediante trattazione scritta ex art. 473 bis 51 cpc.

Il provvedimento contiene una precisazione e un’importante avvertenza.

Il Tribunale di Padova precisa, infatti, che, nel caso in cui le parti non abbiano chiesto espressamente la trattazione cartolare dell’udienza ex art. 473 bis 51 cpc, il Giudice può comunque disporla d’ufficio ex art. 127 ter c.p.c., essendo “norma di parte generale”, “in quanto tale applicabile anche alla procedura di divorzio congiunto” ed avverte che “se le parti intendono procedere alla trascrizione ex art. 2643 e ss c.c. dovranno chiedere che l’udienza si svolga in presenza”.

Sotto tale ultimo profilo, dunque, nel caso in cui le parti intendano trascrivere l’accordo di separazione o di divorzio, contenente la costituzione o il trasferimento di diritti reali a favore dell’uno o di entrambi i coniugi o a favore dei figli, è necessaria l’udienza in presenza ai fini della relativa trascrizione.

Tale conclusione è coerente con i principi espressi dalla sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - che abbiamo già commentato nella nostra Newsletter del 01.09.2021 – secondo cui l'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, è trascrivibile solo se assume la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, quindi, solo nel caso in cui venga “inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato”, in quanto le pattuizioni che “operino il trasferimento in favore di uno di essi o di terzi di beni immobili, in quanto inserite nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato, devono ritenersi, stipulate nella forma di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2699 c.c. e quindi trascrivibili, ai sensi dell'art. 2657 c.c.” (Cfr. Cass. Civ., SS UU, n. 21761/2021).

Orbene, non vi è dubbio che tali condizioni non possano sussistere nel caso di udienza cartolare celebrata con il mero scambio di note scritte e quindi il relativo accordo, sia pur recepito dalla sentenza di separazione o divorzio, non potrà assumere la forma dell’atto pubblico suscettibile di trascrizione.

A questo punto, ci si chiede se ciò valga anche per la diversa ipotesi dell’assegnazione della casa coniugale, posto che l’art. 337 sexies, primo comma, terzo periodo, c.c. prevede che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’articolo 2643 cc”.

Non pare si possa ritenere che la richiesta di trascrizione ex art. 2643 c.c. del provvedimento di assegnazione presupponga la richiesta di udienza in presenza, in quanto l’assegnazione della casa familiare, anche se espressione di un accordo, è comunque disposta dal Giudice, quale elemento essenziale e tipico della separazione o del divorzio, in presenza di figli minori o comunque economicamente non autosufficienti, con proprio provvedimento giudiziale, che entra nel novero degli atti soggetti a trascrizione.

Non si tratta, quindi, come nel caso dell’accordo di trasferimento di diritti reali, di un contenuto espressione di autonomia delle parti di cui il Tribunale si limita a prendere atto, essendo l’assegnazione della casa coniugale un elemento essenziale della regolamentazione su cui interviene la pronuncia del Giudice. In sintesi, nel primo caso si deve trascrivere un accordo tra le parti avente la forma di atto pubblico, nel secondo si deve trascrivere un provvedimento rispetto al quale è irrilevante che l’udienza si sia svolta in presenza o in forma cartolare.  

In senso contrario, si era espresso il Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze, il quale negava la trascrizione dei provvedimenti di omologa con assegnazione di casa familiare qualora fosse stata disposta la trattazione scritta. Tale diniego è stato poi superato a seguito della stesura di un Protocollo tra il Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze, il Presidente della I Sez. Civile del Tribunale di Firenze ed il Consiglio dell’Ordine, con il quale è stato convenuto che il Tribunale, in sede di omologa di separazione consensuale, di pronuncia di sentenza su conclusioni congiunte di cessazione degli effetti civili del matrimonio o suo scioglimento o di decreto su ricorso congiunto delle parti non coniugate, darà atto della sussistenza dei presupposti per l’assegnazione della casa familiare prevista congiuntamente dalle parti, ai sensi dell’art. 337 septies c.c., “anche nei casi in cui il Presidente di Sezione abbia redatto il provvedimento  con assegnazione della casa, senza la comparizione personale delle parti perché vi hanno rinunciato” (https://www.ordineavvocatifirenze.eu/2022/12/conservatoria-registri-immobiliari-di-firenze-trascrizioni-dei-provvedimenti-di-omologa-con-assegnazione-di-casa-familiare/, consultato in data 13.06.2023).

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli