Ancora sull’elusione dell’obbligo di ascolto del minore

di avv. Barbara Bottecchia

IL CASO. A seguito di segnalazione, per mancata frequenza, da parte dell’Istituto scolastico cui risultava iscritto un minore, la cui madre in realtà aveva optato per l’istruzione parentale già dalla scuola primaria, il PMM presentava ricorso al Tribunale dei Minorenni di Brescia.

Veniva segnalata, altresì, la totale mancanza di collaborazione della madre con i Servizi locali che erano stati coinvolti per approfondire la situazione familiare del minore.

Con decreto provvisorio, in data 6.7.2021, il Tribunale dei Minorenni di Brescia stabiliva l’affidamento ai servizi sociali del minore con collocamento presso idonea struttura, disponendo che i servizi stessi determinassero la regolamentazione dei rapporti minore/genitori comunque da effettuarsi in forma protetta.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo, innanzi la Corte d’Appello di Bergamo, la madre chiedendo la dichiarazione di nullità del provvedimento perché il figlio non era stato ascoltato, in subordine chiedeva la revoca del provvedimento medesimo, nella parte in cui prevedeva il collocamento del figlio presso una struttura, instando per il collocamento prevalente presso di sé.

Il reclamo veniva respinto con conferma dell’affidamento del minore ai servizi sociali e dell’inserimento in comunità.

Ricorreva per Cassazione la madre con due motivi:

  • con il primo motivo insisteva per la nullità del provvedimento per mancato ascolto del figlio quindicenne prima dell’inserimento in struttura comunitaria;
  • con il secondo motivo chiedeva la riforma della decisione in quanto la Corte aveva ritenuto non reclamabile il provvedimento del TM perché provvisorio;

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione censura le affermazioni contenute nella sentenza della Corte territoriale secondo le quali l’ascolto non fosse indispensabile nel procedimento de quo e comunque non comporterebbe la nullità del procedimento perché:

  • il procedimento è ancora aperto e l’ascolto potrà semmai essere svolto anche in prosieguo;
  • il minore era rappresentato dal curatore;

e afferma che in concreto la Corte di Bergamo ha eluso l’obbligo dell’ascolto diretto in relazione ad un provvedimento sostanzialmente ablativo della responsabilità, essendoci prova che il minore non sia stato ascoltato in relazione al suo inserimento in Comunità.

Il Supremo collegio ha, quindi, accolto il primo motivo e ritenuto inammissibile il secondo,  cassando la sentenza impugnata e rinviando nuovamente alla Corte d’Appello di Brescia anche per le spese del giudizio di legittimità.

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