La tutela del benessere psicologico del minore prevale sul diritto processuale delle parti

di Avv. Massimo Osler

Nell’ambito di un procedimento per declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio caratterizzato da forte conflittualità tra i genitori, la Corte d’Appello di Brescia si pronunciava senza procedere all’ascolto dei minori, richiesto dal padre, motivando il diniego dell’audizione diretta “poiché i ragazzi erano già stati ascoltati tramite Servizi sociali e curatrice, e un’ulteriore audizione avrebbe rappresentato fonte di ansia e turbamento in violazione dell’art. 473-bis.4 c.p.c.”.

Contro tale decisione, il padre proponeva ricorso in cassazione, articolando sei motivi, tra cui la mancata audizione diretta dei minori.

In ordine al mancato ascolto dei minori e alla insufficiente e contraddittoria motivazione sul diniego dell'ascolto, la Corte di cassazione, con ordinanza 17 giugno 2025, n. 16333, ha ritenuto che la censura sia inammissibile in quanto:

non è incoerente né censurabile in sede di legittimità la pronuncia che, in conformità a quanto disposto dall’art. 473-bis.4 c.p.c. e ai costanti orientamenti di legittimità in ordine alla necessità di motivazione, dà atto che i minori sono stati sentiti anche nel secondo grado su incarico della Corte d'Appello sia dai Servizi Sociali che dalla Curatrice, aggiungendo, il giudice del gravame, che

l'audizione diretta è ritenuta sconsigliata dalla situazione nella quale si trovano i minori, i quali hanno cominciato a comprendere le gravi condotte del padre, ma, nondimeno, stante l'affetto che nutrono per lui, sono a disagio nel riferire le vicende passate del genitore in quanto tentano, a modo loro, di non aggravarne la posizione. L'audizione dei due minori risulterebbe in siffatte condizioni fonte di ulteriore ansia e tensione per gli stessi”.

La Corte, dunque, preliminarmente osservato che la doglianza non si confrontava in concreto con la motivazione espressa dalla corte territoriale, ribadisce un orientamento ormai consolidato: l’ascolto del minore non è un adempimento automatico, ma deve essere escluso quando si ponga in contrasto con il suo interesse e possa cagionargli ulteriori sofferenze (Cass. 24626/2023; Cass. 437/2024).

Invero, come già precisato nella richiamata sentenza n. 437/2024, “l’atto processuale dell’ascolto personale del figlio minore nei procedimenti e le questioni che lo riguardano, non è un atto istruttorio e non è nella disponibilità delle parti, pertanto, il giudice deve rendere una motivazione esplicita e puntuale qualora l’ascolto venga totalmente omesso, anche se nessuna parte ne abbia fatto istanza; ove sia presentata istanza di rinnovo dell’ascolto già assunto, anche in grado di appello, non proveniente dal figlio minore costituito tramite il suo curatore speciale, è sufficiente che il giudice si esprima in ordine alle esigenze sottese all’esercizio del diritto di ascolto, e segnatamente indichi se esse siano state compiutamente soddisfatte o meno, dando conto di eventuali fatti salienti verificatisi nelle more. Il giudice, valutati tutti gli elementi disponibili, può così sancire se nella complessiva dinamica processuale della singola fattispecie concreta, il diritto del minore di partecipare al giudizio e di essere ascoltato sia stato o meno soddisfatto.”

Nel medesimo senso si era già espressa Cass. Civ., 14 agosto 2023, n. 24626, ove si precisava cheil giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà, ma sempre che egli, motivando adeguatamente al riguardo, non argomenti circa la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso le quali, invece, quell’ascolto sconsiglino. Ove l’ascolto sia ritenuto dal giudice del merito in contrasto con l’interesse del minore, in considerazione del pregiudizio che potrebbe derivare alla minore nel porsi come arbitro del grave conflitto genitoriale, non è necessaria la preventiva valutazione del discernimento”.

La tutela del benessere psicologico del minore prevale, infatti, sul diritto processuale delle parti, purché il giudice motivi adeguatamente la scelta.

L’ascolto, dunque, seppur principio cardine della giustizia minorile, non può tradursi in un atto meramente formale che rischia di esporre il minore a pressioni, conflitti di lealtà o sofferenze.

La Cassazione, nella sentenza in commento, riafferma, quindi, l’equilibrio tra garanzie processuali e protezione effettiva della parte più vulnerabile, sottolineando che, nel caso sottoposto al suo scrutinio, la Corte di Appello di Brescia aveva applicato correttamente tale principio, dando atto nella motivazione delle ragioni per cui era stato escluso l’ascolto diretto da parte del Giudice: i minori erano già stati sentiti anche nel secondo grado su incarico della Corte d'Appello sia dai Servizi Sociali che dalla Curatrice, e l'audizione diretta era da ritenersi sconsigliata dalla situazione nella quale si trovavano i minori, i quali avevano cominciato a comprendere le gravi condotte del padre, ma, nondimeno, stante l'affetto che nutrono per lui, erano a disagio nel riferire le vicende passate del genitore in quanto tentavano, a modo loro, di non aggravarne la posizione.

Se è vero che l’ascolto del minore concretizza il riconoscimento del minore come soggetto di diritti, dotato della capacità di esprimere opinioni e preferenze nei procedimenti che lo riguardano, è altrettanto vero - come più volte sottolineato dalla giurisprudenza - che il medesimo non può trasformarsi in un passaggio meramente formale né in un atto automatico da compiere in ogni caso: “nei procedimenti minorili, l'ascolto del minore, ove sia stato già disposto ed eseguito, non costituisce adempimento da eseguire in via automatica ad ogni istanza, reiterata nel grado d'appello o nelle fasi endoprocedimentali della modifica e revoca dei provvedimenti adottati, non essendo esso un atto istruttorio o burocratico, ma costituendo piuttosto l'esercizio di un diritto, sottratto alla disponibilità delle parti e garantito dal giudice, il quale è tenuto a rendere una motivazione esplicita e puntuale soltanto in caso di totale omissione dell'ascolto o di richiesta in tal senso proveniente dal curatore speciale del minore, quale rappresentante del titolare del diritto, potendo il diniego alle richieste di rinnovo, fuori dalle ipotesi sopra indicate, essere anche implicito” (cfr. Cass. Civ. 17.05.25, n. 13143).

Il rischio è che l’audizione diventi fonte di ulteriore pressione psicologica per il minore, già coinvolto in dinamiche conflittuali tra i genitori.

La vera sfida per i giudici e per gli operatori del diritto è, dunque, quella di trovare un equilibrio tra il diritto del minore a esprimersi liberamente e la necessità di proteggerlo da ulteriori traumi e conflitti di lealtà.

La serenità e l’equilibrio psicologico del minore devono sempre prevalere su ogni altra esigenza processuale. L’ascolto, in altre parole, è uno strumento di tutela solo se realmente funzionale al benessere del minore.

Sotto tale profilo, va altresì richiamato il principio secondo il quale la decisione non si può fondare unicamente sull’ascolto della minore, ma occorre un bilanciamento tra le dichiarazioni dello stesso e le altre emergenze istruttorie.

La Cassazione, in linea con la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ribadisce dunque che il vero obiettivo è la tutela effettiva del benessere del minore, che richiede un approccio attento, personalizzato e multidimensionale, dettando alcuni principi cardine, che si richiamano in sintesi: a) il superiore interesse del minore implica la presenza di entrambi i genitori nella sua vita, con un dovere di cooperazione nell’assistenza, educazione e istruzione e, sotto tale profilo, richiamando l’orientamento CEDU (Strand Lobben c. Norvegia – 10.09.19), il superiore interesse del minore deve prevalere su ogni altra considerazione, ma senza sacrificare il diritto dei genitori alla vita familiare ex art. 8 CEDU; b) le dichiarazioni del minore, pur importanti, non possono essere l’unico elemento decisivo per determinare il collocamento, soprattutto in contesti di forte conflittualità e condizionamento genitoriale.

In conclusione, se da un lato l’ascolto del minore costituisce un presidio essenziale di partecipazione e tutela, dall’altro deve essere valutato nel contesto familiare concreto; non può diventare un automatismo, né può tradursi nell’unico parametro di valutazione, ma deve essere integrato con le risultanze tecniche, le relazioni dei Servizi e le condizioni ambientali complessive.

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