Il Tribunale di Treviso rinvia alla Corte di Cassazione la questione del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio: un caso di rinvio pregiudiziale interpretativo

15 GIUGNO 2023 | Separazione e divorzio

di avv. Massimo Osler

Nelle nostre newsletter del 29.04.2023 e dell’1.06.2023 abbiamo seguito il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in ordine all’ammissibilità o meno del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio, pubblicando i primi due provvedimenti giurisdizionali che hanno concluso in senso opposto: la sentenza del Tribunale di Milano del 5.05.2023 e la sentenza del Tribunale di Firenze del 15.05.2023.  

A queste alleghiamo altre due successive pronunce: la sentenza (favorevole al cumulo) del Tribunale di Vercelli del 17.05.2023 e quella (contraria al cumulo) del Tribunale di Ferrara del 31.05.2023, le quali confermano che non si è ancora ridotto ad unità il contrasto interpretativo in ordine agli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., sorto all’indomani dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Anzi, a seguito dei numerosi interventi giurisprudenziali e dottrinali, è significativamente aumentato il numero e la natura degli argomenti sia a favore di una tesi che dell’altra, accomunati solo dal fatto di non essere dirimenti.

Di fronte a tale empasse, il Tribunale di Treviso, con ordinanza di data 30 maggio 2023, in applicazione dell’art. 363-bis c. p. c., ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto in esame, sospendendo il relativo procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte medesima.

Tale questione di diritto, “data la sua rilevanza nell’ambito del diritto di famiglia”, sarà quindi risolta dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, in applicazione del nuovo istituto del rinvio pregiudiziale interpretativo introdotto proprio dalla Riforma Cartabia, che rappresenta uno strumento per rimediare alla “occasionalità” della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, che, di regola, interviene solo a distanza di anni dalla domanda di merito e rimane comunque condizionata alla presentazione del ricorso di una delle parti, che è circostanza meramente eventuale atteso il principio di disponibilità dei mezzi di impugnazione.

Con tale nuovo strumento, di tipo fortemente nomofilattico, il giudice di merito può sospendere il giudizio innanzi a sé ed interpellare subito la Suprema Corte per ottenere un principio di diritto rilevante per la decisione a lui affidata.

La soluzione interpretativa sarà vincolante solo per il Giudice remittente, salvo che la questione non sia assegnata e risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia del relativo principio di diritto.

L’art. 363-bis c.p.c., rubricato “rinvio pregiudiziale” stabilisce infatti che il “giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto”, nel concorso di quattro condizioni: 1) la questione deve essere “necessaria alla definizione anche parziale del giudizio”; 2) la stessa non deve essere “stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”; 3) deve presentare “gravi difficoltà interpretative”; 4) deve essere “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Treviso, in applicazione della citata disposizione, ha quindi disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente all’ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio, dopo aver motivato la sussistenza delle quattro rigorose condizioni, che sono previste ai fini dell’ammissibilità del rinvio dal nuovo art. 363-bis c.p.c.

Nel caso in esame, invero, è pacifico:

- che per l’accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dai coniugi è necessaria la risoluzione della questione giuridica - esclusivamente di diritto - afferente al possibile cumulo, in via consensuale, delle domande di separazione e di divorzio;

- che la questione del cumulo non è ancora oggetto di alcuna pronuncia da parte della Corte di Cassazione;

- che le difficoltà interpretative sono certamente “gravi”, attesa “la difficoltà di rinvenire un’interpretazione univoca, nella giurisprudenza di merito ma anche in dottrina, relativamente all’ammissibilità della proposizione, in via consensuale, del cumulo delle domande di separazione e di divorzio”;

- che la questione sollevata è evidentemente suscettibile di porsi in numerosi giudizi, osservando “anche soltanto il dato numerico, le cifre dei provvedimenti di divorzio e separazione consensuale nei Tribunali costituiscono annualmente un numero considerevole di provvedimenti giurisdizionali  … secondo le analisi statistiche elaborate dall’Istat, infatti, nel 2021 vi sono stati 34.225 casi di divorzio congiunto, mentre, per quanto concerne la separazione consensuale, nello stesso anno si contano 60.452 provvedimenti”.

Ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della questione, il Primo Presidente assegna la stessa alle Sezioni Unite o alla sezione semplice, a cui seguirà la discussione ai sensi dell’art. 379 c.p.c. e, all’esito della pubblica udienza, verrà pronunciata una sentenza, a norma dell’art. 380 c.p.c., la quale enuncerà il principio di diritto, disponendo la restituzione degli atti al giudice, senza che si renda necessaria una riassunzione della causa davanti al giudice di merito su iniziativa di una delle parti.

Dalla data della sua entrata in vigore ad oggi, sono stati presentati in tutto (compreso quello in esame) nove rinvii pregiudiziali, di cui quattro già dichiarati inammissibili e i restanti quattro relativi a questioni di minor portata sul piano pratico (due, in materia di equa riparazione del danno ai sensi della l. 89/2001; uno in materia tributaria e, infine, in materia di riconoscimento della carta-docente per la formazione continua). Dunque, il rinvio pregiudiziale interpretativo disposto dal Tribunale di Treviso, con l’ordinanza del 30 maggio 2023, rappresenta altresì il primo significativo utilizzo di tale istituto per la soluzione di una questione in materia di diritto di famiglia, che, interessando numerosi giudizi, avrà una rilevante ricaduta.

Allegati:

Sentenza del Tribunale di Vercelli del 17.05.2023

Sentenza del Tribunale di Ferrara del 31.05.2023

Ordinanza del Tribunale di Treviso del 30.05.2023

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