Ammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio: le prime due contrastanti pronunce dei Tribunali di merito

01 GIUGNO 2023 | Separazione e divorzio

di avv. Massimo Osler

La sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 05.05.2023, rappresenta il primo provvedimento giurisdizionale che si pronuncia in ordine all’ammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio, ritenendo che ciò corrisponda ad un’interpretazione dell’art. 473 bis.49 cpc coerente alla ratio della riforma.

Il Collegio milanese, a seguito di ricorso congiunto contenente sia la domanda di separazione consensuale che quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha omologato con sentenza le condizioni di separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice Relatore per la trattazione della domanda di divorzio, decorso il termine di sei mesi (dalla comparizione dei coniugi), previsto per la sua procedibilità.

Il provvedimento in esame, oltre ad affrontare la questione interpretativa dell’ammissibilità del cumulo nei procedimenti congiunti, prende posizione in ordine ai seguenti dubbi interpretativi sorti a seguito dell’introduzione della Riforma Cartabia:

a) in caso di trattazione scritta dell’udienza di comparizione di coniugi, lo scioglimento della comunione legale dei coniugi si realizza alla data del deposito delle note scritte di cui all’art. 127 ter cpc;

b) le parti, se d’accordo, possono rinunciare nei procedimenti congiunti all’obbligo di allegare la documentazione economica indicata dall’art. 473-bis.12 cpc;

c) in caso di cumulo di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, l’eventuale successiva modifica unilaterale delle conclusioni formulate per il divorzio è ammissibile solo in presenza di allegazione dei fatti nuovi, così come espressamente indicati dall'art. 473-bis.19, comma 2, cpc. In tale ipotesi, precisa il Tribunale, ove le parti non raggiungano un nuovo accordo, la domanda congiunta di divorzio verrà rigettata;

d) infine, dalla sentenza in commento si ricava che, in caso di procedimento congiunto, le parti non devono depositare il piano genitoriale afferente alla prole, essendo sufficiente la tradizionale disciplina dei tempi di permanenza, così come di regola indicata nelle condizioni di separazione consensuale e/o divorzio congiunto.

Seguendo un diverso ragionamento interpretativo, il Tribunale di Firenze, con recente sentenza del 15.05.2023, a seguito di ricorso congiunto contenente sia la domanda di separazione consensuale che quella di divorzio, ha omologato con sentenza solo le condizioni di separazione dei coniugi e ha dichiarato improcedibile la domanda di divorzio congiunto.

Secondo il Collegio fiorentino, l’art. 473-bis 51 cpc non contempla la possibilità di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressamente previsto dall’art. 473-bis.49 cpc solo nel caso in cui sia avviato un giudizio contenzioso di separazione personale. La possibilità del cumulo delle due domande, quindi, sarebbe consentita solo nei procedimenti contenziosi ad istanza tanto del ricorrente quanto del resistente.

Quindi, il Tribunale di Firenze ritiene che la possibilità di cumulo delle domande sia stata esplicitamente riservata dalla legge solo per le ipotesi di sussistenza di contenzioso tra le parti e, sulla base di tale interpretazione, ha dichiarato improcedibile la domanda congiunta di divorzio presentata unitamente alla domanda di separazione consensuale.

Allegati:

1. Tribunale di Milano - sent. n. 3542 del 05.05.2023

2. Tribunale di Firenze, sent. del 15.05.2023

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