I rapporti significativi con gli ascendenti devono essere frutto di una spontaneità di relazione e non di una coercizione

02 MARZO 2023 | Diritti dei nonni

di avv. Chiara Curculescu

IL CASO. Con decreto del 13.2.2019 il Tribunale per i Minorenni di Milano accoglieva la domanda proposta ai sensi dell’art. 317-bis c.c. da uno zio e dai nonni paterni di due minori, disponendo che i primi potessero intrattenere rapporti significativi con i nipoti. Per quanto riguardava più nello specifico la nonna, gli incontri sarebbero potuti avvenire in forma libera solo dopo aver svolto un percorso di cure psichiatriche.

Tale ultima prescrizione veniva, tuttavia, revocata dalla Corte d’Appello di Milano avanti la quale era stato proposto reclamo tanto dai nonni e dallo zio, quanto dai genitori dei minori. Veniva invece disposto che tutti gli adulti coinvolti nella vicenda intraprendessero un percorso di terapia familiare, fermo restando quanto stabilito dal Tribunale in merito alla possibilità di dar corso agli incontri tra nipoti e ascendenti.

Avverso il provvedimento della Corte d’Appello proponevano ricorso per Cassazione i genitori dei due minori sulla base di tre motivi. Con il primo motivo veniva denunciata la falsa applicazione dell’art.317-bis c.c. nonché la violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 24 della Carta di Nizza, stante l’imposizione della ripresa delle visite di nonni e zio con i nipoti senza previa valutazione dei concreti benefici che ne sarebbero derivati ai minori. Con il secondo motivo veniva denunciata l’apoditticità della motivazione relativamente alle visite imposte ad una dei due minori che si rifiutava di vedere i parenti. Infine, con il terzo motivo, i ricorrenti si dolevano dell’omesso esame di un fatto sopravvenuto decisivo, ovvero l’impossibilità da parte dei servizi sociali coinvolti di avviare la mediazione tra i soggetti coinvolti.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione con sentenza n.2881 del 31.1.2023, esaminati congiuntamente i tre motivi, ha accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Milano.

La Suprema Corte ha rilevato anzitutto come lo Stato, tanto per le questioni relative a genitori e figli quanto per quelle riguardanti nonni e minore, debba predisporre un vero e proprio “arsenale giuridico” che gli consenta di attivarsi “per favorire la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto - in particolare - degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'art. 8 della Convenzione”. Come noto, le fonti internazionali, europee e costituzionali impongono che il primario interesse del minore (nel caso specifico il poter coltivare legami e relazioni con i parenti) debba sempre essere al centro delle questioni aventi ad oggetto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Ciò significa anche che il coinvolgimento degli ascendenti nella vita dei minori deve potersi inquadrare nell’ambito di un progetto educativo e formativo, che assicuri il sano ed equilibrato sviluppo della personalità dei minori stessi.

Secondo la Cassazione, proprio tale passaggio sarebbe stato omesso dal giudice di secondo grado, che si sarebbe limitato ad accertare la mancanza di un pregiudizio anziché valutare la possibilità per nonni e zio di poter costruire positivamente un rapporto con i nipoti. Infatti,

è l'ascendente - il diritto del quale ex art. 317 bis c.c. vale nei confronti dei terzi, ma non dei nipoti, il cui interesse è destinato a prevalere - a dovere prestarsi a cooperare nella realizzazione del progetto educativo e formativo del minore, se e nella misura in cui questo suo coinvolgimento possa non solo arricchire il suo patrimonio morale e spirituale, ma anche contribuire all'interesse del discendente”.

Laddove vi sia una situazione di conflitto tra adulti, è dunque compito del giudice stabilire se vi sia la possibilità di giungere ad una cooperazione tra gli stessi, e quali siano le modalità più opportune di frequentazione per ciascuno dei minori coinvolti, con la precisazione che il mantenimento di rapporti significativi non può essere attuato mediante la costrizione e l’imposizione di rapporti non desiderati, bensì attraverso strumenti che consentano di rendere spontanei tali rapporti. 

La Suprema Corte ha ribadito, infatti, come “il carattere ‘significativo’ del rapporto a cui fa riferimento l’art. 317-bis c.c. non possa che derivare da una relazione positiva, gratificante e soddisfacente del bambino con l’ascendente ed implichi, di conseguenza, una spontaneità di relazione e non una coercizione”.

Nell’ottica di quello che è il perseguimento del superiore interesse del minore, pertanto, la censura mossa al giudice di secondo grado ha riguardato sia la mancata considerazione degli eventuali aspetti positivi del coinvolgimento degli ascendenti nel progetto educativo e formativo relativo ai minori, sia l’omessa verifica della loro capacità di discernimento ai fini dell’ascolto. Ugualmente, è risultata omessa la motivazione in relazione al coinvolgimento della nonna nella vita dei nipoti, nonostante la stessa si fosse resa indisponibile a seguire le indicazioni cliniche.

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