Per la Cassazione entrambi i coniugi devono contribuire al pagamento del mutuo. Il coniuge che ha pagato il mutuo per l’intero ha diritto alla restituzione della metà
Il trasferimento infraquinquennale dell’immobile in favore di un terzo non comporta la decadenza dai benefici “prima casa” se avviene nell’ambito degli accordi di separazione o divorzio
Corte di Giustizia dell'Unione Europea: le tutele della lavoratrice autonoma che cessa l'attività per la nascita del figlio
La prova della costituzione di una famiglia di fatto fa venir meno il diritto all’assegno divorzile e può essere data con la deposizione di un investigatore privato
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Nel contrasto tra i genitori sulla scelta della scuola pubblica o privata decide il Giudice senza ascoltare il minore
Il Tribunale per i Minorenni italiano è competente nei procedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale su un minore straniero residente abitualmente in Italia
Nei procedimenti de potestate la difesa tecnica delle parti è solo eventuale e la tutela del superiore interesse del minore è garantita dalla partecipazione del PM
Il Tribunale dei Minorenni di Caltanissetta utilizza l’art. 25 del RD 1404/34 per disporre il monitoraggio di un giovane utilizzatore di wa anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della madre
Il collocamento di un minore in struttura si attua attraverso l’esecuzione forzata degli obblighi di fare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale decide il Tribunale (per i minorenni o ordinario) adito per primo
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Ammissibilità dell'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale tra favor veritatis e interesse del minore
Un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 291 c.c. permette di ridurre il divario di età previsto per l’adozione di maggiorenni
Il decreto di rimpatrio del minore sottratto (Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980) è revocabile in caso di sopravvenuto mutamento della situazione di fatto che lo ha originato
Accesso agli atti: il Consiglio di Stato rileva un conflitto in seno alle sue Sezioni e rimette la questione all’Adunanza plenaria
L’abbandono della casa coniugale non è motivo di addebito della separazione se il matrimonio è già in crisi
Irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento un aumento solo temporaneo dei redditi del marito separato
Provvedimenti in tema di mantenimento del coniuge e dei figli: quali limiti per la loro impugnabilità in Cassazione?
Condannato a risarcire il danno il padre che ostacola il rapporto tra il figlio e la moglie separata (che però non è senza colpe, e ne paga le conseguenze)
Deroghe all'affido condiviso per i figli nati fuori dal matrimonio: quando è possibile ridurre il diritto/dovere alla bigenitorialità
Il diritto del genitore al rimborso delle spese di mantenimento del figlio da parte dell’altro genitore inadempiente
L’assegnatario della casa familiare è tenuto al pagamento di tutte le spese correlate al suo utilizzo
Il minore è parte sostanziale del processo che lo riguarda ed ha diritto ad esser ascoltato, ma non è necessaria la sua partecipazione formale al processo
La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La validità del vitalizio alimentare è condizionata dalla sussistenza dell’alea (che dev’essere valutata in concreto)
Secondo il GT del Tribunale di Vercelli può disporsi l’inserimento del beneficiario di ADS in una residenza sanitaria assistenziale nonostante il suo dissenso
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Amministrazione di sostegno e capacità di donare: il G.T. del Tribunale di Vercelli solleva questione di legittimità costituzionale
La diffamazione via internet integra l’aggravante dell’aver commesso il fatto col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
L’ex marito che non paga l’assegno di mantenimento e minaccia il coniuge da cui ha divorziato va condannato al risarcimento dei danni morali
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
Per la Cassazione non viola il diritto di difesa la nomina del difensore di fiducia effettuata dall’amministratore di sostegno espressamente autorizzato dal Giudice Tutelare
Per la Cassazione al prodigo, anche se non infermo di mente, può essere nominato un amministratore di sostegno, ma per il Tribunale di Modena non è così
Non può pronunciarsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale nonostante le risultanze della CTU (favorevoli al genitore) e senza motivare adeguatamente in ordine all’interesse del minore
La Corte Costituzionale: il porto d’armi è un’eccezione al divieto di portare le armi, non un diritto
Mediazione obbligatoria, è dovuto il compenso al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio?
Protezione per lo straniero con deficit cognitivo che si è integrato nella struttura di accoglienza in Italia
La prova del danno è indispensabile per il risarcimento del pregiudizio da responsabilità genitoriale
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Obbligo informativo del medico, danno da “nascita indesiderata” e possibile conflitto di interessi tra genitori e figlio minore
La prosecution del mercy killing e del suicidio assistito nel sistema inglese: una questione di public interest?
Il valore preminente della disabilità in tema di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
Nessun obbligo di pagare le rette dei malati di Alzheimer per i familiari: lo conferma il Tribunale di Monza
In tema di prova della simulazione della donazione e di condizione di procedibilità del giudizio di divisione
L’acquisto del legato, con godimento dei beni, non implica la rinuncia a far valere i diritti del legittimario
L’azione del legatario in sostituzione di legittima con facoltà di chiedere il supplemento è qualificabile come actio in personam e non come azione di riduzione
Sottrazione di un minore dalla casa – famiglia: non può proporre querela il legale rappresentante della struttura
La proposta di legge governativa diretta ad abbassare l’imputabilità penale a 12 anni si confronta con la realtà
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Anche il genitore (già convivente more uxorio) che non versa l’assegno per il figlio minore è penalmente responsabile
Il 6 aprile 2018 entra in vigore l'art 570 bis cp : violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
L’art. 570 bis c.p. riguarda anche gli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
Commette reato chi usa le credenziali d’accesso a Facebook del coniuge per fotografare una chat privata
Diverso è il regime di trascrizione dei matrimoni omosessuali a seconda che riguardino anche cittadini italiani o solo cittadini stranieri
Nuovo Processo di nullità del matrimonio: la Santa Sede apre agli avvocati non graduati in Diritto Canonico
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Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
Lo Stato è responsabile della mancata trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni omosessuali di cittadini italiani celebrati all’estero
Scioglimento dell’unione civile: la comunicazione all’Ufficiale dello Stato Civile non è condizione di procedibilità del ricorso giudiziale
Il trasferimento di residenza del genitore affidatario del figlio senza il consenso dell’altro: è giusto sanzionare?
La Cassazione chiude la vicenda dei “genitori nonni”: la bambina resti coi genitori adottivi ( … ma comunque sarebbe rimasta con loro)
Il riconoscimento giudiziale può essere negato solo in caso di comprovato, gravissimo danno per il figlio
Per la Cassazione l’omesso ascolto della minore dodicenne determina la nullità del procedimento avente ad oggetto il riconoscimento di paternità
Se i genitori vivono in continenti diversi la responsabilità genitoriale può essere esercitata per delega
Il divorzio-lampo rumeno non è contrario all’ordine pubblico (ma la Cassazione dimostra di ignorare i Regolamenti europei sull’unificazione del diritto internazionale privato)
I provvedimenti stranieri di affidamento in kafalah sono riconoscibili in base alle norme sulla protezione dei minori
Solo il creditore degli alimenti può scegliere di applicare la legge dello Stato di residenza abituale del creditore in alternativa a quella del proprio Stato di residenza abituale
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La residenza abituale dei minori, da valutare ai fini della giurisdizione, è un quid facti che dipende anche da indici di natura proiettiva e non muta in caso di temporaneo soggiorno in un altro Paese
La procedura di negoziazione assistita non è utilizzabile quando il divorzio avviene senza previa separazione 27 SETTEMBRE 2018 | Diritto della famiglia transnazionale | Crisi delle nuove famiglie | Separazione e divorzioDue coniugi di nazionalità argentina si sono rivolti al Tribunale di Torino chiedendo che fosse pronunciato il divorzio sulla base di un accordo di negoziazione assistita con il quale, evidenziata la crisi coniugale e l’interruzione della convivenza, dichiaravano di avere individuato soluzioni condivise per l’affidamento della figlia minore, le modalità di visita ed il suo mantenimento. I coniugi chiedevano che il divorzio fosse dichiarato senza la preventiva pronuncia di separazione in base alla legge della comune cittadinanza argentina che essi ritenevano applicabile in virtù della norma di conflitto di cui all’art. 31 l. n. 218/1995. Il pubblico ministero si era opposto alla domanda, ritenendo che l’accordo non fosse corrispondente all’interesse della figlia minore, in quanto la l. n. 162/2014 di conversione del d.l. n. 132/2014 prevede che la convenzione di negoziazione assistita può essere utilizzata per il divorzio consensuale quando il divorzio è stato preceduto dal periodo legale di separazione, non invece quando vengono invocati gli altri motivi di divorzio previsti dall’art. 3 della l. n. 898/1970. Il Tribunale di Torino ha ritenuto che il dissenso del P.M. fosse giustificato perché effettivamente l’art. 6 della l. n. 162/2014 circoscrive i casi di negoziazione in materia di divorzio all’ipotesi in cui la domanda di divorzio sia stata preceduta dal periodo legale di separazione, escludendo invece il ricorso a tale procedura quando vengono invocati gli altri casi di divorzio che, del resto, possono “presentare difficoltà di accertamento e profili giuridici non semplici, che impongono il giudizio e la competenza del Collegio e difficilmente potevano essere rimessi a una semplice autorizzazione da parte del P.M. (basti pensare all’accertamento dell’inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare nei casi di condanna di un coniuge, oppure alla mancata consumazione del matrimonio)”. Nel caso che occupa, però, non veniva in considerazione la legge italiana sul divorzio, bensì quella argentina della comune cittadinanza, che i coniugi ritenevano applicabile in virtù della norma di conflitto dell’art. 31 della l. n. 218/1995. In realtà, come il Tribunale ha giustamente sottolineato, la disciplina di conflitto in materia di separazione o divorzio della l. n. 218/1995 è stata superata da quella contenuta nel Regolamento 1259/2010 (Roma III) che, si applica, come si dice, erga omnes, quindi anche quando la fattispecie è collegata con un ordinamento extra UE. Ciò premesso, si tratta di capire se anche in base alla disciplina di conflitto del Regolamento Roma III potesse dirsi applicabile la legge argentina. L’art. 5 del Reg. Roma III prevede innanzittutto la possibilità che i coniugi scelgano la legge applicabile al divorzio tra una rosa di leggi collegate al rapporto, ivi compresa quella della cittadinanza comune, mentre gli artt. 6 e 7 dettano disposizioni in tema di validità sostanziale e formale del pactum de lege utenda. Solo in mancanza di accordo sulla scelta di legge, l’art. 8 del Reg. Roma III individua la legge applicabile al divorzio in base ai criteri di collegamento che sono, nell’ordine, la residenza abituale dei coniugi o, in mancanza, l’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi l’ha mantenuta e non è trascorso più di un anno dal momento della presentazione della domanda giudiziale, o, in mancanza, la comune cittadinanza. Dunque, mentre la l. n. 218/1995 prevedeva che la connessione più significativa al fine di individuare la legge applicabile al divorzio fosse costituita dalla cittadinanza dei coniugi, diversa è la prospettiva del Reg. Roma III che, all’interno di un’Unione europea (dove le persone circolano indipendentemente dalla cittadinanza), considera più significativa la materiale connessione con lo Stato costituita dalla residenza abituale dei coniugi o di uno di essi. Pertanto, nella fattispecie, a differenza di quanto ritenuto dai coniugi in base alla l. 218/1995, non si poteva applicare la legge argentina come legge della comune cittadinanza ai sensi del Reg. Roma III. Evidentemente, però, il Tribunale deve avere in qualche modo ravvisato che i coniugi avessero raggiunto un accordo sulla legge applicabile ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, se ha ritenuto che la fattispecie presentasse “l’esame di non facile soluzione, quali la valutazione della tempestività e validità dell’accordo per la scelta della legge applicabile (art. 5) anch’esse difficilmente affrontabili nella sede stragiudiziale e attraverso una semplice autorizzazione amministrativa”. A questo riguardo, osserviamo che ben difficilmente i coniugi potevano aver raggiunto un accordo sulla legge applicabile al momento della presentazione della convenzione di negoziazione assistita, poiché essi ritenevano che la legge argentina fosse applicabile in forza dell’art. 31 della l. 218/1995, che non prevedeva l’accordo sulla scelta di legge e che comunque già designava la legge della comune cittadinanza dei coniugi, sicché di un accordo in proposito non vi era neppure bisogno. Evidentemente, il Tribunale si è domandato se si potesse ritenere che i coniugi avessero raggiunto un accordo durante il corso del procedimento, e si è posto il problema della tempestività di tale accordo, forse perché il Reg. Roma III prevede che l’accordo possa essere raggiunto al più tardi quando è adita l’autorità giurisdizionale (art. 5.2) oppure anche durante lo svolgimento del procedimento, ma solo se la lex fori lo consente, e la legge italiana nulla prevede al riguardo. Se si può supporre che questo sia il problema di tempestività che il Tribunale di Torino ha ipotizzato potesse presentarsi in relazione all’ipotetico accordo dei coniugi sulla legge applicabile, non è dato invece capire quale potrebbe essere stato il problema di validità sostanziale. A nostro giudizio, in una prospettiva pragmatica, questi problemi potevano essere superati. Il Tribunale avrebbe potuto ritenere che la domanda dei coniugi di pronunciare il divorzio in base alla legge argentina, sia pure in base all’erroneo convincimento che questa fosse designata dalla disciplina di conflitto della l. n. 218/1995, in quanto era espressione della volontà di applicare la legge argentina, contenesse implicitamente un accordo sulla scelta di tale legge. In un caso analogo, la sentenza del Tribunale di Belluno del 23 dicembre 2014 ha ritenuto che la volontà dei coniugi di scegliere la legge tunisina si poteva ricavare dal fatto che essi avevano presentato domanda di divorzio in base alla legge tunisina, anche in quel caso ritenendola erroneamente applicabile in forza dell’art. 31 della l. n. 218/1995, mentre doveva trovare applicazione la disciplina di conflitto del Reg. Roma III. In conclusione, a nostro giudizio, le motivazioni che hanno indotto il legislatore italiano a limitare l’accesso alle procedure di negoziazione assistita ai casi in cui il divorzio viene chiesto al termine del periodo legale di separazione, non possono essere estese sic et simpliciter al caso in cui il divorzio deve essere pronunciato in base alla legge straniera, richiedendosi una valutazione caso per caso. Se la legge straniera ammette il divorzio solo per motivi che richiedono accertamenti di fatto, del tipo di quelli che per la legge italiana sono l’intollerabilità della convivenza a seguito della condanna di un coniuge, o la mancata consumazione, è corretto non ammettere la procedura di negoziazione assistita. Se invece la legge straniera ammette il divorzio direttamente a seguito della dichiarazione dei coniugi che dichiarano l’intollerabilità della convivenza e manifestano l’intenzione di sciogliere il vincolo, come sembrerebbe essere avvenuto nel caso di specie, allora non paiono esservi ragioni per escludere la procedura di negoziazione assistita. È infatti da molti anni pacifico in giurisprudenza che non presentano elementi contrari all’ordine pubblico le leggi straniere che ammettono il divorzio senza un previo periodo di separazione (ex pluribus, Trib. Belluno, sentenza 5 novembre 2010), sicché non sembrano esservi ragioni per ritenere che solo perchè il divorzio avviene senza previa separazione “l’accordo non corrisponda all’interesse dei figli” e quindi non possa essere autorizzato ai sensi dell’art. 6 della l. 162/2014. L’affermazione del Tribunale secondo cui la separazione sarebbe richiesta nell’interesse della prole è infatti smentita dal fatto che è richiesta anche se dal matrimonio non sono nati figli. Allegati Tribunale Torino 1 giugno 2018
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